16.2005.35
rigetto definitivo - stralcio per perenzione processuale - ricorso tardivo - raccomandata ritirata dopo la scadenza del periodo di giacenza - decorremza del termine ricorsuale - quantificazione ripeti
27 aprile 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.35
Data decisione, Autorità:
27.04.2005, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - stralcio per perenzione processuale - ricorso tardivo - raccomandata ritirata dopo la scadenza del periodo di giacenza - decorremza del termine ricorsuale - quantificazione ripetibili
TEMPESTIVITÀ
art. 124 CPC-TI
art. 131 cpv. 1 CPC-TI
art. 22 cpv. 1 LALEF
Incarto n.
16.2005.35
Lugano
27 aprile
2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18
aprile 2005 presentato da
RI 1
contro
il decreto di stralcio 31 marzo 2005 del sostituto Giudice
di pace del circolo di Lugano, nella causa civile inappellabile (causa inc. n. 282a/99)
promossa con istanza 29 marzo 1999 da
CO 1
rappr. da RA 1, Zurigo
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE n. __________ dell’UE di __________, oltre interessi al 5%
e spese, causa che il sostituto giudice di pace ha stralciato dai ruoli per
perenzione processuale il 31 marzo 2005, senza prelevare tasse né spese e senza
attribuire ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
Considerandi
istanza 29 marzo 1999 la CO 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta
da RI 1 al PE n. __________ oltre agli interessi al 5% e le spese, domanda alla
quale il convenuto si è opposto all’udienza del 20 maggio 1999;
che il 31
marzo 2005 il sostituto giudice di pace, constatato che le parti non avevano
compiuto alcun atto processuale nei due anni precedenti, ha stralciato dai
ruoli la causa per perenzione processuale, senza prelevare tasse né spese e
senza attribuire ripetibili;
che con
ricorso datato 18 aprile 2005 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio,
chiedendo che in riforma del decreto impugnato fosse mantenuta in via
definitiva l’opposizione al citato PE e che gli fosse attribuita un’indennità
indeterminata per ripetibili, maggiorata per manifesta ingiustizia dell’azione
promossa dall’istante;
che il
ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
che
giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro un
giudizio emanato nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10
giorni;
che il
termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione
della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);
che
l’invio giudiziario spedito per raccomandata si ritiene notificato al
destinatario nel momento della sua consegna effettiva o l’ultimo dei sette
giorni utili durante i quali rimane depositato all’ufficio postale (DTF 127 I
34.
consid. aa; 123 III 492; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124 m. 1, m. 3);
che nella
fattispecie il ricorrente ha ritirato l’invio raccomandato il 9 aprile 2005, il
giorno dopo la scadenza del termine di ritiro, come risulta dalla busta
allegata al ricorso;
che
pertanto l’intimazione si ritiene avvenuta l’8 aprile 2005, ultimo giorno di
deposito, ragione per la quale il termine di ricorso scadeva il 18 aprile 2005;
che il
ricorso, datato 18 aprile 2005 ma consegnato alla posta solo il 19 aprile 2005,
come attestato dalla data del timbro postale sulla busta, si rivela di conseguenza
tardivo e non può dunque essere esaminato nel merito;
che
abbondanzialmente si osserva che il ricorso si sarebbe rivelato irricevibile
anche se fosse stato tempestivo, poiché il ricorrente pretende un’indennità per
ripetibili maggiorata a causa della manifesta ingiustizia con cui avrebbe agito
l’istante, senza tuttavia indicare la cifra richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI
App, m. 34 ad art. 309);
che alla
fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla
procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1
CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 18 aprile 2005 di RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.
2. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico
del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.Intimazione:
- urigo
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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