16.2005.27
richiesta di pagamento contributi per opere di raggruppamento terreni - contestazioni sulla procedura di RT non proponibili in sede civile
20 ottobre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.27
Data decisione, Autorità:
20.10.2005, CCC
Titolo:
richiesta di pagamento contributi per opere di raggruppamento terreni - contestazioni sulla procedura di RT non proponibili in sede civile
RAGGRUPPAMENTO DEI TERRENI
art. 39 LRPT
art. 40 LRPT
Incarto n.
16.2005.27
Lugano
20 ottobre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29
marzo 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 8 marzo 2005 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile
(inc. n. IU.2004.37) promossa con istanza 21 maggio 2004 dal
CO 1
patr. dall' RA 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'895.- oltre interessi, domanda
accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 21 maggio 2004 il CO 1 di __________ __________ ha convenuto RI 1 davanti
al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 3'895.-
rivendicati a saldo di quanto dovuto per le operazioni di raggruppamento terreni
eseguite nel Comune di __________ negli anni 1999 e 2000;
che il
convenuto si è opposto alla pretesa contestando di dover pagare operazioni di
raggruppamento terreni che di fatto lo avevano danneggiato;
che con
sentenza 8 marzo 2005 il segretario assessore, accertata la conclusione della
procedura di raggruppamento terreni e il carattere definitivo degli importi richiesti
al convenuto, le cui doglianze erano state evase nell'ambito della procedura di
raggruppamento terreni, ha accolto l'istanza;
che con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento e rimprovera al segretario assessore di aver accolto la pretesa
nonostante sia frutto di un'errata applicazione della procedura di raggruppamento
terreni;
Considerandi
che con
scritto 14 aprile 2005 l'istante ha postulato la reiezione del ricorso;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
contrariamente a quanto preteso dal ricorrente nella decisione impugnata non è
ravvisabile nessuna valutazione manifestamente arbitraria delle risultanze
istruttorie e tantomeno un'errata applicazione del diritto sostanziale o
procedurale;
che
infatti il primo giudice, basandosi sulla documentazione agli atti, ha ritenuto
provato il credito fatto valere dall'istante, che risulta dalle operazioni di
raggruppamento terreni eseguite nel Comune ove il ricorrente possiede dei fondi;
che le rimostranze del
ricorrente secondo il quale a seguito del raggruppamento terreni egli avrebbe
ricevuto una superficie di terreno inferiore a quella precedente, non sono più
proponibili dinanzi al giudice civile, le stesse essendo state definitivamente
decise dalle competenti autorità amministrative (cfr. decisione 23 settembre
1986.
della Commissione di ricorso di I istanza passata in giudicato);
che
l'art. 39 della Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni prevede il finanziamento
delle operazioni di raggruppamento terreni con il prelevamento di contributi a
carico degli enti pubblici e dei privati interessati;
che
secondo l'art. 40 della stessa legge ogni interessato è tenuto al pagamento al
Consorzio di un contributo fissato in proporzione al vantaggio derivantegli dal
raggruppamento o da singole opere;
che anche
la contestazione del ricorrente secondo il quale non vi sarebbe nessuna
relazione tra il contributo richiestogli e i pretesi vantaggi di cui avrebbe
beneficiato a seguito della procedura di raggruppamento terreni non può essere
esaminata dal giudice civile, la stessa rilevando delle competenze delle
autorità amministrative che il ricorrente non risulta aver adito;
che,
pertanto, la decisione del segretario assessore è il risultato di una corretta
valutazione delle risultanze istruttorie e altrettanto corretta applicazione
del diritto sostanziale;
che il
ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve così essere
respinto;
che
tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 29 marzo 2005 di RI 1 è respinto.
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipati dal ricorrente,
rimangono a suo carico, con l'obbligo di versare alla controparte fr. 60.- a titolo
di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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