16.2005.28
rigetto opposizione con domanda di exequatur - decreto ingiuntivo italiano come titolo di rigetto definitivo - presupposti per il riconsocimento del decreto ingiuntivo italiano nell'ambito di una proc
11 novembre 2005Italiano13 min
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Numero d'incarto:
16.2005.28
Data decisione, Autorità:
11.11.2005, CCC
Titolo:
rigetto opposizione con domanda di exequatur - decreto ingiuntivo italiano come titolo di rigetto definitivo - presupposti per il riconsocimento del decreto ingiuntivo italiano nell'ambito di una procedura di rigetto - notifica del decreto ingiuntivo per lettera raccomandata - validità notifica
EXEQUATUR
RICONOSCIMENTO SENTENZE O DECISIONI STRANIERE
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 5 cf. 1 CL
art. 25 CL
art. 27 CL
art. 28 CL
art. 32 CL
art. 46 CL
art. 47 CL
art. 80 cpv. 1 LEF
Incarto n.
16.2005.28
Lugano
11 novembre
2005/bd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4
aprile 2005 presentato da
RI 1
patr. dall' RA
2
contro
la sentenza 22 marzo 2005 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Bellinzona nella procedura di rigetto
dell'opposizione con preventiva domanda di exequatur (inc. n. EF.2005.55)
promossa con istanza 25 gennaio 2005 da
CO 1
patr. dall' RA
1
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal
giudice.
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Il
31 ottobre 2001 e 4 luglio 2002 la società CO 1 Cantù (Como) ha emesso due fatture
di complessivi € 4.131.64 per la fornitura di una cucina a RI 1, domiciliata a
Bellinzona, sulle quali quest'ultima ha versato un acconto di € 516.45. Per il
recupero del saldo di € 3'165.20 CO 1 si è rivolta al Tribunale ordinario di
Como, Sezione distaccata di Cantù, che il 21 febbraio 2003 ha emanato un decreto
con il quale ha ingiunto a RI 1 di pagare l'importo di € 3'165.20 oltre
interessi e spese giudiziarie e notarili. Sulla base di detto decreto CO 1. ha
notificato a RI 1 il PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona per l'incasso di €
3'165.20 oltre interessi e spese giudiziarie e notarili, pari a fr. 6'796.30, al
quale l'escussa ha interposto opposizione.
2. Con
istanza del 25 gennaio 2005 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona
il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE sopraccitato,
producendo il menzionato decreto ingiuntivo a valere quale titolo esecutivo, di
cui ha preventivamente chiesto il riconoscimento ai sensi dell'art. 31 segg.
della Convenzione di Lugano. La convenuta si è opposta all'istanza contestando
la validità del decreto ingiuntivo italiano e della sua notifica in Svizzera,
la stessa essendo vietata dall'art. 633 cpv. 3 CPC italiano (CPCI), disposto
che nonostante la sua abrogazione è stato ritenuto ancora valido per i
contratti conclusi prima del 8 agosto 2002 (cfr. art. 11 delle disposizioni
transitorie finali del Decreto legislativo del 9 ottobre 2002). Essa ha inoltre
eccepito l'incompetenza del giudice italiano all'emanazione del decreto
ingiuntivo poiché la competenza in materia contrattuale secondo la Convenzione
di Lugano compete al giudice del luogo di adempimento dell'obbligazione principale,
ovvero al giudice svizzero del suo domicilio.
3. Con sentenza 22 marzo 2005 il Segretario assessore, accertato che
la decisione estera era stata regolarmente notificata alla convenuta che non vi
si è opposta, donde il carattere definitivo ed esecutivo del medesima, ha assimilato
il decreto ingiuntivo italiano a un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF
e ha quindi accolto l'istanza di rigetto presentata dall'istante. Egli ha altresì
respinto le eccezioni sollevate dalla convenuta sia con riferimento alla
nullità del decreto, l'art. 633 cpv. 3 CPCI che vieta l'ingiunzione all'estero
essendo stato abrogato, che con riferimento all'incompetenza del giudice estero.
4. Con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC.
Essa rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale
attribuendo al decreto ingiuntivo la qualifica di valido titolo esecutivo nonostante
la nullità del medesimo, le norme di diritto italiano vietando la notifica del
decreto ingiuntivo a persone residenti all'estero. La ricorrente si duole infine
della lesione dell'art. 5 cifra 1 CL sulla base del quale essa avrebbe dovuto
essere convenuta in giudizio in Svizzera e non in Italia. Nelle sue osservazioni
25 aprile 2005 CO 1 postula la reiezione del ricorso.
5. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
6. Secondo l'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una
sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione. La nozione di decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne
tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento
e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è invece regolato
dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per
difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP). Trattandosi di una decisione
estera di condanna al pagamento di una somma di denaro, l'eventuale pronuncia
del rigetto dell'opposizione richiesto sulla base di questo titolo presuppone
la dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur,
art. 32 CL; cfr. A. Staehelin/Bauer/
D. Staehelin, op. cit., n. 59 e 68 ad art. 80; DTF 125 III 386; Sentenza
TF 5P.275/2002).
In concreto non è contestata l’applicabilità della Convenzione
concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, in
seguito: CL in RS.0.275.11). In quest'ambito il giudice del rigetto deve
verificare d'ufficio se l'istante ha prodotto i documenti richiesti dagli art.
46 e 47 CL e se non è dato un caso di esclusione del riconoscimento ai sensi
degli art. 27 e 28 cpv. 1 e 2 CL (Stücheli,
Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 120).
7.
Secondo l'art. 31 cpv. 1 CL le decisioni rese in uno Stato
contraente e quivi esecutive sono eseguite in un altro Stato contraente dopo
essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata. La
domanda di riconoscimento può essere rigettata solo per uno dei motivi previsti
dagli art. 27 e 28 CL, senza che si possa invece effettuare un riesame del
merito della decisione straniera (cfr. art. 29 CL). Nel fattispecie, la
decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo e di cui è preventivamente
chiesto il riconoscimento, è un decreto ingiuntivo reso ai sensi degli art. 633
e segg. del Codice di procedura civile italiano (CPCI), passato in giudicato in
assenza di opposizione (art. 647 CPCI). Tale decreto è riconosciuto come decisione
ai sensi dell'art. 25 CL (Rep. 1995, n. 70; SJ 1997 pag. 567).
8. La
parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre i documenti indicati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art.
33 cpv. 3 CL), la cui regolarità e completezza deve essere verificata dal
giudice del rigetto (A. Staehelin/Bauer/D.
Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80; Stücheli,
op. cit., pag. 277 seg.). Secondo l'art. 46 cifra 1 CL
l'istante deve produrre una spedizione completa, ovvero una copia della
decisione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità
dovendo dimostrare che il suo contenuto corrisponde a quello dell'originale (Donzallaz, La
Convention de Lugano, Volume II, 1997, n. 3713). Ciò che l'istante ha
ossequiato producendo copia dell'originale del decreto ingiuntivo italiano del
21 febbraio 2003 debitamente firmato e munito dei bolli e del timbro del
Tribunale di Como (doc. B). A proposito della produzione della decisione da delibare
in copia e non in originale, va rilevato che spetta alla parte che si oppone al
riconoscimento della sentenza straniera provare il mancato adempimento dei
requisiti posti al suo riconoscimento (Kropholler,
Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO und Lugano-Übereinkommen, 6ª
ed., 1998, n. 7 ad vor Art. 26), ciò che la convenuta ha omesso di fare non
avendo sollevato nessuna contestazione in tal senso.
9. La
parte che chiede l'esecuzione deve inoltre produrre qualsiasi documento
atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è
esecutiva (Donzallaz, op. cit., n. 3519, 3521 e 3737) ed è stata notificata (art. 47 cifra 1
CL). In concreto risulta che al decreto ingiuntivo 21 febbraio 2003 , emanato inaudita
altera parte, la convenuta non ha interposto opposizione, così come previsto
dagli art. 641 e 645 CPC, sicché è diventato esecutivo (art. 647 CPCI). Inoltre
la ricorrente non ha contestato che decisione le è effettivamente pervenuta (Donzallaz, op. cit., n. 3746 e 3750). Certo
la notifica del decreto è avvenuta mediante invio postale raccomandato (cfr.
doc. B) e non seguendo la via consolare prevista dalla Convenzione
dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione
all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale
(CLA65 in RS 0.274.131) nell'ambito della quale la Svizzera si è espressamente
opposta all'uso sul proprio territorio della trasmissione diretta degli atti
giudiziari tramite posta (cfr. art. 1 cpv. 3 del
decreto federale del 9 giugno 1994 concernente tre Convenzioni dell’Aia e un
Accordo europeo relativi all’assistenza giudiziaria in materia civile e
commerciale in: RU 1994 III pag. 2807; Bischof,
Die Zustellung im internationalen Rechtsverkehr in Zivil- oder Handelssachen,
1997, pag. 159, n. 3.3). Tuttavia il mancato ossequio delle formalità previste
dalla CLA65 non comporta la nullità della notifica in quanto tale, poiché una
notifica irregolare non è nulla se la stessa è effettivamente pervenuta alla
parte e questa non ha subito alcun pregiudizio (sentenza del Tribunale federale
5C.179/2000 dell'11 gennaio 2001 consid. 2b; Donzallaz,
op. cit., n. 2978 e 3751), ciò che la convenuta non ha mai preteso.
10.
Accertato l'adempimento delle formalità sopra
menzionate, l'istanza di exequatur può essere rigettata solo per uno dei
motivi previsti dagli art. 27 e 28 CL (art. 34 cpv. 2 CL), che devono essere
esaminati d'ufficio dal giudice del rigetto, senza che questi sia tenuto a
ricercare di propria iniziativa i fatti rilevanti (Kropholler, op. cit., n. 8 ad vor Art. 26; A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 71 ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 278), ritenuto
che spetta in ogni caso alla parte convenuta evidenziare
l'esistenza di motivi che si oppongono al riconoscimento della sentenza
straniera (Donzallaz, op. cit.,
n. 3587). Nel caso di specie la convenuta, eccependo la nullità della
sentenza straniera a dipendenza della pretesa violazione dell'art. 633 cpv. 3
CPCI, si è in sostanza avvalsa dell'eccezione di contrarietà della stessa all'ordine
pubblico processuale, eccezione proponibile sia nell'ambito della procedura di exequatur
(art. 27 cifra 1 CL), che nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione
come quella che ci occupa. In questa procedura l'escussa può infatti avvalersi sia
delle eccezioni previste dall'art. 81 cpv. 1 LEF che di quelle previste dalla CL
(cfr. art. 81 cpv. 3 LEF; SJZ 1992 pag. 117 segg.), mentre non è più possibile
rivedere il merito della decisione (Stücheli,
op. cit., pag. 231 e 271).
Quanto
alla pretesa violazione dell'ordine pubblico processuale, ciò presuppone una
manifesta violazione di norme di diritto processuale da parte del giudice
italiano, la quale non è data se la parte interessata disponeva di un rimedio
di diritto per sanzionare tale violazione (Kropholler, op. cit., n. 10 ad art. 27),
come è il caso in concreto la convenuta non avendo sollevato la pretesa
violazione dell'art. 633 cpv. 3 CPCI opponendosi al decreto ingiuntivo. Ancorché
la predetta norma, secondo la quale l'ingiunzione non può essere pronunciata se
la notificazione all'intimato deve avvenire fuori dalla Repubblica italiana,
sia stata abrogata (v. art. 9 decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231:
cfr. Carpi/ Taruffo, Commentario
breve al Codice di procedura civile, 2004, n. 2 ad art. 633), la ricorrente la
ritiene ancora applicabile. Se non che, trattandosi del riconoscimento di una
sentenza estera, al giudice svizzero del rigetto dell'opposizione non compete
la verifica della validità della decisione, che se del caso spettava alla
convenuta impugnare dinanzi ai tribunali italiani. Il decreto ingiuntivo
emanato in violazione dell'art. 633 cpv. 3 CPCI non è infatti affetto da
nullità assoluta ma solo relativa, nel senso che la sua validità può essere
denunciata soltanto con l'atto di opposizione tempestivamente proposto (art.
645 CPCI; cfr. Carpi/ Taruffo, op.
cit., n. 10 ad art. 633; Picardi,
Codice di procedura civile, 2004, pag. 2054),
opposizione come detto mai sollevata dalla convenuta.
11. La convenuta si duole infine della lesione dell'art. 5 cifra 1 CL
secondo il quale essa avrebbe dovuto essere convenuta in giudizio dinanzi ai
tribunali svizzeri. L'art. 28 cpv. 4 CL esclude tuttavia, salvo determinati
casi non realizzati in concreto, la verifica della competenza del giudice
italiano, che la convenuta avrebbe se del caso dovuto eccepire opponendosi al
decreto ingiuntivo (Donzallaz,
op. cit., n. 3137 e n. 3192), verifica alla quale la Svizzera ha comunque rinunciato
dal 31 dicembre 1999 (data di decadenza della riserva contenuta all'art. Ibis
del Protocollo n. 1 alla CL con la quale il nostro Paese si era riservato
il diritto di non riconoscere una decisione estera nel caso in cui la competenza
del giudice si fosse fondata unicamente sull’articolo 5 cifra 1 CL). Ad ogni buon conto, va pure rilevato che l'art. 5 cifra 1 CL
prevede, in materia contrattuale, la competenza del giudice del luogo in cui
l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita, di modo che, trattandosi
della richiesta di pagamento del prezzo di compravendita di una bene, la stessa
deve essere effettuata al domicilio del venditore, ovvero, in concreto, a Cantù
(cfr. art. 1498 cpv. 3 CCI e art. 20 CPCI; Picardi,
op. cit., n. 6 ad art. 20 CPCI; Donzallaz,
La Convention de Lugano, Volume III, 1998, n. 4700).
12. Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo
di cassazione, la censura d'arbitrio potendo essere riferita esclusivamente al
risultato della decisione impugnata e non ai motivi che ne stanno alla base (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 327, m.
14; DTF 129 I 173 consid. 3.1), deve essere respinto. Tasse, spese e ripetibili
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 4 aprile 2005 di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.- già anticipati dalla
ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr.
200.
- a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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