16.2005.25
pagamento tardivo dell'anticipo - decreto di stralcio - restituzione in intero - presupposti - impedimento dovuto a malattia - gravità della malattia - responsabilità solidale dei litisconsorti per il
10 giugno 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.25
Data decisione, Autorità:
10.06.2005, CCC
Titolo:
pagamento tardivo dell'anticipo - decreto di stralcio - restituzione in intero - presupposti - impedimento dovuto a malattia - gravità della malattia - responsabilità solidale dei litisconsorti per il pagamento delle spese
ANTICIPO DELLE SPESE
RESTITUZIONE IN INTERO DEI TERMINI
art. 137 CPC-TI
art. 137 let. b CPC-TI
art. 312 CPC-TI
art. 331 cpv. 1 CPC-TI
art. 10 cpv. 1 LTG
art. 11 cpv. 1 LTG
Incarto n.
16.2005.25
Lugano
10 giugno 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire nell'ambito del ricorso per
cassazione 29 marzo 2005 presentato da
RI 1 e
RI 2
patr. dall' RA 2
contro
la sentenza 17 marzo 2005 del Pretore supplente del
Distretto di Lugano, sezione 4, nella procedura per le controversie in materia
di locazione (inc. n. LA.2003.96) promossa con istanza 31 luglio 2003 da
CO 1
rappr. dall'RA 1
con la
quale l'istante ha chiesto di stralciare dai conteggi delle spese accessorie
per gli anni 2000 e 2001 le voci relative alla pulizia delle scale e alla
manutenzione del giardino, con conseguente richiesta di restituzione degli
importi versati a tale titolo, domanda accolta dal giudice,
richiamato
il decreto 23 maggio 2005 con il quale questa Camera ha stralciato dai ruoli il
ricorso di RI 1 ed RI 2 per versamento tardivo dell'anticipo ai sensi dell’art.
312 CPC;
giudicando
ora sull'istanza di restituzione in intero 3 giugno 2005, erroneamente presentata
quale domanda di revisione, con la quale RI 2AP 2
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
AP 1hanno impugnato la sentenza 17 marzo 2005 emanata
dal Pretore supplente del Distretto di Lugano, sezione 4, nell'ambito di una
causa in materia di locazione promossa nei loro confronti
da CO 1;
che con
decreto 23 maggio 2005 questa Camera constatato che il
Considerandi
versamento dell'anticipo per le presunte spese
giudiziarie non era stato effettuato entro il 25 aprile
2005.
come richiesto con la diffida del 31 marzo 2005 ma solo il 26 aprile 2005 ha
stralciato dai ruoli il ricorso;
che con domanda
di revisione del 3 giugno 2005 RI 2 chiede di essere reintegrata nei suoi
diritti all'evasione del suo ricorso rilevando che, come risulta dal
certificato medico 31 maggio 2005 della dottoressa __________, a causa di una
grave indisposizione essa non si è potuta recare personalmente all'ufficio
postale né ha potuto delegare tale incombenza a un suo familiare;
che secondo
dottrina e la giurisprudenza un decreto di stralcio per mancato versamento
dell’anticipo, rispettivamente versamento tardivo, ai sensi dell’art. 312 CPC
può essere oggetto di una domanda di restituzione in intero giusta l'art. 137
CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 e 35 ad art. 137; Cocchi/Trezzini CPC-TI
App. m. 47 ad art. 137; Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del
codice di procedura civile ticinese, 1981, p. 137; Rep. 1974 p. 411), sicché l’istanza,
erroneamente presentata quale domanda di revisione, è ricevibile;
che
giusta l’art. 11 cpv. 1 LTG il giudice può chiedere a chi è tenuto ad
anticipare le spese, in caso di ricorso alla parte ricorrente (art. 312 cpv. 1
CPC per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC), di anticipare le spese
giudiziarie presumibili, con l'avvertenza dello stralcio del ricorso dai ruoli
nel caso l’anticipazione non sia fornita nel termine (art. 12 cpv. 1 LTG e 312
cpv. 2 CPC);
che, in
ogni caso, i litisconsorti sono solidalmente responsabili del pagamento delle
spese giudiziarie (art. 10 cpv. 1 LTG);
che in
concreto l'anticipo non è stato pagato entro il termine assegnato bensì il giorno
successivo;
che secondo
l’art. 137 lett. b CPC la restituzione in intero per inosservanza di un termine
è concessa se la parte dimostra di essere stata impedita di agire, di comparire
o di chiedere un rinvio perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto
processuale era dovuto a un fatto grave che non poteva essere evitato;
che in
questo senso la malattia può costituire grave impedimento quando inibisce di
agire o di dare disposizioni per agire (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, op. cit., m.
13ad art. 137; DTF 119 87 consid. 2a, 122 V 255);
che,
nondimeno, la giustificazione addotta dall'istante non configura un grave impedimento
ai sensi dell’art. 137 lett. b CPC, il certificato medico da lei prodotto, attestante
una sua indisposizione con divieto di uscita dal 18 al 28 aprile 2005, non provando
ancora l'impossibilità per l'interessata di delegare a terzi, anche estranei al
nucleo famigliare – quali ad esempio il legale che ha redatto il ricorso –
l'incombenza di procedere al tempestivo pagamento dell'anticipo richiesto;
che ciò posto
la domanda di restituzione in intero deve essere respinta, ciò che rende
superflua la sua notifica alla controparte;
che in
considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale si rinuncia
al prelievo di tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano
ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 137 segg. CPC
decreta: 1. L’istanza di restituzione in intero 3 giugno 2005 di AP 2è respinta.
2.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione:
;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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