16.2005.3
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15 luglio 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2005.3
Data decisione, Autorità:
15.07.2005, CCC
Titolo:
lavoro - malattia successiva al licenziamento - prova della malattia a carico del lavorotore - fedefacenza certificato medico - irrilevante il certificato medico se il datore di lavoro è a conoscenza della malattia - obbligo di fornire le prestazioni al termine della malattia
CERTIFICATO
LICENZIAMENTO / DISDETTA
MALATTIA
art. 336c CO
art. 336c cpv. 2 CO
Incarto n.
16.2005.3
Lugano
15 luglio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17
gennaio 2005 presentato da
RI 1
rappr. dal
Sindacato RA 1
contro
la sentenza 10 gennaio 2005 del Pretore del Distretto
di Leventina, nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n. DI.2004.51)
promossa con istanza 29 settembre 2004 nei confronti di
CO 1 o
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'958.70 netti a titolo di
pretese salariali, domanda respinta dal pretore,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. __________è
stata assunta alle dipendenze della CO 1come operatrice Loge presso il
cantiere __________ dal 1° ottobre 2003, con un salario mensile lordo di fr.
4'000.-. Il 16 giugno 2004 la datrice di lavoro ha notificato alla dipendente
la disdetta del rapporto di lavoro per il successivo 31 luglio 2004, data sino
alla quale quest'ultima è stata remunerata. La lavoratrice, che è stata inabile
al lavoro causa malattia dal 13 luglio al 15 agosto 2004, richiamandosi all'art.
336c cpv. 2 CO ha ritenuto il contratto vincolante sino alla fine del mese di
agosto 2004, tant'è che al termine della malattia, e meglio il 16 agosto 2004,
ella si è regolarmente ripresentata sul posto di lavoro senza che le sia stata
data la possibilità di lavorare. Da qui l'inoltro della sua istanza 29
settembre 2004 con la quale ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 3'958.70
netti corrispondenti al salario rivendicato per il mese di agosto 2004 e alla quota
parte di tredicesima.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la malattia
dell'istante dal 13 luglio al 15 agosto 2004, non essendole mai pervenuto il
relativo certificato medico, l'assenza dal posto di lavoro dal 13 luglio 2004
essendo stata interpretata quale abbandono del posto di lavoro per il quale non
ha adottato nessuna misura stante la conclusione del rapporto di lavoro prevista
per la fine del mese di luglio.
2. Con
sentenza 10 gennaio 2005 il Pretore, confermando la conclusione del rapporto di
lavoro per il 31 luglio 2004, ha respinto l'istanza, non avendo la lavoratrice
comprovato di aver trasmesso alla datrice di lavoro il certificato medico 21
luglio 2004.
3. Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al Pretore di aver posto
a suo carico l'onere della prova dell'avvenuta notifica del certificato medico
21 luglio 2004 nonostante la convenuta non le abbia mai chiesto, dopo il periodo
di malattia attestato dal certificato 16 luglio 2004 del medico curante, che
l'istante ammette di aver ricevuto, di ripresentarsi sul posto di lavoro, ciò a
comprova del fatto che la successiva inabilità lavorativa le doveva essere nota.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sulla base del quale è implicitamente basato
il gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128
Fatti
I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. Controversa
tra le parti è la data di conclusione del loro rapporto di lavoro, ovvero se lo
stesso si è concluso il 31 luglio 2004 conformemente al licenziamento
notificato il 16 giugno 2004 come preteso dalla convenuta e fatto proprio dal
primo giudice, o il 31 agosto 2004 come pretende l'istante.
Nel primo
anno di servizio il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un
mese con preavviso di un mese (art. 335c cpv. 1 CO). Nel caso in cui
dopo la notifica della disdetta subentri un periodo di malattia, il termine di disdetta
è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo di inabilità
al lavoro; in tal modo la fine del rapporto di lavoro è ricondotta di una
durata equivalente a quella del periodo di protezione (cfr. art. 336c cpv.
2 CO; Rehbinder, Berner Kommentar, 1992, n. 7 ad art. 336c CO). Nel caso
di specie il pretore, pur avendo riconosciuto che l'assenza della lavoratrice
dal posto di lavoro dopo il 19 luglio 2004, data sino alla quale l'assenza era
coperta dal certificato medico 16 luglio 2004 del dott. __________ prodotto
dalla convenuta (doc. 4), era da ricondurre a malattia, come confermato
telefonicamente dall'istante al responsabile della convenuta __________, ha
ritenuto che l'assenza fosse ingiustificata poiché la convenuta non aveva
dimostrato di avere trasmesso alla datrice di lavoro il certificato medico del 21
luglio 2004 del dott. __________. Simile conclusione non può essere condivisa,
siccome contraria al principio secondo il quale la protezione legale di cui
all'art. 336c cpv. 2 CO non è condizionata alla conoscenza effettiva
dell'impedimento da parte del datore di lavoro ma a uno stato di fatto
oggettivo (esistenza della malattia del dipendente, cfr. DTF 128 III consid.
