Lexipedia

Decisione

16.2005.28

rigetto opposizione con domanda di exequatur - decreto ingiuntivo italiano come titolo di rigetto definitivo - presupposti per il riconsocimento del decreto ingiuntivo italiano nell'ambito di una proc

11 novembre 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

6. Secondo l'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una

sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell'opposizione. La nozione di decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne

tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento

e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è invece regolato

dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per

difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP). Trattandosi di una decisione

estera di condanna al pagamento di una somma di denaro, l'eventuale pronuncia

del rigetto dell'opposizione richiesto sulla base di questo titolo presuppone

la dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur,

art. 32 CL; cfr. A. Staehelin/Bauer/

D. Staehelin, op. cit., n. 59 e 68 ad art. 80; DTF 125 III 386; Sentenza

TF 5P.275/2002).

In concreto non è contestata l’applicabilità della Convenzione

concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in

materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, in

seguito: CL in RS.0.275.11). In quest'ambito il giudice del rigetto deve

verificare d'ufficio se l'istante ha prodotto i documenti richiesti dagli art.

46 e 47 CL e se non è dato un caso di esclusione del riconoscimento ai sensi

degli art. 27 e 28 cpv. 1 e 2 CL (Stücheli,

Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 120).

7.

Secondo l'art. 31 cpv. 1 CL le decisioni rese in uno Stato

contraente e quivi esecutive sono eseguite in un altro Stato contraente dopo

essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata. La

domanda di riconoscimento può essere rigettata solo per uno dei motivi previsti

dagli art. 27 e 28 CL, senza che si possa invece effettuare un riesame del

merito della decisione straniera (cfr. art. 29 CL). Nel fattispecie, la

decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo e di cui è preventivamente

chiesto il riconoscimento, è un decreto ingiuntivo reso ai sensi degli art. 633

e segg. del Codice di procedura civile italiano (CPCI), passato in giudicato in

assenza di opposizione (art. 647 CPCI). Tale decreto è riconosciuto come decisione

ai sensi dell'art. 25 CL (Rep. 1995, n. 70; SJ 1997 pag. 567).

8. La

parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre i documenti indicati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art.

33 cpv. 3 CL), la cui regolarità e completezza deve essere verificata dal

giudice del rigetto (A. Staehelin/Bauer/D.

Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80; Stücheli,

op. cit., pag. 277 seg.). Secondo l'art. 46 cifra 1 CL

l'istante deve produrre una spedizione completa, ovvero una copia della

decisione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità

dovendo dimostrare che il suo contenuto corrisponde a quello dell'originale (Donzallaz, La

Convention de Lugano, Volume II, 1997, n. 3713). Ciò che l'istante ha

ossequiato producendo copia dell'originale del decreto ingiuntivo italiano del

21 febbraio 2003 debitamente firmato e munito dei bolli e del timbro del

Tribunale di Como (doc. B). A proposito della produzione della decisione da delibare

in copia e non in originale, va rilevato che spetta alla parte che si oppone al

riconoscimento della sentenza straniera provare il mancato adempimento dei

requisiti posti al suo riconoscimento (Kropholler,

Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO und Lugano-Übereinkommen, 6ª

ed., 1998, n. 7 ad vor Art. 26), ciò che la convenuta ha omesso di fare non

avendo sollevato nessuna contestazione in tal senso.

9. La

parte che chiede l'esecuzione deve inoltre produrre qualsiasi documento

atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è

esecutiva (Donzallaz, op. cit., n. 3519, 3521 e 3737) ed è stata notificata (art. 47 cifra 1

CL). In concreto risulta che al decreto ingiuntivo 21 febbraio 2003 , emanato inaudita

altera parte, la convenuta non ha interposto opposizione, così come previsto

dagli art. 641 e 645 CPC, sicché è diventato esecutivo (art. 647 CPCI). Inoltre

la ricorrente non ha contestato che decisione le è effettivamente pervenuta (Donzallaz, op. cit., n. 3746 e 3750). Certo

la notifica del decreto è avvenuta mediante invio postale raccomandato (cfr.

doc. B) e non seguendo la via consolare prevista dalla Convenzione

dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione

all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale

(CLA65 in RS 0.274.131) nell'ambito della quale la Svizzera si è espressamente

opposta all'uso sul proprio territorio della trasmissione diretta degli atti

giudiziari tramite posta (cfr. art. 1 cpv. 3 del

decreto federale del 9 giugno 1994 concernente tre Convenzioni dell’Aia e un

Accordo europeo relativi all’assistenza giudiziaria in materia civile e

commerciale in: RU 1994 III pag. 2807; Bischof,

Die Zustellung im internationalen Rechtsverkehr in Zivil- oder Handelssachen,

1997, pag. 159, n. 3.3). Tuttavia il mancato ossequio delle formalità previste

dalla CLA65 non comporta la nullità della notifica in quanto tale, poiché una

notifica irregolare non è nulla se la stessa è effettivamente pervenuta alla

parte e questa non ha subito alcun pregiudizio (sentenza del Tribunale federale

5C.179/2000 dell'11 gennaio 2001 consid. 2b; Donzallaz,

op. cit., n. 2978 e 3751), ciò che la convenuta non ha mai preteso.

