16.2005.26
distanze piante di alloro - tolleranza decennale per le piante esistenti non per polloni germogliati su vecchie ceppaie - onere della prova - contenuto dell'istanza - perizia giudiziaria - partecipazi
2 maggio 2006Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
16.2005.26
Data decisione, Autorità:
02.05.2006, CCC
Titolo:
distanze piante di alloro - tolleranza decennale per le piante esistenti non per polloni germogliati su vecchie ceppaie - onere della prova - contenuto dell'istanza - perizia giudiziaria - partecipazione delle parti
DISTANZE DA CONFINE E FRA EDIFICI
PERIZIA
TOLLERANZA DECENNALE
art. 679 CC
art. 684 CC
art. 247 CPC-TI
art. 292 CPC-TI
art. 156 LAC
art. 160 LAC
Incarto n.
16.2005.26
16.2005.33
Lugano
2 maggio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29
marzo 2005 presentato da
RI 1 Lugano
patr. dall' RA 2
e
il ricorso per cassazione 18 aprile 2005
presentato da
CO 1 Lugano
patr. dall'avv. Giuseppe RA 1
contro la sentenza 15 marzo 2005 del Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile
inappellabile ( inc. n. IU.1999.325) promossa da quest'ultimo con istanza 22
luglio 1999,
con la
quale l'istante ha chiesto la rimozione di piante situate sulla particella n. 857
RFD __________ appartenente ai convenuti in contrasto con le distanze previste
dalla LAC e da una servitù a favore della particella n. 880, di sua proprietà, domanda
parzialmente accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. CO
1 è proprietario della particella n. 880 __________ mentre RI 1 sono comproprietari
della contigua part. n. 857 sulla quale si trovano diverse piante a ridosso del
confine con il fondo n. 880. A carico della particella n. 857 e a favore della
n. 880 è stata iscritta, il 28 aprile 1942, una servitù di limitazione di piantagioni,
che vieta al proprietario del fondo serviente di piantare o lasciar crescere
piante aventi un'altezza superiore ai sei metri misurati dal piede della
pianta.
Con
istanza 22 luglio 1999 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1, chiedendo che fosse loro fatto obbligo di rimuovere le
piante cresciute sul loro fondo a distanza inferiore rispetto a quella prevista
dagli art. 155 e 156 LAC, in particolare le palme (10 piante), le piante di
alloro (4 piante singole e 3 gruppi di piante) e un ligustro nipponico, lamentando
altresì che quest'ultimi due tipi di piante sono lasciati crescere in deroga
alla predetta servitù di limitazione di altezza. I convenuti si sono opposti
all'istanza contestando la violazione della servitù, poiché tutte le piante
presenti sulla loro particella avrebbero un'altezza inferiore a sei metri. Essi,
non negando che alcune piante si troverebbero ad una distanza inferiore rispetto
a quella prevista dagli art. 155 e 156 LAC, hanno sollevato la prescrizione
della pretesa, il termine decennale previsto dall'art. 160 LAC essendo decorso.
Infine, i convenuti, hanno contestato l'esistenza di immissioni eccessive ai
sensi degli art. 679 e 684 CC dovute alla presenza degli alberi.
2. Con
sentenza 15 marzo 2005 il Segretario assessore, basandosi sulle risultanze
istruttorie, in particolare su quelle del sopralluogo e quelle della perizia
giudiziaria (la cui validità dal punto di vista formale è stata preliminarmente
accertata dal segretario assessore), ha escluso una violazione della nota servitù
poiché nessun albero superava l'altezza massima prescritta di sei metri, ma ha
accertato che solo due palme, indicate alla posizione n. 7 del referto e le piante
di alloro indicate alle posizioni n. 5 e n. 6 erano poste a dimora in
violazione delle distanze previste dagli art. 155 e 156 LAC senza beneficiare della
protezione decennale di cui all'art. 160 LAC, donde l'accoglimento parziale dell'istanza
con ordine di rimozione riferito a queste sole piante. Quanto alla domanda
formulata dall'istante sulla rimozione delle piante siccome fonte di immissioni
eccessive ai sensi degli art. 679 e 684 CC, il primo giudice l'ha ritenuta
tardiva poiché espressa solo con le conclusioni, tanto più l'istante si era espressamente
riservato di far valere tale problematica in altra sede.
