16.2005.31
rigetto provvisorio - contratto di locazione come titolo - ricorso tardivo - notifica raccomandata a parte assente dal domicilio
20 aprile 2005Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.31
Data decisione, Autorità:
20.04.2005, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - contratto di locazione come titolo - ricorso tardivo - notifica raccomandata a parte assente dal domicilio
TEMPESTIVITÀ
art. 131 cpv. 1 CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
art. 22 cpv. 1 LALEF
Incarto n.
16.2005.31
Lugano
20 aprile
2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10
aprile 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 3 dicembre 2004 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n.
EF.2004.2503) promossa con istanza 31 agosto 2004 da
CO 1
patr. dall' RA
1
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in
via provvisoria dell'opposizione interposta
dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di
Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 31 agosto 2004 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da __________ RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano
notificatogli per l'incasso di fr. 6'000.- rivendicati a titolo di pigioni scadute
per i mesi da novembre 2003 a gennaio 2004, per la locazione di un locale commerciale
situato in __________ a Lugano;
Considerandi
che con
sentenza 3 dicembre 2004 il Pretore del Distretto di Lugano sezione 5, accertata
la presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione
sottoscritto dalle parti il 6 febbraio 2001 al quale l'escusso, assente al
contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con
scritto 10 aprile 2005 __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio,
lamentando di non essere stato a conoscenza della sentenza pretorile, se non al
momento della sua convocazione per la procedura di pignoramento;
che
giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una
sentenza emanata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10
giorni;
che
il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione
della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC) sicché il ricorso 10 aprile 2005 è
manifestamente tardivo;
che
anche qualora si volesse esaminare la fattispecie nell'ottica dell'art. 327
lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito
garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., va rilevato che il ricorrente non pretende
di non essere stato regolarmente citato al contraddittorio e neppure che la
notifica della sentenza non sia avvenuta correttamente, limitandosi questi a
sostenere che analizzando la data della sentenza, noto che io in quel
periodo sono stato assente dal mio domicilio per motivi personali da metà
novembre a inizio dicembre;
che
per costante giurisprudenza del Tribunale federale un invio dell’autorità
spedito per lettera raccomandata vale come notificato al destinatario al
momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a
domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali
rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 127 I 131, 123 III 492; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 124, m. 1; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 124, n. 236);
che
in caso di assenza della parte dal proprio domicilio per un certo periodo,
spetta a quest’ultima assumere le necessarie misure per assicurarsi il
ricevimento della corrispondenza che le è indirizzata al fine di poter
tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 90);
che
in quest'ottica, spettava quindi al convenuto mettere in atto ogni misura tale
da assicurargli il ricevimento della corrispondenza anche durante la sua
assenza dal domicilio;
che
di conseguenza, la mancata partecipazione del ricorrente al contraddittorio
così come il mancato ricevimento della sentenza, citazione e sentenza
regolarmente intimate con invio raccomandato e ritornate al mittente per
mancato ritiro da parte del destinatario, non possono essere addebitati
all'autorità di prima istanza bensì al ricorrente medesimo, che non può quindi
dolersene in questa sede;
che
alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche
alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv.
1.
CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione
senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si
rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 10 aprile 2005 di __________ RI
1 è irricevibile in quanto tardivo.
2. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico
del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster