16.2005.37
contratto di compravendita - legittimazione passiva - riconosciuta se l'istante non dimostra di aver agito in qualità di rappresentante di una terza persone - portata intestazione fatture - arbitrio n
20 ottobre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2005.37
Data decisione, Autorità:
20.10.2005, CCC
Titolo:
contratto di compravendita - legittimazione passiva - riconosciuta se l'istante non dimostra di aver agito in qualità di rappresentante di una terza persone - portata intestazione fatture - arbitrio nel risultato non nei considerandi
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
art. 64a CPC-TI
art. 97 CPC-TI
art. 181 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.37
Lugano
20 ottobre
2005/bd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23
marzo 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 4 marzo 2005 del Giudice di pace supplente
del circolo di Pregassona nella causa civile inappellabile (inc. n. 55/2004/O)
promossa con istanza 9 settembre 2005
da
CO 1
rappr. da RA 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'226.45 oltre accessori, e il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________5
dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
1. Con
istanza 9 settembre 2004 la società CO 1ha convenuto __________davanti alla Giudicatura
di Pace del circolo di Pregassona per ottenere il pagamento di fr. 1'5009.35 rivendicati
a saldo delle fatture emesse il 30 settembre e 31 ottobre 2003, oltre a
un'indennità di fr. 100.- basata sull'art. 41 CO, alle spese esecutive e agli
interessi di mora, per la fornitura di bevande alla pizzeria snack bar __________
a __________. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la
sua legittimazione passiva, la merce fatturata dall'istante non essendo destinata
a lei ma alla società __________, sua datrice di lavoro e proprietaria dell'esercizio
pubblico da lei gestito, che ha pagato le precedenti fatture dell'istante.
2. Con
sentenza 4 marzo 2005 il Giudice di pace supplente, accertata la legittimazione
passiva della convenuta nella sua qualità di gerente dell'esercizio pubblico
rifornito dall'istante e socia della società proprietaria dell'esercizio
pubblico al quale la merce era destinata, ha accolto le pretese dell'istante,
rimaste incontestate nel loro ammontare.
3. Con
il presente tempestivo gravame __________è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, ammettendo la sua
legittimazione passiva nonostante egli abbia accertato che la merce fornita
dall'istante fosse destinata alla __________, unica debitrice delle prestazioni
dell'istante.
Con
osservazioni 20 maggio 2005 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
4. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il ricorso,
una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è
stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in
caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso
o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128
Fatti
I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5.
La legittimazione passiva, ossia la posizione
della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti,
costituisce un presupposto di merito che determina la proponibilità materiale
dell’azione contro una determinata persona. Il giudice verifica tale
presupposto d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 126 II 63 consid. 1, 123 III
62 consid. 3a, 118 Ia 130 consid. 1) e in caso di sua mancanza l'azione non è
respinta in ordine ma necessita di un giudizio di merito emanato in base ai
fatti allegati dalle parti e accertati dal giudice (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, m. 1 e 2 ad art. 97; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag. 139; Ottaviani,
Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17 e 18; Häflinger, Die Parteifähigkeit im Zivilprozess,
1987, pag. 5, 32 e segg.). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese
derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la legittimazione passiva
è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale la
controparte procede (Cocchi/Trezzini,
CPC–TI App., m. 23 ad art. 181).
6. In
concreto, si tratta pertanto di stabilire se tra l'istante e la convenuta sia
insorto, direttamente o indirettamente, un eventuale rapporto contrattuale. A
sostegno della sua pretesa l'istante ha prodotto le fatture 30 settembre e 31
ottobre 2003 e i relativi bollettini di consegna della merce fatturata (doc. A
e B), tutti intestati a __________ Signora RI 1. Ora, se l'intestazione
di fatture non basta ancora per indicare la titolarità del rapporto contrattuale,
la convenuta, alla quale incombeva l'onere della prova, non ha addotto nessun elemento
dal quale poter dedurre che ella agiva in qualità di rappresentante della ditta
__________, a suo dire debitrice delle prestazioni dell'istante, tantomeno essa
ha reagito al ricevimento delle due diffide di pagamento a lei personalmente
indirizzate, l'una con invio raccomandato 16 marzo 2004 (doc. D), l'altra il 6
aprile 2004 (doc. E), e neppure ha reagito alle proposte di incontro 13 maggio 2004
(doc. H) e 26 maggio 2004 (doc. I) volte proprio a definire le pendenze in
discussione. Non avendo la convenuta fornito nessun indizio dal quale poter dedurre
che la controparte era a conoscenza dell'esistenza di questa società – poco
importa al proposito a chi fossero destinati i prodotti o chi avesse pagato
precedenti fatture – la sentenza dedotta in cassazione, con la quale il primo
giudice ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, ancorché
per altri motivi, non può essere considerata arbitraria. In merito alle diverse
Considerandi
argomentazioni addotte dal primo giudice a sostegno della sua decisione, va
rilevato che la censura d'arbitrio può concernere esclusivamente la decisione
impugnata nel suo risultato e non i motivi che ne stanno alla base (DTF 129 I
173.
consid. 3.; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, op. cit., m. 14 ad art. 327), risultato che come detto non può essere
censurato.
7.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo
di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle
risultanze istruttorie ad opera del primo giudice, deve essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si
giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante le cui osservazioni non
possono essere considerate siccome formulate da persona priva della
legittimazione alla rappresentanza processuale in questa sede ricorsuale, riconosciuta,
oltre alla parte medesima, solo agli avvocati e ad altre categorie di persone
enumerate in modo esaustivo all'art. 64a CPC, tra le quali non rientra __________.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327.
segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 marzo 2005 di
__________ è respinto.
2.
Gli
oneri del presente giudizio consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 70.–
b) spese fr. 30.–
fr. 100.–
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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