16.2005.34
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7 ottobre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.34
Data decisione, Autorità:
07.10.2005, CCC
Titolo:
contratto di lavoro - legittimazione alla rappresentanza processuale da parte del Patronato INAC - legittimazaioen negata poiché al momento dell'inoltro dell'istanza non si era ancora costituito in associazione - istanza orale in materia di contratto di lavoro
LEGITTIMAZIONE RICORSUALE
art. 64 CPC-TI
art. 64a CPC-TI
art. 97 cf. 4 CPC-TI
art. 142 cpv. 1 let. a CPC-TI
art. 142 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 417 let. b CPC-TI
art. 417 cpv. 1 let. a CPC-TI
Incarto n.
16.2005.34
Lugano
7 ottobre 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14
aprile 2005 presentato da
RI 1RI 1 __________
contro
la sentenza 8 aprile 2005 del Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile (causa inc. n. DI.2005.87)
promossa con istanza 25 gennaio 2005 da
CO 1CO 1 __________
rappr. dal __________
__________,
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'837.95 lordi oltre interessi a
titolo di pretese salariali per vacanze e giorni liberi, domanda accolta dal
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 24 gennaio 2004 (recte: 2005) CO 1, rappresentato dal __________ __________,
ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per
ottenere il pagamento di fr. 2'837.95 lordi rivendicati quale corrispettivo dei
giorni di libero e delle vacanze non godute nel periodo durante il quale ha
lavorato quale cuoco alle dipendenze del convenuto, titolare del Ristorante __________
di __________;
che con
sentenza 8 aprile 2005 il Segretario assessore, ritenendo comprovato il credito
dell'istante sulla base della documentazione prodotta, alla quale il convenuto
non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all'udienza dell'8
febbraio 2005, ha accolto l’istanza;
che con
ricorso 14 aprile 2005 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio, rilevando di
non aver ritirato la raccomandata con la convocazione all'udienza perché
assente all'estero e di aver retribuito il dipendente sulla base di un
Considerandi
conteggio da questi accettato, che non comprendeva le ore straordinarie non
giustificate, donde l'infondatezza delle pretese salariali riconosciute con la
sentenza impugnata;
che la
controparte non ha presentato osservazioni;
che il
giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa la capacità delle parti e
la legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC), ed è quindi
necessario verificare in primo luogo se il Patronato INAC fosse legittimato a
presentare l'istanza 24 gennaio 2005 in rappresentanza del proprio assistito;
che nelle
controversie in materia di lavoro la rappresentanza delle parti al processo è
riconosciuta, oltre agli avvocati iscritti nel registro cantonale (art. 64 CPC),
anche ai rappresentanti o agli impiegati di associazioni professionali o di
categoria (art. 64a e art. 417 litt. b CPC);
che in
una sentenza 16 maggio 2003 la seconda Camera civile del Tribunale d'appello aveva
ritenuto il __________ __________ sprovvisto della facoltà di rappresentanza in
giudizio, non essendo un'organizzazione prevista dall’art. 64a CPC
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice 2000/2004, m. 8 ad art. 64a CPC);
che, per
quanto risulta a questa Camera, il __________ __________ si è costituito il 18
febbraio 2005 in associazione con lo scopo di sostenere i lavoratori
dipendenti, ragion per cui ci si può chiedere se esso rientri nelle
associazioni di categoria previste dall’art. 64a CPC;
che la
questione, tutt’altro che scontata, può rimanere indecisa, non essendo decisiva
per il giudizio odierno;
che tale
modifica, infatti, è successiva alla presentazione dell'atto introduttivo della
presente causa, che risulta essere stata sottoscritta da persone prive di
legittimazione alla rappresentanza (art. 97 n. 4 CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, ad art. 64, m. 5 e ad art. 307, n. 799) ed è pertanto
nulla per carenza di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che ciò
comporta la nullità degli atti successivi, segnatamente della sentenza impugnata
(art. 144 CPC);
che l'esito
non sarebbe diverso neppure se si considerasse la comparsa personale
dell'istante all'udienza dell’8 febbraio 2005 e sua conferma in quella sede dell’istanza
equivalente alla presentazione di un'istanza orale, come permette l’art. 417
cpv. 1 lett. a CPC;
che, in
tal caso, il convenuto avrebbe dovuto essere convocato a un'altra udienza di
discussione, ciò che non è avvenuto, il segretario assessore avendo statuito
senza più citare le parti;
che,
pertanto, questa Camera deve constatare la nullità della sentenza, emanata in
violazione del principio del contraddittorio (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC);
che non
si prelevano tasse e spese (art. 417 CPC) e, vista la particolarità del caso
non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e
CPC
pronuncia: 1. La sentenza 8 aprile 2005 del
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è nulla.
2.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né
si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- RI 1 Mandria;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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