2c). Infatti, se è pur vero che l'onere della prova dell'inabilità lavorativa
del lavoratore compete a quest'ultimo (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de
travail, Code annoté, 2001, n. 1.5 ad art. 336c CO e n. 1.13 ad art. 324a CO),
è altrettanto vero che la produzione di un certificato medico non è l'unica
prova della malattia ma costituisce un mezzo di prova tra gli altri (Favre/Munoz/Tobler,
op. cit., n. 1.13 ad art. 324a CO), mezzo di prova che in concreto poteva anche
risultare superfluo per la presenza di due certificati medici, in possesso della
convenuta, che attestavano la totale inabilità lavorativa dell'istante dal 30
giugno al 18 luglio 2004 compreso (doc. 1 e 4), e del fatto che quest'inabilità
è stata confermata telefonicamente alla convenuta anche dopo il 19 luglio 2004
senza che questa l'abbia mai messa in dubbio, tant'è che il controverso certificato
medico 21 luglio 2004 del dott. __________, conferma tale impedimento sino al
15 agosto 2004 (cfr. doc. D). Di conseguenza, poiché la convenuta contesta di
aver ricevuto il certificato medico 21 luglio 2004 ma non che l'assenza dell'istante
fosse da ricondurre a malattia -la stessa riconoscendo infatti che l'istante
si è assentata dal lavoro in data 13 luglio 2004 senza comunicare il motivo. Il
fatto che fosse malata è stato semplicemente dedotto dalla sua assenza (cfr.
verbale 25 ottobre 2004)- ritenuto che come detto il certificato medico è solo
un mezzo di prova tra gli altri, alla mancata produzione del medesimo può in
concreto supplire il riconoscimento della malattia da parte della datrice di
lavoro. D'altro canto che quest'ultima fosse a conoscenza dell'assenza per
malattia dell'istante dopo la scadenza del certificato medico 16 luglio 2004
del dott. __________ è riconosciuto anche dal pretore, il quale ha accertato
che l'istante si è ripresentata sul posto di lavoro il 19 luglio 2004 con un
occhio gonfio, ciò che ha indotto il responsabile della convenuta a rimandarla
a casa (cfr. sentenza consid. 5). L'assenza dell'istante si è quindi
protratta sino al 15 agosto 2004 compreso, ritenuto che nel periodo di
assenza della dipendente, le parti si sono sentite telefonicamente a due riprese.
La prima volta è stata direttamente la signora RI 1 a chiamare il signor __________
per comunicargli di avere avuto un incidente motociclistico.…La seconda telefonata
è stata per contro effettuata dalla convenuta per verificare, vista la mancanza
di informazioni, se l'assenza prolungata era da ricondurre all'incidente della
circolazione o invece ad altra malattia. Poiché la risposta della signora RI 1
si è indirizzata sulla seconda possibilità, ella é stata nuovamente sollecitata
ad inviare tempestivamente un certificato medico che ne attestasse la fondatezza
(cfr. sentenza consid. 5). Dovendosi quindi ammettere che l'assenza della
lavoratrice dal 30 giugno (doc. 1) al 15 agosto 2004 era dovuta a malattia e
che al termine della stessa l'istante si è regolarmente ripresentata sul posto
di lavoro (cfr. deposizione teste __________) facendo quindi fronte all'obbligo
che le competeva di offrire le proprie prestazioni al termine dell'inabilità
lavorativa (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.8 ad art. 336c CO), prestazioni
alle quali la convenuta ha di fatto rinunciato avendola estromessa dai piani di
lavoro, in applicazione dei principi sopra menzionati, con particolare
riferimento alla sospensione del termine di disdetta durante la malattia della
lavoratrice, la disdetta 16 giugno 2004 esplica i suoi effetti per il 31 agosto
2004 (art. 336c cpv. 3 CO), data sino alla quale l'istante ha diritto di
essere remunerata sia per quanto attiene al salario che alla quota parte di tredicesima.
6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il
titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria
valutazione delle prove ed errata applicazione del diritto sostanziale da parte
del primo giudice, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i
presupposti d’applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova
pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente integrale accoglimento
dell'istanza, che la convenuta non ha contestato nel suo ammontare, ritenuto
che gli interessi di mora vengono riconosciuti dal 1° settembre 2004 (e non dal
1° agosto poiché dai conteggi di cui al doc. A non risulta il versamento
anticipato del salario), data di esigibilità del credito litigioso.
Non si
prelevano tassa e spese di giudizio trattandosi di controversia in materia di
contratto di lavoro, le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 12 novembre 2003 di RI 1 è accolto.
Di conseguenza
la sentenza 10 gennaio 2005 del Pretore del Distretto di Leventina è annullata
e sostituita dal seguente giudicato:
1.
L'istanza è accolta. Di conseguenza CO 1 è condannata a versare a
RI 1 l'importo di fr. 3'958.70 netti oltre interessi del 5% dal 1° settembre
2004.
2.
Non si prelevano tasse e spese di giudizio che sono poste a carico dello Stato,
mentre la convenuta verserà all'istante un'indennità di fr. 200.-.
Considerandi
II. Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia. La resistente
verserà alla ricorrente fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione:
- ;
o.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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