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Decisione

16.2005.30

cauzione processuale in cassazione - presupposti - litisconsorzio facoltativo - esame dei presupposti per ogni singola parte - insolvenza comprovata da atti ufficiali - garanzia delle spese future ma

13 giugno 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

6. L'art. 8 CC regola la ripartizione dell'onere probatorio e,

pertanto, le conseguenze dell'assenza di ogni prova (DTF 130 III 321 consid. 3.1

pag. 323; sentenza TF 4C.408/2004 del 18 marzo 2005). Secondo questo disposto

chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita,

deve fornirne la prova, ritenuto che la mancata prova delle

circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in

sfavore di chi ne sostiene l’esistenza (Kummer,

Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In quest'ottica

incombeva pertanto all'istante l'onere di provare il quantitativo di merce

consegnato alle convenute. A tal fine questi ha prodotto i conteggi di cui ai

doc. E-L che indicano in modo dettagliato il periodo della fornitura, il tipo

di prodotto consegnato e l'esatto quantitativo. Come correttamente concluso dal

primo giudice, questi conteggi bastano per ritenere provata la pretesa

dell'istante sia con riferimento alla quantità che al prezzo della merce

fornita. Gli stessi non sono infatti mai stati contestati dalle convenute, non

potendo essere considerata valida contestazione la semplice richiesta dei

bollettini di consegna così da poter controllare il saldo, perché non ci

risulta corretto (doc. O) o la successiva comunicazione secondo la quale dopo

aver visionato l'incarto, non ci risulta esatto il conteggio finale (doc.

R), ritenuto che con questi scritti la parte convenuta si limita a sollevare perplessità

sull'esattezza dei conteggi dell'istante ma non sostiene che il quantitativo di

merce fatturata non corrisponderebbe a quello effettivamente fornito e neppure

che gli importi richiesti non corrisponderebbero a quanto dovuto proponendo un

saldo diverso. Su questo punto il ricorso, con il quale le ricorrenti si limitano

a riproporre il loro personale punto di vista senza con ciò dimostrare che la

conclusione del primo giudice sarebbe arbitraria, ovvero insostenibile, deve

essere respinto.

7. Le ricorrenti contestano inoltre il riconoscimento all'istante di un

importo a titolo di risarcimento per mancato guadagno conseguente alla disdetta

del contratto. La responsabilità per inadempimento contrattuale presuppone, oltre

alla violazione del contratto, in concreto pacifica a dipendenza della disdetta

intempestiva del medesimo da parte delle convenute, l'esistenza di un danno che

deve essere provato dalla parte che se ne prevale (Thévenoz/Werro, Commentaire romand du Code des obligations I,

2003, n. 30 ad art. 97 CO). Trattandosi come nel caso concreto di una pretesa

per mancato guadagno, la parte lesa ha per principio diritto al risarcimento

dell'interesse positivo, ovvero l'interesse all'esecuzione regolare del

contratto (Thévenoz/ Werro, op.

cit., n. 33 ad art. 97 CO). Il contratto di fornitura di pane, sottoscritto

dalle parti, è un Rahmenvertrag, ovvero un contratto tipo o quadro nel

quale sono stati indicati i punti essenziali relativi all'oggetto e durata del

contratto così come agli impegni assunti dalle parti, che hanno implicitamente

rinviato la concretizzazione del loro accordo a contratti successivi che verosimilmente

venivano perfezionati giornalmente con l'ordinazione da parte delle convenute

del tipo e quantitativo di prodotti desiderati (Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar Obligationenrecht I,

2003, n. 117 ad Einl. vor art. 184 segg. CO). In simile

evenienza, nella misura in cui le convenute non si sono impegnate ad acquistare

un quantitativo minimo di pane, non è possibile non solo quantificare ma

neppure presumere un eventuale mancato guadagno, ritenuto che da parte

dell'istante non poteva esserci una qualsiasi aspettativa circa un guadagno

futuro. Né giova all'istante il riferimento contenuto nel contratto a una fornitura

di pane da effettuarsi sei giorni la settimana (cfr. doc. C punto 3), proprio

perché manca qualsiasi indicazione circa un quantitativo minimo da acquistare,

ciò che basta per considerare arbitraria la conclusione del primo giudice che

ha ritenuto provata la pretesa per mancato guadagno. Su questo punto il

ricorso, che ha evidenziato l'arbitraria valutazione delle risultanze

istruttorie da parte del segretario assessore, deve essere accolto.

Accogliendo

parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332

cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il

conseguente accoglimento dell'istanza limitatamente all'importo di fr. 4'457.-

oltre interessi.

Tasse

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), che per entrambe le

sedi può essere suddivisa in ragione dei 3/7 a carico dell'istante e la

rimanenza di 4/7 a carico delle convenute.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 5 aprile 2005 di RI 2 e RI 1 è

parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 3 marzo 2005 del Segretario assessore della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Sud è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza

è parzialmente accolta. Di conseguenza RI 2 e RI 1 sono condannate a versare in

solido a CO 1 l'importo di fr. 4'457.- oltre interessi del 5% su fr. 783.- dal

21 marzo 2004, su fr. 1'531.- dal 13 aprile 2004, su fr. 600.- dal 31 aprile

2004, su fr. 765.- dal 10 maggio 2004 e su fr. 778.- dal 17 maggio 2004.

1.1 L'opposizione

interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio è rigettata in via

definitiva.

2. La tassa di

giustizia di fr. 400.- e le spese, da anticipare come di rito, rimangono a

carico dell'istante per i 3/7 mentre per la rimanenza dei 4/7 sono poste a

carico delle convenute in solido le quali verseranno all'istante, pure in solido,

fr. 200.- a titolo di ripetibili ridotte.

Considerandi

II. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 450.-

b) spese fr. 50.-

fr. 500.-

sono

suddivisi tra le parti in ragione dei 4/7 a carico delle ricorrenti in solido,

e la rimanenza dei 3/7 a carico del resistente al quale le ricorrenti

verseranno in solido l'importo di fr. 100.- a titolo di ripetibili parziali per

questa sede.

III. Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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