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Decisione

16.2005.26

distanze piante di alloro - tolleranza decennale per le piante esistenti non per polloni germogliati su vecchie ceppaie - onere della prova - contenuto dell'istanza - perizia giudiziaria - partecipazi

2 maggio 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sul

ricorso di RI 1

6.

I ricorrenti rimproverano al segretario

assessore di aver arbitrariamente valutato le risultanze peritali, non

ritenendo comprovata la decorrenza del termine decennale di tolleranza anche

per le piante di alloro di cui alle posizioni 5 e 6 del referto.

Secondo

l'art. 156 LAC gli alberi da frutta, i gelsi e le piante ornamentali di mezz'asta,

tra i quali si annovera l'alloro (Jacomella/

Lucchini, I rappor­ti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996,

pag. 137 seg.), possono essere piantati alla distanza di 4 m da abitazioni,

orti, giardini e vigne, e di 3 m da al­tri fabbricati e fondi coltivi. In

concreto non è contestato che le piante di alloro, la cui qualifica trova pure

riscontro nella perizia allestita dall'architetto paesaggista __________, sono

poste a distanza inferiore a quella prevista dalla norma citata.

Qualora

le piante siano state allocate o lasciate crescere a una distanza inferiore, il

vicino deve tollerarle senza indennità se non ha fatto opposizione entro il

termine di dieci anni (art. 160 LAC). Ciò premesso, chi vuol dedurre il suo

diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve recarne la prova (art.

8 CC, ripreso dall'art. 183 CPC). Chi chiede la rimozione di alberi piantati o

cresciuti in violazione delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare

pertanto di avere sollevato opposizione nel termine di dieci anni (Scolari, Commentario della

LALPT/LE/LAC, 1996, pag. 674 n. 1500 ad art. 160 LAC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 183, m. 23; Rep. 1982 pag. 109

seg.). In concreto, spettava quindi ai convenuti provare che le piante di

alloro indicate alle posizioni 5 e 6 della perizia giudiziaria hanno almeno 10

anni, fermo restando che questo termine decennale di tolleranza riguarda gli

alberi esistenti ma non i polloni germogliati su vecchie ceppaie, che come tali

costituiscono nuove piante (Scolari,

op. cit., pag. 672 n. 1493; Rep. 1942 pag. 517, 2000 pag. 175).

7. Nella

fattispecie, limitatamente alle piante controverse in questa sede, dalle

risultanze istruttorie è emersa la presenza di due gruppi di piante di alloro

(cfr. perizia pag. 3). Contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti,

l'accertamento peritale secondo il quale si tratterebbe di diverse piante e non

di due sole piante con diversi rami, trova puntuale riscontro nelle risultanze

del sopralluogo al quale anche gli stessi hanno partecipato, e dalle quali si

evince per l'appunto la presenza di diverse piante di alloro (cfr. verbale 4

giugno 2002). Il perito, per altro, si è limitato ad accertare l'età dei due

ceppi alla base di questi gruppi di piante di alloro indicandola in circa 30–40

anni per quello di cui alla posizione 5 e in 20–25 anni per quello di cui alla

posizione 6 della perizia. E siccome il medesimo perito ha pure accertato che dal

ceppo rinascono nuovi germogli (cfr. perizia pag. 2 ad 5 e 6, con il rinvio

ad 2), spettava ai convenuti provare che queste nuove piante cresciute su

vecchi ceppi e che si trovano a distanza inferiore a quella minima prescritta

dalla LAC, hanno un'età superiore ai 10 anni. Sennonché, come correttamente

rilevato dal segretario assessore, i convenuti non hanno fornito nessuna indicazione

in tal senso, ragione per la quale la conclusione cui egli è giunto ordinando

l'abbattimento di queste piante, non può essere considerata arbitraria ovvero

insostenibile. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di

cassazione invocato, deve essere respinto.

Considerandi

II. Sul

ricorso di CO 1

8.

Innanzi

tutto, per quanto attiene alla censura sollevata dal ricorrente, secondo il

quale il segretario assessore avrebbe arbitrariamente omesso di verificare la

fattispecie alla luce degli art. 679 e 684 CC che regolano le immissioni

eccessive, va rilevato che nell'istanza egli si è limitato a richiamare l'art.

679.

CC senza fondare nessuna domanda su detta norma. Certo alla discussione sull'istanza

egli ha sostenuto che il mantenimento delle controverse piantagioni costituisce

altresì - a non averne dubbio - un eccesso (a causa della privazione della

vista e della luce, nonché delle condizioni di ombreggiamento che le stesse comportano)

pregiudizievole alla proprietà CO 1 ai sensi dell'art. 684 CCS (cfr.

