Lexipedia

Decisione

16.2005.25

pagamento tardivo dell'anticipo - decreto di stralcio - restituzione in intero - presupposti - impedimento dovuto a malattia - gravità della malattia - responsabilità solidale dei litisconsorti per il

10 giugno 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.25

Data decisione, Autorità:

10.06.2005, CCC

Titolo:

pagamento tardivo dell'anticipo - decreto di stralcio - restituzione in intero - presupposti - impedimento dovuto a malattia - gravità della malattia - responsabilità solidale dei litisconsorti per il pagamento delle spese

ANTICIPO DELLE SPESE

RESTITUZIONE IN INTERO DEI TERMINI

art. 137 CPC-TI

art. 137 let. b CPC-TI

art. 312 CPC-TI

art. 331 cpv. 1 CPC-TI

art. 10 cpv. 1 LTG

art. 11 cpv. 1 LTG

Incarto n.

16.2005.25

Lugano

10 giugno 2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire nell'ambito del ricorso per

cassazione 29 marzo 2005 presentato da

RI 1 e

RI 2

patr. dall' RA 2

contro

la sentenza 17 marzo 2005 del Pretore supplente del

Distretto di Lugano, sezione 4, nella procedura per le controversie in materia

di locazione (inc. n. LA.2003.96) promossa con istanza 31 luglio 2003 da

CO 1

rappr. dall'RA 1

con la

quale l'istante ha chiesto di stralciare dai conteggi delle spese accessorie

per gli anni 2000 e 2001 le voci relative alla pulizia delle scale e alla

manutenzione del giardino, con conseguente richiesta di restituzione degli

importi versati a tale titolo, domanda accolta dal giudice,

richiamato

il decreto 23 maggio 2005 con il quale questa Camera ha stralciato dai ruoli il

ricorso di RI 1 ed RI 2 per versamento tardivo dell'anticipo ai sensi dell’art.

312 CPC;

giudicando

ora sull'istanza di restituzione in intero 3 giugno 2005, erroneamente presentata

quale domanda di revisione, con la quale RI 2AP 2

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

AP 1hanno impugnato la sentenza 17 marzo 2005 emanata

dal Pretore supplente del Distretto di Lugano, sezione 4, nell'ambito di una

causa in materia di locazione promossa nei loro confronti

da CO 1;

che con

decreto 23 maggio 2005 questa Camera constatato che il

Considerandi

versamento dell'anticipo per le presunte spese

giudiziarie non era stato effettuato entro il 25 aprile

2005.

come richiesto con la diffida del 31 marzo 2005 ma solo il 26 aprile 2005 ha

stralciato dai ruoli il ricorso;

che con domanda

di revisione del 3 giugno 2005 RI 2 chiede di essere reintegrata nei suoi

diritti all'evasione del suo ricorso rilevando che, come risulta dal

certificato medico 31 maggio 2005 della dottoressa __________, a causa di una

grave indisposizione essa non si è potuta recare personalmente all'ufficio

postale né ha potuto delegare tale incombenza a un suo familiare;

che secondo

dottrina e la giurisprudenza un decreto di stralcio per mancato versamento

dell’anticipo, rispettivamente versamento tardivo, ai sensi dell’art. 312 CPC

può essere oggetto di una domanda di restituzione in intero giusta l'art. 137

CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 e 35 ad art. 137; Cocchi/Trezzini CPC-TI

App. m. 47 ad art. 137; Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del

codice di procedura civile ticinese, 1981, p. 137; Rep. 1974 p. 411), sicché l’istanza,

erroneamente presentata quale domanda di revisione, è ricevibile;

che

giusta l’art. 11 cpv. 1 LTG il giudice può chiedere a chi è tenuto ad

anticipare le spese, in caso di ricorso alla parte ricorrente (art. 312 cpv. 1

CPC per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC), di anticipare le spese

giudiziarie presumibili, con l'avvertenza dello stralcio del ricorso dai ruoli

nel caso l’anticipazione non sia fornita nel termine (art. 12 cpv. 1 LTG e 312

cpv. 2 CPC);

che, in

ogni caso, i litisconsorti sono solidalmente responsabili del pagamento delle

spese giudiziarie (art. 10 cpv. 1 LTG);

che in

concreto l'anticipo non è stato pagato entro il termine assegnato bensì il giorno

successivo;

che secondo

l’art. 137 lett. b CPC la restituzione in intero per inosservanza di un termine

è concessa se la parte dimostra di essere stata impedita di agire, di comparire

o di chiedere un rinvio perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto

processuale era dovuto a un fatto grave che non poteva essere evitato;

che in

questo senso la malattia può costituire grave impedimento quando inibisce di

agire o di dare disposizioni per agire (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, op. cit., m.

13ad art. 137; DTF 119 87 consid. 2a, 122 V 255);

che,

nondimeno, la giustificazione addotta dall'istante non configura un grave impedimento

ai sensi dell’art. 137 lett. b CPC, il certificato medico da lei prodotto, attestante

una sua indisposizione con divieto di uscita dal 18 al 28 aprile 2005, non provando

ancora l'impossibilità per l'interessata di delegare a terzi, anche estranei al

nucleo famigliare – quali ad esempio il legale che ha redatto il ricorso –

l'incombenza di procedere al tempestivo pagamento dell'anticipo richiesto;

che ciò posto

la domanda di restituzione in intero deve essere respinta, ciò che rende

superflua la sua notifica alla controparte;

che in

considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale si rinuncia

al prelievo di tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano

ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 137 segg. CPC

decreta: 1. L’istanza di restituzione in intero 3 giugno 2005 di AP 2è respinta.

2.

Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione:

;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster