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Decisione

16.2005.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 luglio 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. Controversa

tra le parti è la data di conclusione del loro rapporto di lavoro, ovvero se lo

stesso si è concluso il 31 luglio 2004 conformemente al licenziamento

notificato il 16 giugno 2004 come preteso dalla convenuta e fatto proprio dal

primo giudice, o il 31 agosto 2004 come pretende l'istante.

Nel primo

anno di servizio il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un

mese con preavviso di un mese (art. 335c cpv. 1 CO). Nel caso in cui

dopo la notifica della disdetta subentri un periodo di malattia, il termine di disdetta

è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo di inabilità

al lavoro; in tal modo la fine del rapporto di lavoro è ricondotta di una

durata equivalente a quella del periodo di protezione (cfr. art. 336c cpv.

2 CO; Rehbinder, Berner Kommentar, 1992, n. 7 ad art. 336c CO). Nel caso

di specie il pretore, pur avendo riconosciuto che l'assenza della lavoratrice

dal posto di lavoro dopo il 19 luglio 2004, data sino alla quale l'assenza era

coperta dal certificato medico 16 luglio 2004 del dott. __________ prodotto

dalla convenuta (doc. 4), era da ricondurre a malattia, come confermato

telefonicamente dall'istante al responsabile della convenuta __________, ha

ritenuto che l'assenza fosse ingiustificata poiché la convenuta non aveva

dimostrato di avere trasmesso alla datrice di lavoro il certificato medico del 21

luglio 2004 del dott. __________. Simile conclusione non può essere condivisa,

siccome contraria al principio secondo il quale la protezione legale di cui

all'art. 336c cpv. 2 CO non è condizionata alla conoscenza effettiva

dell'impedimento da parte del datore di lavoro ma a uno stato di fatto

oggettivo (esistenza della malattia del dipendente, cfr. DTF 128 III consid.

2c). Infatti, se è pur vero che l'onere della prova dell'inabilità lavorativa

del lavoratore compete a quest'ultimo (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de

travail, Code annoté, 2001, n. 1.5 ad art. 336c CO e n. 1.13 ad art. 324a CO),

è altrettanto vero che la produzione di un certificato medico non è l'unica

prova della malattia ma costituisce un mezzo di prova tra gli altri (Favre/Munoz/Tobler,

op. cit., n. 1.13 ad art. 324a CO), mezzo di prova che in concreto poteva anche

risultare superfluo per la presenza di due certificati medici, in possesso della

convenuta, che attestavano la totale inabilità lavorativa dell'istante dal 30

giugno al 18 luglio 2004 compreso (doc. 1 e 4), e del fatto che quest'inabilità

è stata confermata telefonicamente alla convenuta anche dopo il 19 luglio 2004

senza che questa l'abbia mai messa in dubbio, tant'è che il controverso certificato

medico 21 luglio 2004 del dott. __________, conferma tale impedimento sino al

15 agosto 2004 (cfr. doc. D). Di conseguenza, poiché la convenuta contesta di

aver ricevuto il certificato medico 21 luglio 2004 ma non che l'assenza dell'istante

fosse da ricondurre a malattia -la stessa riconoscendo infatti che l'istante

si è assentata dal lavoro in data 13 luglio 2004 senza comunicare il motivo. Il

fatto che fosse malata è stato semplicemente dedotto dalla sua assenza (cfr.

verbale 25 ottobre 2004)- ritenuto che come detto il certificato medico è solo

un mezzo di prova tra gli altri, alla mancata produzione del medesimo può in

concreto supplire il riconoscimento della malattia da parte della datrice di

lavoro. D'altro canto che quest'ultima fosse a conoscenza dell'assenza per

malattia dell'istante dopo la scadenza del certificato medico 16 luglio 2004

del dott. __________ è riconosciuto anche dal pretore, il quale ha accertato

che l'istante si è ripresentata sul posto di lavoro il 19 luglio 2004 con un

occhio gonfio, ciò che ha indotto il responsabile della convenuta a rimandarla

a casa (cfr. sentenza consid. 5). L'assenza dell'istante si è quindi

protratta sino al 15 agosto 2004 compreso, ritenuto che nel periodo di

assenza della dipendente, le parti si sono sentite telefonicamente a due riprese.

La prima volta è stata direttamente la signora RI 1 a chiamare il signor __________

per comunicargli di avere avuto un incidente motociclistico.…La seconda telefonata

è stata per contro effettuata dalla convenuta per verificare, vista la mancanza

di informazioni, se l'assenza prolungata era da ricondurre all'incidente della

circolazione o invece ad altra malattia. Poiché la risposta della signora RI 1

si è indirizzata sulla seconda possibilità, ella é stata nuovamente sollecitata

ad inviare tempestivamente un certificato medico che ne attestasse la fondatezza

(cfr. sentenza consid. 5). Dovendosi quindi ammettere che l'assenza della

lavoratrice dal 30 giugno (doc. 1) al 15 agosto 2004 era dovuta a malattia e

che al termine della stessa l'istante si è regolarmente ripresentata sul posto

di lavoro (cfr. deposizione teste __________) facendo quindi fronte all'obbligo

che le competeva di offrire le proprie prestazioni al termine dell'inabilità

lavorativa (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.8 ad art. 336c CO), prestazioni

alle quali la convenuta ha di fatto rinunciato avendola estromessa dai piani di

lavoro, in applicazione dei principi sopra menzionati, con particolare

riferimento alla sospensione del termine di disdetta durante la malattia della

lavoratrice, la disdetta 16 giugno 2004 esplica i suoi effetti per il 31 agosto

2004 (art. 336c cpv. 3 CO), data sino alla quale l'istante ha diritto di

essere remunerata sia per quanto attiene al salario che alla quota parte di tredicesima.

6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il

titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria

valutazione delle prove ed errata applicazione del diritto sostanziale da parte

del primo giudice, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i

presupposti d’applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova

pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente integrale accoglimento

dell'istanza, che la convenuta non ha contestato nel suo ammontare, ritenuto

che gli interessi di mora vengono riconosciuti dal 1° settembre 2004 (e non dal

1° agosto poiché dai conteggi di cui al doc. A non risulta il versamento

anticipato del salario), data di esigibilità del credito litigioso.

Non si

prelevano tassa e spese di giudizio trattandosi di controversia in materia di

contratto di lavoro, le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 12 novembre 2003 di RI 1 è accolto.

Di conseguenza

la sentenza 10 gennaio 2005 del Pretore del Distretto di Leventina è annullata

e sostituita dal seguente giudicato:

1.

L'istanza è accolta. Di conseguenza CO 1 è condannata a versare a

RI 1 l'importo di fr. 3'958.70 netti oltre interessi del 5% dal 1° settembre

2004.

2.

Non si prelevano tasse e spese di giudizio che sono poste a carico dello Stato,

mentre la convenuta verserà all'istante un'indennità di fr. 200.-.

Considerandi

II. Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia. La resistente

verserà alla ricorrente fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione:

- ;

o.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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