10.

Accertato l'adempimento delle formalità sopra

menzionate, l'istanza di exequatur può essere rigettata solo per uno dei

motivi previsti dagli art. 27 e 28 CL (art. 34 cpv. 2 CL), che devono essere

esaminati d'ufficio dal giudice del rigetto, senza che questi sia tenuto a

ricercare di propria iniziativa i fatti rilevanti (Kropholler, op. cit., n. 8 ad vor Art. 26; A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 71 ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 278), ritenuto

che spetta in ogni caso alla parte convenuta evidenziare

l'esistenza di motivi che si oppongono al riconoscimento della sentenza

straniera (Donzallaz, op. cit.,

n. 3587). Nel caso di specie la convenuta, eccependo la nullità della

sentenza straniera a dipendenza della pretesa violazione dell'art. 633 cpv. 3

CPCI, si è in sostanza avvalsa dell'eccezione di contrarietà della stessa all'ordine

pubblico processuale, eccezione proponibile sia nell'ambito della procedura di exequatur

(art. 27 cifra 1 CL), che nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione

come quella che ci occupa. In questa procedura l'escussa può infatti avvalersi sia

delle eccezioni previste dall'art. 81 cpv. 1 LEF che di quelle previste dalla CL

(cfr. art. 81 cpv. 3 LEF; SJZ 1992 pag. 117 segg.), mentre non è più possibile

rivedere il merito della decisione (Stücheli,

op. cit., pag. 231 e 271).

Quanto

alla pretesa violazione dell'ordine pubblico processuale, ciò presuppone una

manifesta violazione di norme di diritto processuale da parte del giudice

italiano, la quale non è data se la parte interessata disponeva di un rimedio

di diritto per sanzionare tale violazione (Kropholler, op. cit., n. 10 ad art. 27),

come è il caso in concreto la convenuta non avendo sollevato la pretesa

violazione dell'art. 633 cpv. 3 CPCI opponendosi al decreto ingiuntivo. Ancorché

la predetta norma, secondo la quale l'ingiunzione non può essere pronunciata se

la notificazione all'intimato deve avvenire fuori dalla Repubblica italiana,

sia stata abrogata (v. art. 9 decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231:

cfr. Carpi/ Taruffo, Commentario

breve al Codice di procedura civile, 2004, n. 2 ad art. 633), la ricorrente la

ritiene ancora applicabile. Se non che, trattandosi del riconoscimento di una

sentenza estera, al giudice svizzero del rigetto dell'opposizione non compete

la verifica della validità della decisione, che se del caso spettava alla

convenuta impugnare dinanzi ai tribunali italiani. Il decreto ingiuntivo

emanato in violazione dell'art. 633 cpv. 3 CPCI non è infatti affetto da

nullità assoluta ma solo relativa, nel senso che la sua validità può essere

denunciata soltanto con l'atto di opposizione tempestivamente proposto (art.

645 CPCI; cfr. Carpi/ Taruffo, op.

cit., n. 10 ad art. 633; Picardi,

Codice di procedura civile, 2004, pag. 2054),

opposizione come detto mai sollevata dalla convenuta.

11. La convenuta si duole infine della lesione dell'art. 5 cifra 1 CL

secondo il quale essa avrebbe dovuto essere convenuta in giudizio dinanzi ai

tribunali svizzeri. L'art. 28 cpv. 4 CL esclude tuttavia, salvo determinati

casi non realizzati in concreto, la verifica della competenza del giudice

italiano, che la convenuta avrebbe se del caso dovuto eccepire opponendosi al

decreto ingiuntivo (Donzallaz,

op. cit., n. 3137 e n. 3192), verifica alla quale la Svizzera ha comunque rinunciato

dal 31 dicembre 1999 (data di decadenza della riserva contenuta all'art. Ibis

del Protocollo n. 1 alla CL con la quale il nostro Paese si era riservato

il diritto di non riconoscere una decisione estera nel caso in cui la competenza

del giudice si fosse fondata unicamente sull’articolo 5 cifra 1 CL). Ad ogni buon conto, va pure rilevato che l'art. 5 cifra 1 CL

prevede, in materia contrattuale, la competenza del giudice del luogo in cui

l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita, di modo che, trattandosi

della richiesta di pagamento del prezzo di compravendita di una bene, la stessa

deve essere effettuata al domicilio del venditore, ovvero, in concreto, a Cantù

(cfr. art. 1498 cpv. 3 CCI e art. 20 CPCI; Picardi,

op. cit., n. 6 ad art. 20 CPCI; Donzallaz,

La Convention de Lugano, Volume III, 1998, n. 4700).

12. Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo

di cassazione, la censura d'arbitrio potendo essere riferita esclusivamente al

risultato della decisione impugnata e non ai motivi che ne stanno alla base (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 327, m.

14; DTF 129 I 173 consid. 3.1), deve essere respinto. Tasse, spese e ripetibili

seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 4 aprile 2005 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.- già anticipati dalla

ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr.

200.

- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster