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Decisione

16.2005.27

richiesta di pagamento contributi per opere di raggruppamento terreni - contestazioni sulla procedura di RT non proponibili in sede civile

20 ottobre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.27

Data decisione, Autorità:

20.10.2005, CCC

Titolo:

richiesta di pagamento contributi per opere di raggruppamento terreni - contestazioni sulla procedura di RT non proponibili in sede civile

RAGGRUPPAMENTO DEI TERRENI

art. 39 LRPT

art. 40 LRPT

Incarto n.

16.2005.27

Lugano

20 ottobre

2005/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29

marzo 2005 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 8 marzo 2005 del Segretario assessore

della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile

(inc. n. IU.2004.37) promossa con istanza 21 maggio 2004 dal

CO 1

patr. dall' RA 1

con la

quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'895.- oltre interessi, domanda

accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 21 maggio 2004 il CO 1 di __________ __________ ha convenuto RI 1 davanti

al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 3'895.-

rivendicati a saldo di quanto dovuto per le operazioni di raggruppamento terreni

eseguite nel Comune di __________ negli anni 1999 e 2000;

che il

convenuto si è opposto alla pretesa contestando di dover pagare operazioni di

raggruppamento terreni che di fatto lo avevano danneggiato;

che con

sentenza 8 marzo 2005 il segretario assessore, accertata la conclusione della

procedura di raggruppamento terreni e il carattere definitivo degli importi richiesti

al convenuto, le cui doglianze erano state evase nell'ambito della procedura di

raggruppamento terreni, ha accolto l'istanza;

che con

il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento e rimprovera al segretario assessore di aver accolto la pretesa

nonostante sia frutto di un'errata applicazione della procedura di raggruppamento

terreni;

Considerandi

che con

scritto 14 aprile 2005 l'istante ha postulato la reiezione del ricorso;

che

giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove;

che

contrariamente a quanto preteso dal ricorrente nella decisione impugnata non è

ravvisabile nessuna valutazione manifestamente arbitraria delle risultanze

istruttorie e tantomeno un'errata applicazione del diritto sostanziale o

procedurale;

che

infatti il primo giudice, basandosi sulla documentazione agli atti, ha ritenuto

provato il credito fatto valere dall'istante, che risulta dalle operazioni di

raggruppamento terreni eseguite nel Comune ove il ricorrente possiede dei fondi;

che le rimostranze del

ricorrente secondo il quale a seguito del raggruppamento terreni egli avrebbe

ricevuto una superficie di terreno inferiore a quella precedente, non sono più

proponibili dinanzi al giudice civile, le stesse essendo state definitivamente

decise dalle competenti autorità amministrative (cfr. decisione 23 settembre

1986.

della Commissione di ricorso di I istanza passata in giudicato);

che

l'art. 39 della Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni prevede il finanziamento

delle operazioni di raggruppamento terreni con il prelevamento di contributi a

carico degli enti pubblici e dei privati interessati;

che

secondo l'art. 40 della stessa legge ogni interessato è tenuto al pagamento al

Consorzio di un contributo fissato in proporzione al vantaggio derivantegli dal

raggruppamento o da singole opere;

che anche

la contestazione del ricorrente secondo il quale non vi sarebbe nessuna

relazione tra il contributo richiestogli e i pretesi vantaggi di cui avrebbe

beneficiato a seguito della procedura di raggruppamento terreni non può essere

esaminata dal giudice civile, la stessa rilevando delle competenze delle

autorità amministrative che il ricorrente non risulta aver adito;

che,

pertanto, la decisione del segretario assessore è il risultato di una corretta

valutazione delle risultanze istruttorie e altrettanto corretta applicazione

del diritto sostanziale;

che il

ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve così essere

respinto;

che

tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 29 marzo 2005 di RI 1 è respinto.

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipati dal ricorrente,

rimangono a suo carico, con l'obbligo di versare alla controparte fr. 60.- a titolo

di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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