3. Con
ricorso del 29 marzo 2005, al quale è stato concesso effetto sospensivo con
decreto 31 marzo 2005, RI 2 sono insorti contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. I ricorrenti, non contestando l'obbligo loro imposto di
eliminare le due palme indicate alla posizione n. 7 della perizia, rimproverano
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie non
ritenendo provata la decorrenza del termine decennale di protezione di cui all'art.
160 LAC anche per le piante di alloro menzionate alle posizioni 5 e 6 della
perizia giudiziaria, che il primo giudice ha considerato a torto alla stregua
di nuove piante, senza che questo accertamento trovi un qualsiasi riscontro
nelle risultanze istruttorie.
Con
osservazioni 18 aprile 2005 la controparte postula la reiezione del gravame.
4. Anche
CO 1 ha impugnato la sentenza del Segretario assessore con tempestivo gravame
18 aprile 2005. Il ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver omesso la verifica dei
presupposti di cui agli art. 679 e 684 CC che permettono di ottenere l'eliminazione
delle immissioni eccessive, che secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale possono derivare anche dalla presenza di piante che tolgono luce, vista
e sole al fondo vicino come è indubbiamente il caso in concreto. Egli contesta
inoltre l'intervenuta decorrenza del termine decennale di prescrizione
criticando il primo giudice per essersi basato su una perizia giudiziaria priva
di rilevanza probatoria siccome assunta in dispregio del suo diritto di essere
sentito e quindi nulla. Il ricorrente rimprovera infine al primo giudice di non
aver considerato lo scopo della servitù di limitazione delle piantagioni
iscritta il 4 aprile 1942 a carico della part. 857.
Con
osservazioni 1° giugno 2005 i convenuti si sono opposti all'accoglimento del
gravame.
5. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60
consid. 5a).
Fatti
I. Sul
ricorso di RI 1
6.
I ricorrenti rimproverano al segretario
assessore di aver arbitrariamente valutato le risultanze peritali, non
ritenendo comprovata la decorrenza del termine decennale di tolleranza anche
per le piante di alloro di cui alle posizioni 5 e 6 del referto.
Secondo
l'art. 156 LAC gli alberi da frutta, i gelsi e le piante ornamentali di mezz'asta,
tra i quali si annovera l'alloro (Jacomella/
Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996,
pag. 137 seg.), possono essere piantati alla distanza di 4 m da abitazioni,
orti, giardini e vigne, e di 3 m da altri fabbricati e fondi coltivi. In
concreto non è contestato che le piante di alloro, la cui qualifica trova pure
riscontro nella perizia allestita dall'architetto paesaggista __________, sono
poste a distanza inferiore a quella prevista dalla norma citata.
Qualora
le piante siano state allocate o lasciate crescere a una distanza inferiore, il
vicino deve tollerarle senza indennità se non ha fatto opposizione entro il
termine di dieci anni (art. 160 LAC). Ciò premesso, chi vuol dedurre il suo
diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve recarne la prova (art.
8 CC, ripreso dall'art. 183 CPC). Chi chiede la rimozione di alberi piantati o
cresciuti in violazione delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare
pertanto di avere sollevato opposizione nel termine di dieci anni (Scolari, Commentario della
LALPT/LE/LAC, 1996, pag. 674 n. 1500 ad art. 160 LAC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 183, m. 23; Rep. 1982 pag. 109
seg.). In concreto, spettava quindi ai convenuti provare che le piante di
alloro indicate alle posizioni 5 e 6 della perizia giudiziaria hanno almeno 10
anni, fermo restando che questo termine decennale di tolleranza riguarda gli
alberi esistenti ma non i polloni germogliati su vecchie ceppaie, che come tali
costituiscono nuove piante (Scolari,
op. cit., pag. 672 n. 1493; Rep. 1942 pag. 517, 2000 pag. 175).