verbale 7 febbraio 2002), tuttavia nelle domande di giudizio egli ha chiesto l'eliminazione

di tutte le piante che non rispettano le distanze dal confine stabilite

dalla LAC, rispettivamente i termini della servitù costituita in data

28.04

, riservandosi esplicitamente la facoltà - a dipendenza delle

constatazioni operabili a seguito di detta eliminazione - di chiedere un'ulteriore

limitazione delle piantagioni rimanenti nel caso in cui queste dovessero

comunque comportare delle immissioni eccessive ai sensi degli art. 679 e 684

CCS. Riserva che l'istante ha ribadito anche in sede di conclusioni osservando

di voler chiedere successivamente……..un'ulteriore limitazione delle

piantagioni rimanenti nel caso in cui queste dovessero comunque ancora

comportare delle immissioni eccessive ai sensi degli art. 679 e 684 CCS

(cfr. conclusioni 28 novembre 2003, punto 3). Ciò premesso, contrariamente a

quanto preteso dal ricorrente, l'interpretazione data dal primo giudice a

questa riserva non può essere considerata arbitraria, ovvero insostenibile,

ritenuto l'obbligo imposto all'istante di indicare chiaramente nell'istanza l'oggetto

e i motivi della domanda (cfr. art. 292 lett. c CPC) e di esporre, al più tardi

all'udienza di discussione, i fatti e le sue ragioni (art. 294 cpv. 1 CPC). È

infatti con l'allegato introduttivo che la parte deve indicare in modo chiaro e

preciso le sue domande, mentre non è consentita la riserva di ulteriori e

diverse domande (cfr. Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 165, m. 14 e 15). Stanti queste premesse non può essere

censurata la conclusione del primo giudice che ha ritenuto adempiuto tale

obbligo di allegazione a carico dell'istante unicamente con riferimento alla

ventilata violazione delle disposizioni della LAC in materia di distanze delle

piante e della servitù di limitazione delle altezze delle piantagioni costituita

a favore del suo fondo. Altrettanto incensurabile è la conclusione dedotta dal

segretario assessore da tale accertamento, secondo il quale, con riferimento

alla pretesa violazione degli art. 679 e 684 CC, l'istante non avrebbe

evidenziato i presupposti per l'applicazione di dette norme, non avendovi fatto

esplicito riferimento.

Su questo

punto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve

essere respinto.

9.

Altrettanto

priva di fondamento è la censura ricorsuale secondo la quale il segretario

assessore avrebbe disatteso lo scopo della servitù di limitazione delle altezze

delle piantagioni iscritta a favore del suo fondo.

Infatti,

contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il primo giudice, basandosi

sulle risultanze del sopralluogo dalle quali è emerso che nessuna delle piante

situate sulla proprietà dei vicini superava l'altezza massima di sei metri

(cfr. verbale 4 giugno 2002), ha ritenuto tale stato di cose perfettamente

conforme allo scopo della servitù iscritta a carico del loro fondo di vietare

la piantagione e la crescita di piante a carico della particella 857 aventi un'altezza

superiore di m. 6 misurata dal piede della pianta (cfr. doc. F). Ogni altra

interpretazione della servitù proposta dal ricorrente esula dal testo chiaro

della stessa e non può quindi essere considerata e tantomeno essere richiamata

a dimostrazione di una pretesa arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie

da parte del primo giudice.

10.

Per quanto attiene alla nullità della perizia giudiziaria poiché assunta

in violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, va rilevato che la

procedura non prevede la partecipazione diretta delle parti ai rilevamenti del

perito, il loro diritto di essere sentite essendo infatti garantito dalla

possibilità loro concessa di proporre dei quesiti al perito (art. 247 cpv. 3

CPC), di formulare delle opposizioni e/o dei controquesiti (art. 247 cpv. 4

CPC), nonché di consultare la perizia e prendere posizione sulle conclusioni

ivi contenute (Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 248 CPC, n. 754), chiedendo se del caso la completazione o la

delucidazione della perizia (art. 252 CPC). Queste possibilità offerte alle

parti permettono di ritenere sufficientemente tutelato il loro diritto di essere

sentite, che deve essere garantito non solo dal giudice ma anche dal perito

(cfr. Cocchi, Appunti sul tema

della perizia giudiziaria nel processo civile, in Rep. 1994 pag. 168).

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato lo scopo della perizia

giudiziaria – intesa ad accertare la qualifica e l'età delle piante controverse

(accertamento già di per sé estraneo a qualsiasi eventuale intervento delle

parti) – e le facoltà procedurali concesse alla parte istante e alle quali la

stessa non ha ritenuto di dover far capo, ne discende che dalla sua mancata

partecipazione al sopralluogo indetto dal perito non può essere dedotto nulla,

tantomeno la pretesa violazione del suo diritto di essere sentita. Anche questa

censura ricorsuale si rivela pertanto infondata, con la conseguente integrale

reiezione del ricorso.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

11.

Alla luce di quanto sopra esposto entrambi i ricorsi, che non hanno

evidenziato nessun titolo di cassazione in particolare non quello di cui all'art.

327.

lett. g CPC, devono essere respinti.

Tasse e

spese seguono la soccombenza delle parti, che per questa sede può essere

suddivisa in ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.

148.

cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 29 marzo 2005 di RI 1 è respinto.

2.

Le tasse di giustizia e le spese di questo giudizio, per complessivi

fr. 300.- rimangono a loro carico. I ricorrenti rifonderanno alla controparte

fr. 400.– per ripetibili.

3.

Il ricorso per cassazione 18 aprile 2005 di CO 1 è respinto.

4.

Le

tasse di giustizia e le spese di questo giudizio, per complessivi fr. 300.-

rimangono a suo carico. Il ricorrente rifonderà alle controparti fr. 400.– per

ripetibili.

5.

Intimazione:

- ;

- , .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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