16.2005.30
cauzione processuale in cassazione - presupposti - litisconsorzio facoltativo - esame dei presupposti per ogni singola parte - insolvenza comprovata da atti ufficiali - garanzia delle spese future ma
13 giugno 2005Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2005.30
Data decisione, Autorità:
13.06.2005, CCC
Titolo:
cauzione processuale in cassazione - presupposti - litisconsorzio facoltativo - esame dei presupposti per ogni singola parte - insolvenza comprovata da atti ufficiali - garanzia delle spese future ma non di quelle già maturate - ammontare cauzione
CAUZIONE PROCESSUALE
art. 153 CPC-TI
art. 316 CPC-TI
art. 331 cpv. 1 CPC-TI
art. 9 TOA
art. 17 TOA
Incarto n.
16.2005.30
Lugano
24 ottobre
2005/bd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5
aprile 2005 presentato da
RI 1 e
RI 2
patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 3 marzo 2005 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa civile
inappellabile (inc. n. IU.2004.44) promossa con istanza 1° ottobre 2004 da
CO 1
patr. dall' RA 2
con la
quale l'istante ha chiesto la condanna delle convenute in solido al pagamento
di fr. 7'999.- oltre interessi così come il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Il
27 settembre 2003 CO 1 ha sottoscritto con RI 2 un contratto di compravendita avente
per oggetto l'inventario di un negozio di alimentari, che questo possedeva a __________,
e che l'acquirente ha in seguito gestito con la società RI 1. Contestualmente RI
2 ha sottoscritto un altro contratto con il quale si impegnava ad acquistare
il pane e i suoi derivati per la vendita nel negozio ……dal signor CO 1, per la
durata di 1 anno, con possibilità di disdetta con preavviso di 2 mesi allo
scadere dell'anno dalla sottoscrizione del presente contratto. A seguito della
chiusura del negozio da loro gestito, RI 2 e RI 1 hanno notificato con scritto
15 giugno 2004 a CO 1 la disdetta con effetto immediato del contratto di fornitura
di pane.
2. Con
istanza 1° ottobre 2004 CO 1 ha convenuto RI 2 e RI 1 davanti al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere il pagamento di fr. 7'999.-. Tale
importo comprende fr. 4'457.- per il saldo delle fatture rimaste scoperte per
la fornitura di pane nei mesi di febbraio e marzo 2004, e di fr. 3'542.- per il
risarcimento del danno, corrispondenti al mancato guadagno per i mesi da luglio
a settembre 2004 (data di scadenza del contratto) a causa dell’intempestiva
disdetta da parte delle convenute, importo quest'ultimo che l'istante ha
limitato per sottoporre la lite alla procedura inappellabile, mentre in realtà
lo stesso ammonterebbe a fr. 9'400.-, comprensivi anche di una somma
corrispondente agli investimenti vanificati dall'intempestiva rescissione del
contratto da parte delle convenute.
RI 2 e RI
1 si sono opposte alle pretese contestando la correttezza e l’attendibilità dei
conteggi prodotti dall'istante, che non tengono conto del versamento di fr.
720.- da loro effettuato il 30 marzo 2004. Nel merito esse non hanno contestano
di aver pagato importi inferiori per le fatture contestate, ma hanno giustificato
tale decurtazione con la scadente qualità del pane fornito dall'istante. Esse hanno
contestato inoltre la pretesa per risarcimento del danno, l'istante non potendo
pretendere un mancato guadagno quando nel contratto di fornitura non era
previsto un obbligo di acquisto di un quantitativo minimo di pane.
3. Con sentenza 3 marzo 2005 il Segretario assessore, dopo aver
qualificato di compravendita il contratto tra le parti, non avendo le convenute
provato la tempestiva notifica di difetti nella merce venduta né la tempestiva
contestazione delle quantità di pane fatturate dall'istante, ha accolto la
pretesa di quest'ultimo per il pagamento delle fatture rimaste scoperte nella
misura di fr. 4'457.-, importo dal quale non ha dedotto l'acconto di fr. 720.-
versato dalle convenute il 30 marzo 2004 siccome già considerato dall'istante
nell'allestimento del suo conteggio. Il primo giudice ha inoltre accolto la
richiesta di fr. 3'542.- a titolo di risarcimento per mancato guadagno, avendo
l'istante comprovato la violazione del contratto da parte delle convenute con la
loro disdetta intempestiva, il danno ritenuto giustificato nella misura di fr.
700.- settimanali, rispettivamente il nesso causale tra i due, mentre le
convenute non sono riuscite a provare l'assenza di colpa a loro carico.
4. Con
il presente tempestivo gravame RI 2 e RI 1 sono insorte contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Le ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver ritenuto
provate le forniture di pane nelle quantità fatte valere dall’istante e quindi
corrette le fatture dallo stesso emesse. Esse contestano anche il
riconoscimento all'istante di un preteso mancato guadagno, non avendo le stesse
assunto alcun impegno di acquisto di un determinato quantitativo giornaliero di
pane, tantomeno un quantitativo minimo.
Con
osservazioni 23 maggio 2005 la controparte postula la reiezione del ricorso,
chiedendo la condanna delle ricorrenti al deposito di una cauzione processuale,
domanda parzialmente accolta da questa Camera che con decisione 13 giugno 2005
ha obbligato RI 2 a prestare una cauzione processuale di fr. 500.-, versata tempestivamente.
5. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
6. L'art. 8 CC regola la ripartizione dell'onere probatorio e,
pertanto, le conseguenze dell'assenza di ogni prova (DTF 130 III 321 consid. 3.1
pag. 323; sentenza TF 4C.408/2004 del 18 marzo 2005). Secondo questo disposto
chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita,
deve fornirne la prova, ritenuto che la mancata prova delle
circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in
sfavore di chi ne sostiene l’esistenza (Kummer,
Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In quest'ottica
incombeva pertanto all'istante l'onere di provare il quantitativo di merce
consegnato alle convenute. A tal fine questi ha prodotto i conteggi di cui ai
doc. E-L che indicano in modo dettagliato il periodo della fornitura, il tipo
di prodotto consegnato e l'esatto quantitativo. Come correttamente concluso dal
primo giudice, questi conteggi bastano per ritenere provata la pretesa
dell'istante sia con riferimento alla quantità che al prezzo della merce
fornita. Gli stessi non sono infatti mai stati contestati dalle convenute, non
potendo essere considerata valida contestazione la semplice richiesta dei
bollettini di consegna così da poter controllare il saldo, perché non ci
risulta corretto (doc. O) o la successiva comunicazione secondo la quale dopo
aver visionato l'incarto, non ci risulta esatto il conteggio finale (doc.
R), ritenuto che con questi scritti la parte convenuta si limita a sollevare perplessità
sull'esattezza dei conteggi dell'istante ma non sostiene che il quantitativo di
merce fatturata non corrisponderebbe a quello effettivamente fornito e neppure
che gli importi richiesti non corrisponderebbero a quanto dovuto proponendo un
saldo diverso. Su questo punto il ricorso, con il quale le ricorrenti si limitano
a riproporre il loro personale punto di vista senza con ciò dimostrare che la
conclusione del primo giudice sarebbe arbitraria, ovvero insostenibile, deve
essere respinto.
7. Le ricorrenti contestano inoltre il riconoscimento all'istante di un
importo a titolo di risarcimento per mancato guadagno conseguente alla disdetta
del contratto. La responsabilità per inadempimento contrattuale presuppone, oltre
alla violazione del contratto, in concreto pacifica a dipendenza della disdetta
intempestiva del medesimo da parte delle convenute, l'esistenza di un danno che
deve essere provato dalla parte che se ne prevale (Thévenoz/Werro, Commentaire romand du Code des obligations I,
2003, n. 30 ad art. 97 CO). Trattandosi come nel caso concreto di una pretesa
per mancato guadagno, la parte lesa ha per principio diritto al risarcimento
dell'interesse positivo, ovvero l'interesse all'esecuzione regolare del
contratto (Thévenoz/ Werro, op.
cit., n. 33 ad art. 97 CO). Il contratto di fornitura di pane, sottoscritto
dalle parti, è un Rahmenvertrag, ovvero un contratto tipo o quadro nel
quale sono stati indicati i punti essenziali relativi all'oggetto e durata del
contratto così come agli impegni assunti dalle parti, che hanno implicitamente
rinviato la concretizzazione del loro accordo a contratti successivi che verosimilmente
venivano perfezionati giornalmente con l'ordinazione da parte delle convenute
del tipo e quantitativo di prodotti desiderati (Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar Obligationenrecht I,
2003, n. 117 ad Einl. vor art. 184 segg. CO). In simile
evenienza, nella misura in cui le convenute non si sono impegnate ad acquistare
un quantitativo minimo di pane, non è possibile non solo quantificare ma
neppure presumere un eventuale mancato guadagno, ritenuto che da parte
dell'istante non poteva esserci una qualsiasi aspettativa circa un guadagno
futuro. Né giova all'istante il riferimento contenuto nel contratto a una fornitura
di pane da effettuarsi sei giorni la settimana (cfr. doc. C punto 3), proprio
perché manca qualsiasi indicazione circa un quantitativo minimo da acquistare,
ciò che basta per considerare arbitraria la conclusione del primo giudice che
ha ritenuto provata la pretesa per mancato guadagno. Su questo punto il
ricorso, che ha evidenziato l'arbitraria valutazione delle risultanze
istruttorie da parte del segretario assessore, deve essere accolto.
Accogliendo
parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332
cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il
conseguente accoglimento dell'istanza limitatamente all'importo di fr. 4'457.-
oltre interessi.
Tasse
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), che per entrambe le
sedi può essere suddivisa in ragione dei 3/7 a carico dell'istante e la
rimanenza di 4/7 a carico delle convenute.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 5 aprile 2005 di RI 2 e RI 1 è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 3 marzo 2005 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza
è parzialmente accolta. Di conseguenza RI 2 e RI 1 sono condannate a versare in
solido a CO 1 l'importo di fr. 4'457.- oltre interessi del 5% su fr. 783.- dal
21 marzo 2004, su fr. 1'531.- dal 13 aprile 2004, su fr. 600.- dal 31 aprile
2004, su fr. 765.- dal 10 maggio 2004 e su fr. 778.- dal 17 maggio 2004.
1.1 L'opposizione
interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio è rigettata in via
definitiva.
2. La tassa di
giustizia di fr. 400.- e le spese, da anticipare come di rito, rimangono a
carico dell'istante per i 3/7 mentre per la rimanenza dei 4/7 sono poste a
carico delle convenute in solido le quali verseranno all'istante, pure in solido,
fr. 200.- a titolo di ripetibili ridotte.
Considerandi
II. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.-
b) spese fr. 50.-
fr. 500.-
sono
suddivisi tra le parti in ragione dei 4/7 a carico delle ricorrenti in solido,
e la rimanenza dei 3/7 a carico del resistente al quale le ricorrenti
verseranno in solido l'importo di fr. 100.- a titolo di ripetibili parziali per
questa sede.
III. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster