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Decisione

16.2005.37

contratto di compravendita - legittimazione passiva - riconosciuta se l'istante non dimostra di aver agito in qualità di rappresentante di una terza persone - portata intestazione fatture - arbitrio n

20 ottobre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5.

La legittimazione passiva, ossia la posizione

della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti,

costituisce un presupposto di merito che determina la proponibilità materiale

dell’azione contro una determinata persona. Il giudice verifica tale

presupposto d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 126 II 63 consid. 1, 123 III

62 consid. 3a, 118 Ia 130 consid. 1) e in caso di sua mancanza l'azione non è

respinta in ordine ma necessita di un giudizio di merito emanato in base ai

fatti allegati dalle parti e accertati dal giudice (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, m. 1 e 2 ad art. 97; Guldener,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag. 139; Ottaviani,

Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17 e 18; Häflinger, Die Parteifähigkeit im Zivilprozess,

1987, pag. 5, 32 e segg.). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese

derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la legittimazione passiva

è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale la

controparte procede (Cocchi/Trezzini,

CPC–TI App., m. 23 ad art. 181).

6. In

concreto, si tratta pertanto di stabilire se tra l'istante e la convenuta sia

insorto, direttamente o indirettamente, un eventuale rapporto contrattuale. A

sostegno della sua pretesa l'istante ha prodotto le fatture 30 settembre e 31

ottobre 2003 e i relativi bollettini di consegna della merce fatturata (doc. A

e B), tutti intestati a __________ Signora RI 1. Ora, se l'intestazione

di fatture non basta ancora per indicare la titolarità del rapporto contrattuale,

la convenuta, alla quale incombeva l'onere della prova, non ha addotto nessun elemento

dal quale poter dedurre che ella agiva in qualità di rappresentante della ditta

__________, a suo dire debitrice delle prestazioni dell'istante, tantomeno essa

ha reagito al ricevimento delle due diffide di pagamento a lei personalmente

indirizzate, l'una con invio raccomandato 16 marzo 2004 (doc. D), l'altra il 6

aprile 2004 (doc. E), e neppure ha reagito alle proposte di incontro 13 maggio 2004

(doc. H) e 26 maggio 2004 (doc. I) volte proprio a definire le pendenze in

discussione. Non avendo la convenuta fornito nessun indizio dal quale poter dedurre

che la controparte era a conoscenza dell'esistenza di questa società – poco

importa al proposito a chi fossero destinati i prodotti o chi avesse pagato

precedenti fatture – la sentenza dedotta in cassazione, con la quale il primo

giudice ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, ancorché

per altri motivi, non può essere considerata arbitraria. In merito alle diverse

Considerandi

argomentazioni addotte dal primo giudice a sostegno della sua decisione, va

rilevato che la censura d'arbitrio può concernere esclusivamente la decisione

impugnata nel suo risultato e non i motivi che ne stanno alla base (DTF 129 I

173.

consid. 3.; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, op. cit., m. 14 ad art. 327), risultato che come detto non può essere

censurato.

7.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo

di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle

risultanze istruttorie ad opera del primo giudice, deve essere respinto.

Tasse,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si

giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante le cui osservazioni non

possono essere considerate siccome formulate da persona priva della

legittimazione alla rappresentanza processuale in questa sede ricorsuale, riconosciuta,

oltre alla parte medesima, solo agli avvocati e ad altre categorie di persone

enumerate in modo esaustivo all'art. 64a CPC, tra le quali non rientra __________.

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327.

segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 marzo 2005 di

__________ è respinto.

2.

Gli

oneri del presente giudizio consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 70.–

b) spese fr. 30.–

fr. 100.–

già

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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