7. Nella
fattispecie, limitatamente alle piante controverse in questa sede, dalle
risultanze istruttorie è emersa la presenza di due gruppi di piante di alloro
(cfr. perizia pag. 3). Contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti,
l'accertamento peritale secondo il quale si tratterebbe di diverse piante e non
di due sole piante con diversi rami, trova puntuale riscontro nelle risultanze
del sopralluogo al quale anche gli stessi hanno partecipato, e dalle quali si
evince per l'appunto la presenza di diverse piante di alloro (cfr. verbale 4
giugno 2002). Il perito, per altro, si è limitato ad accertare l'età dei due
ceppi alla base di questi gruppi di piante di alloro indicandola in circa 30–40
anni per quello di cui alla posizione 5 e in 20–25 anni per quello di cui alla
posizione 6 della perizia. E siccome il medesimo perito ha pure accertato che dal
ceppo rinascono nuovi germogli (cfr. perizia pag. 2 ad 5 e 6, con il rinvio
ad 2), spettava ai convenuti provare che queste nuove piante cresciute su
vecchi ceppi e che si trovano a distanza inferiore a quella minima prescritta
dalla LAC, hanno un'età superiore ai 10 anni. Sennonché, come correttamente
rilevato dal segretario assessore, i convenuti non hanno fornito nessuna indicazione
in tal senso, ragione per la quale la conclusione cui egli è giunto ordinando
l'abbattimento di queste piante, non può essere considerata arbitraria ovvero
insostenibile. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere respinto.
Considerandi
II. Sul
ricorso di CO 1
8.
Innanzi
tutto, per quanto attiene alla censura sollevata dal ricorrente, secondo il
quale il segretario assessore avrebbe arbitrariamente omesso di verificare la
fattispecie alla luce degli art. 679 e 684 CC che regolano le immissioni
eccessive, va rilevato che nell'istanza egli si è limitato a richiamare l'art.
679.
CC senza fondare nessuna domanda su detta norma. Certo alla discussione sull'istanza
egli ha sostenuto che il mantenimento delle controverse piantagioni costituisce
altresì - a non averne dubbio - un eccesso (a causa della privazione della
vista e della luce, nonché delle condizioni di ombreggiamento che le stesse comportano)
pregiudizievole alla proprietà CO 1 ai sensi dell'art. 684 CCS (cfr.
verbale 7 febbraio 2002), tuttavia nelle domande di giudizio egli ha chiesto l'eliminazione
di tutte le piante che non rispettano le distanze dal confine stabilite
dalla LAC, rispettivamente i termini della servitù costituita in data
28.04
, riservandosi esplicitamente la facoltà - a dipendenza delle
constatazioni operabili a seguito di detta eliminazione - di chiedere un'ulteriore
limitazione delle piantagioni rimanenti nel caso in cui queste dovessero
comunque comportare delle immissioni eccessive ai sensi degli art. 679 e 684
CCS. Riserva che l'istante ha ribadito anche in sede di conclusioni osservando
di voler chiedere successivamente……..un'ulteriore limitazione delle
piantagioni rimanenti nel caso in cui queste dovessero comunque ancora
comportare delle immissioni eccessive ai sensi degli art. 679 e 684 CCS
(cfr. conclusioni 28 novembre 2003, punto 3). Ciò premesso, contrariamente a
quanto preteso dal ricorrente, l'interpretazione data dal primo giudice a
questa riserva non può essere considerata arbitraria, ovvero insostenibile,
ritenuto l'obbligo imposto all'istante di indicare chiaramente nell'istanza l'oggetto
e i motivi della domanda (cfr. art. 292 lett. c CPC) e di esporre, al più tardi
all'udienza di discussione, i fatti e le sue ragioni (art. 294 cpv. 1 CPC). È
infatti con l'allegato introduttivo che la parte deve indicare in modo chiaro e
preciso le sue domande, mentre non è consentita la riserva di ulteriori e
diverse domande (cfr. Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 165, m. 14 e 15). Stanti queste premesse non può essere
censurata la conclusione del primo giudice che ha ritenuto adempiuto tale
obbligo di allegazione a carico dell'istante unicamente con riferimento alla
ventilata violazione delle disposizioni della LAC in materia di distanze delle
piante e della servitù di limitazione delle altezze delle piantagioni costituita
a favore del suo fondo. Altrettanto incensurabile è la conclusione dedotta dal
segretario assessore da tale accertamento, secondo il quale, con riferimento
alla pretesa violazione degli art. 679 e 684 CC, l'istante non avrebbe
evidenziato i presupposti per l'applicazione di dette norme, non avendovi fatto
esplicito riferimento.
