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Decisione

16.2005.32

locazione - ricorso tardivo - legittimazione del rappresentante - non data per sindacato che tutela gli interessi dei lavoratori

20 aprile 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.32

Data decisione, Autorità:

20.04.2005, CCC

Titolo:

locazione - ricorso tardivo - legittimazione del rappresentante - non data per sindacato che tutela gli interessi dei lavoratori

PROCEDURA PER AZIONI DERIVANTI DA UN CONTRATTO DI LAVORO

TEMPESTIVITÀ

art. 64a CPC-TI

art. 411 cpv. 2 CPC-TI

Incarto n.

16.2005.32

Lugano

20 aprile

2005/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8

aprile 2005 presentato da

RI 1

rappr. dal RA 1

contro

la sentenza 22 marzo 2005 del Pretore del Distretto di

Bellinzona, nella procedura in materia di locazione (inc. n. DI.2005.64)

promossa con istanza 8 marzo 2005 nei confronti di

CO 1

con la

quale l'istante ha chiesto l'annullamento della decisione 4 marzo 2005 dell'Ufficio

di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco, domanda dichiarata irricevibile

dal Pretore;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 4 novembre 2004 __________ RI 1, rappresentata dal segretario del

Sindacato __________, ha adito l'Ufficio di conciliazione in materia di

locazione di Giubiasco chiedendo di essere esonerata dal versare a __________ e

__________ CO 1 un eventuale importo per rottura del contratto di

locazione sottoscritto dalle parti il 1° settembre 2004;

che con

decisione 4 marzo 2005 l'Ufficio di conciliazione ha respinto l'istanza in ordine,

dichiarandola irricevibile per carenza di legittimazione alla rappresentanza

processuale da parte di __________, rispettivamente del Sindacato __________;

che con

Considerandi

istanza 8 marzo 2005 __________ RI 1, sempre per il tramite di __________, si è

rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona chiedendo l'annullamento della

predetta decisione e il rinvio degli atti all'Ufficio di conciliazione affinché

si esprima sul merito dell'istanza;

che con ordinanza 15 marzo 2005 il Pretore ha assegnato al Sindacato dei consumatori

un termine di dieci giorni per produrre la documentazione attestante la sua

legittimazione alla rappresentanza processuale ai sensi dell'art 64a CPC;

che

statuendo il 21 marzo 2005 il Pretore, preso atto che dagli Statuti il

Sindacato in questione ha quale scopo la tutela degli interessi dei consumatori

e dei lavoratori ma non quella degli inquilini, ha dichiarato l'istanza irricevibile

per carenza di legittimazione del rappresentante;

che

con ricorso 8 aprile 2005 il Sindacato __________ è insorto contro il predetto

giudizio postulandone l’annullamento;

che

a prescindere dalla questione relativa alla legittimazione ricorsale del

Sindacato dei consumatori, esso non è parte nella procedura, il ricorso è

tardivo;

che

infatti, giusta l'art. 411 cpv. 2 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata

nell’ambito della procedura speciale per le controversie in materia di locazione,

è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza, termine non sospeso dalle ferie

(art. 412 cpv. 2 CPC);

che dalle

verifiche effettuate da questa Camera presso i competenti servizi postali risulta

che la sentenza dedotta in cassazione è stata notificata al ricorrente il 23

marzo 2005, ragione per la quale il ricorso, spedito l'11 aprile 2005 (cfr.

timbro postale) è tardivo;

che

giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente

infondato;

che

le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 8 aprile 2005 presentato dal Sindacato __________ è irricevibile

in quanto tardivo.

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico

del Sindacato __________. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-

;

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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