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Decisione

16.2005.35

rigetto definitivo - stralcio per perenzione processuale - ricorso tardivo - raccomandata ritirata dopo la scadenza del periodo di giacenza - decorremza del termine ricorsuale - quantificazione ripeti

27 aprile 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.35

Data decisione, Autorità:

27.04.2005, CCC

Titolo:

rigetto definitivo - stralcio per perenzione processuale - ricorso tardivo - raccomandata ritirata dopo la scadenza del periodo di giacenza - decorremza del termine ricorsuale - quantificazione ripetibili

TEMPESTIVITÀ

art. 124 CPC-TI

art. 131 cpv. 1 CPC-TI

art. 22 cpv. 1 LALEF

Incarto n.

16.2005.35

Lugano

27 aprile

2005/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18

aprile 2005 presentato da

RI 1

contro

il decreto di stralcio 31 marzo 2005 del sostituto Giudice

di pace del circolo di Lugano, nella causa civile inappellabile (causa inc. n. 282a/99)

promossa con istanza 29 marzo 1999 da

CO 1

rappr. da RA 1, Zurigo

con la

quale l’istante ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta

dal convenuto al PE n. __________ dell’UE di __________, oltre interessi al 5%

e spese, causa che il sostituto giudice di pace ha stralciato dai ruoli per

perenzione processuale il 31 marzo 2005, senza prelevare tasse né spese e senza

attribuire ripetibili;

letti

ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

Considerandi

istanza 29 marzo 1999 la CO 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta

da RI 1 al PE n. __________ oltre agli interessi al 5% e le spese, domanda alla

quale il convenuto si è opposto all’udienza del 20 maggio 1999;

che il 31

marzo 2005 il sostituto giudice di pace, constatato che le parti non avevano

compiuto alcun atto processuale nei due anni precedenti, ha stralciato dai

ruoli la causa per perenzione processuale, senza prelevare tasse né spese e

senza attribuire ripetibili;

che con

ricorso datato 18 aprile 2005 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio,

chiedendo che in riforma del decreto impugnato fosse mantenuta in via

definitiva l’opposizione al citato PE e che gli fosse attribuita un’indennità

indeterminata per ripetibili, maggiorata per manifesta ingiustizia dell’azione

promossa dall’istante;

che il

ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

che

giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro un

giudizio emanato nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10

giorni;

che il

termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione

della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);

che

l’invio giudiziario spedito per raccomandata si ritiene notificato al

destinatario nel momento della sua consegna effettiva o l’ultimo dei sette

giorni utili durante i quali rimane depositato all’ufficio postale (DTF 127 I

34.

consid. aa; 123 III 492; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124 m. 1, m. 3);

che nella

fattispecie il ricorrente ha ritirato l’invio raccomandato il 9 aprile 2005, il

giorno dopo la scadenza del termine di ritiro, come risulta dalla busta

allegata al ricorso;

che

pertanto l’intimazione si ritiene avvenuta l’8 aprile 2005, ultimo giorno di

deposito, ragione per la quale il termine di ricorso scadeva il 18 aprile 2005;

che il

ricorso, datato 18 aprile 2005 ma consegnato alla posta solo il 19 aprile 2005,

come attestato dalla data del timbro postale sulla busta, si rivela di conseguenza

tardivo e non può dunque essere esaminato nel merito;

che

abbondanzialmente si osserva che il ricorso si sarebbe rivelato irricevibile

anche se fosse stato tempestivo, poiché il ricorrente pretende un’indennità per

ripetibili maggiorata a causa della manifesta ingiustizia con cui avrebbe agito

l’istante, senza tuttavia indicare la cifra richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI

App, m. 34 ad art. 309);

che alla

fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla

procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1

CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza

notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi

inammissibile o manifestamente infondato;

che le

spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 18 aprile 2005 di RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.

2. Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico

del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.Intimazione:

- urigo

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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