Su questo
punto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve
essere respinto.
9.
Altrettanto
priva di fondamento è la censura ricorsuale secondo la quale il segretario
assessore avrebbe disatteso lo scopo della servitù di limitazione delle altezze
delle piantagioni iscritta a favore del suo fondo.
Infatti,
contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il primo giudice, basandosi
sulle risultanze del sopralluogo dalle quali è emerso che nessuna delle piante
situate sulla proprietà dei vicini superava l'altezza massima di sei metri
(cfr. verbale 4 giugno 2002), ha ritenuto tale stato di cose perfettamente
conforme allo scopo della servitù iscritta a carico del loro fondo di vietare
la piantagione e la crescita di piante a carico della particella 857 aventi un'altezza
superiore di m. 6 misurata dal piede della pianta (cfr. doc. F). Ogni altra
interpretazione della servitù proposta dal ricorrente esula dal testo chiaro
della stessa e non può quindi essere considerata e tantomeno essere richiamata
a dimostrazione di una pretesa arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie
da parte del primo giudice.
10.
Per quanto attiene alla nullità della perizia giudiziaria poiché assunta
in violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, va rilevato che la
procedura non prevede la partecipazione diretta delle parti ai rilevamenti del
perito, il loro diritto di essere sentite essendo infatti garantito dalla
possibilità loro concessa di proporre dei quesiti al perito (art. 247 cpv. 3
CPC), di formulare delle opposizioni e/o dei controquesiti (art. 247 cpv. 4
CPC), nonché di consultare la perizia e prendere posizione sulle conclusioni
ivi contenute (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 248 CPC, n. 754), chiedendo se del caso la completazione o la
delucidazione della perizia (art. 252 CPC). Queste possibilità offerte alle
parti permettono di ritenere sufficientemente tutelato il loro diritto di essere
sentite, che deve essere garantito non solo dal giudice ma anche dal perito
(cfr. Cocchi, Appunti sul tema
della perizia giudiziaria nel processo civile, in Rep. 1994 pag. 168).
Alla luce di quanto sopra esposto, considerato lo scopo della perizia
giudiziaria – intesa ad accertare la qualifica e l'età delle piante controverse
(accertamento già di per sé estraneo a qualsiasi eventuale intervento delle
parti) – e le facoltà procedurali concesse alla parte istante e alle quali la
stessa non ha ritenuto di dover far capo, ne discende che dalla sua mancata
partecipazione al sopralluogo indetto dal perito non può essere dedotto nulla,
tantomeno la pretesa violazione del suo diritto di essere sentita. Anche questa
censura ricorsuale si rivela pertanto infondata, con la conseguente integrale
reiezione del ricorso.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
11.
Alla luce di quanto sopra esposto entrambi i ricorsi, che non hanno
evidenziato nessun titolo di cassazione in particolare non quello di cui all'art.
327.
lett. g CPC, devono essere respinti.
Tasse e
spese seguono la soccombenza delle parti, che per questa sede può essere
suddivisa in ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.
148.
cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 29 marzo 2005 di RI 1 è respinto.
2.
Le tasse di giustizia e le spese di questo giudizio, per complessivi
fr. 300.- rimangono a loro carico. I ricorrenti rifonderanno alla controparte
fr. 400.– per ripetibili.
3.
Il ricorso per cassazione 18 aprile 2005 di CO 1 è respinto.
4.
Le
tasse di giustizia e le spese di questo giudizio, per complessivi fr. 300.-
rimangono a suo carico. Il ricorrente rifonderà alle controparti fr. 400.– per
ripetibili.
5.
Intimazione:
- ;
- , .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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