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Decisione

16.2005.34

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 ottobre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.34

Data decisione, Autorità:

07.10.2005, CCC

Titolo:

contratto di lavoro - legittimazione alla rappresentanza processuale da parte del Patronato INAC - legittimazaioen negata poiché al momento dell'inoltro dell'istanza non si era ancora costituito in associazione - istanza orale in materia di contratto di lavoro

LEGITTIMAZIONE RICORSUALE

art. 64 CPC-TI

art. 64a CPC-TI

art. 97 cf. 4 CPC-TI

art. 142 cpv. 1 let. a CPC-TI

art. 142 cpv. 1 let. b CPC-TI

art. 417 let. b CPC-TI

art. 417 cpv. 1 let. a CPC-TI

Incarto n.

16.2005.34

Lugano

7 ottobre 2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14

aprile 2005 presentato da

RI 1RI 1 __________

contro

la sentenza 8 aprile 2005 del Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile (causa inc. n. DI.2005.87)

promossa con istanza 25 gennaio 2005 da

CO 1CO 1 __________

rappr. dal __________

__________,

con la

quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'837.95 lordi oltre interessi a

titolo di pretese salariali per vacanze e giorni liberi, domanda accolta dal

giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 24 gennaio 2004 (recte: 2005) CO 1, rappresentato dal __________ __________,

ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per

ottenere il pagamento di fr. 2'837.95 lordi rivendicati quale corrispettivo dei

giorni di libero e delle vacanze non godute nel periodo durante il quale ha

lavorato quale cuoco alle dipendenze del convenuto, titolare del Ristorante __________

di __________;

che con

sentenza 8 aprile 2005 il Segretario assessore, ritenendo comprovato il credito

dell'istante sulla base della documentazione prodotta, alla quale il convenuto

non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all'udienza dell'8

febbraio 2005, ha accolto l’istanza;

che con

ricorso 14 aprile 2005 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio, rilevando di

non aver ritirato la raccomandata con la convocazione all'udienza perché

assente all'estero e di aver retribuito il dipendente sulla base di un

Considerandi

conteggio da questi accettato, che non comprendeva le ore straordinarie non

giustificate, donde l'infondatezza delle pretese salariali riconosciute con la

sentenza impugnata;

che la

controparte non ha presentato osservazioni;

che il

giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa la capacità delle parti e

la legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC), ed è quindi

necessario verificare in primo luogo se il Patronato INAC fosse legittimato a

presentare l'istanza 24 gennaio 2005 in rappresentanza del proprio assistito;

che nelle

controversie in materia di lavoro la rappresentanza delle parti al processo è

riconosciuta, oltre agli avvocati iscritti nel registro cantonale (art. 64 CPC),

anche ai rappresentanti o agli impiegati di associazioni professionali o di

categoria (art. 64a e art. 417 litt. b CPC);

che in

una sentenza 16 maggio 2003 la seconda Camera civile del Tribunale d'appello aveva

ritenuto il __________ __________ sprovvisto della facoltà di rappresentanza in

giudizio, non essendo un'organizzazione prevista dall’art. 64a CPC

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice 2000/2004, m. 8 ad art. 64a CPC);

che, per

quanto risulta a questa Camera, il __________ __________ si è costituito il 18

febbraio 2005 in associazione con lo scopo di sostenere i lavoratori

dipendenti, ragion per cui ci si può chiedere se esso rientri nelle

associazioni di categoria previste dall’art. 64a CPC;

che la

questione, tutt’altro che scontata, può rimanere indecisa, non essendo decisiva

per il giudizio odierno;

che tale

modifica, infatti, è successiva alla presentazione dell'atto introduttivo della

presente causa, che risulta essere stata sottoscritta da persone prive di

legittimazione alla rappresentanza (art. 97 n. 4 CPC; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, ad art. 64, m. 5 e ad art. 307, n. 799) ed è pertanto

nulla per carenza di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);

che ciò

comporta la nullità degli atti successivi, segnatamente della sentenza impugnata

(art. 144 CPC);

che l'esito

non sarebbe diverso neppure se si considerasse la comparsa personale

dell'istante all'udienza dell’8 febbraio 2005 e sua conferma in quella sede dell’istanza

equivalente alla presentazione di un'istanza orale, come permette l’art. 417

cpv. 1 lett. a CPC;

che, in

tal caso, il convenuto avrebbe dovuto essere convocato a un'altra udienza di

discussione, ciò che non è avvenuto, il segretario assessore avendo statuito

senza più citare le parti;

che,

pertanto, questa Camera deve constatare la nullità della sentenza, emanata in

violazione del principio del contraddittorio (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC);

che non

si prelevano tasse e spese (art. 417 CPC) e, vista la particolarità del caso

non si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e

CPC

pronuncia: 1. La sentenza 8 aprile 2005 del

Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è nulla.

2.

Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né

si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- RI 1 Mandria;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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