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Decisione

16.2005.31

rigetto provvisorio - contratto di locazione come titolo - ricorso tardivo - notifica raccomandata a parte assente dal domicilio

20 aprile 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.31

Data decisione, Autorità:

20.04.2005, CCC

Titolo:

rigetto provvisorio - contratto di locazione come titolo - ricorso tardivo - notifica raccomandata a parte assente dal domicilio

TEMPESTIVITÀ

art. 131 cpv. 1 CPC-TI

art. 327 let. e CPC-TI

art. 22 cpv. 1 LALEF

Incarto n.

16.2005.31

Lugano

20 aprile

2005/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10

aprile 2005 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 3 dicembre 2004 del Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n.

EF.2004.2503) promossa con istanza 31 agosto 2004 da

CO 1

patr. dall' RA

1

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in

via provvisoria dell'opposizione interposta

dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di

Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 31 agosto 2004 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione

interposta da __________ RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano

notificatogli per l'incasso di fr. 6'000.- rivendicati a titolo di pigioni scadute

per i mesi da novembre 2003 a gennaio 2004, per la locazione di un locale commerciale

situato in __________ a Lugano;

Considerandi

che con

sentenza 3 dicembre 2004 il Pretore del Distretto di Lugano sezione 5, accertata

la presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione

sottoscritto dalle parti il 6 febbraio 2001 al quale l'escusso, assente al

contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che con

scritto 10 aprile 2005 __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio,

lamentando di non essere stato a conoscenza della sentenza pretorile, se non al

momento della sua convocazione per la procedura di pignoramento;

che

giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una

sentenza emanata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10

giorni;

che

il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione

della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC) sicché il ricorso 10 aprile 2005 è

manifestamente tardivo;

che

anche qualora si volesse esaminare la fattispecie nell'ottica dell'art. 327

lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito

garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., va rilevato che il ricorrente non pretende

di non essere stato regolarmente citato al contraddittorio e neppure che la

notifica della sentenza non sia avvenuta correttamente, limitandosi questi a

sostenere che analizzando la data della sentenza, noto che io in quel

periodo sono stato assente dal mio domicilio per motivi personali da metà

novembre a inizio dicembre;

che

per costante giurisprudenza del Tribunale federale un invio dell’autorità

spedito per lettera raccomandata vale come notificato al destinatario al

momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a

domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali

rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 127 I 131, 123 III 492; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 124, m. 1; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 124, n. 236);

che

in caso di assenza della parte dal proprio domicilio per un certo periodo,

spetta a quest’ultima assumere le necessarie misure per assicurarsi il

ricevimento della corrispondenza che le è indirizzata al fine di poter

tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 90);

che

in quest'ottica, spettava quindi al convenuto mettere in atto ogni misura tale

da assicurargli il ricevimento della corrispondenza anche durante la sua

assenza dal domicilio;

che

di conseguenza, la mancata partecipazione del ricorrente al contraddittorio

così come il mancato ricevimento della sentenza, citazione e sentenza

regolarmente intimate con invio raccomandato e ritornate al mittente per

mancato ritiro da parte del destinatario, non possono essere addebitati

all'autorità di prima istanza bensì al ricorrente medesimo, che non può quindi

dolersene in questa sede;

che

alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche

alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv.

1.

CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione

senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si

rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le

spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso 10 aprile 2005 di __________ RI

1 è irricevibile in quanto tardivo.

2. Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico

del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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