16.2005.40
contratto di appalto - prova della mercede - tipi di mercede - obbligo per il committente di pagare i lavori previsti e quelli necessari all'esecuzione a regola d'arte dell'opera - portata della deluc
25 ottobre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2005.40
Data decisione, Autorità:
25.10.2005, CCC
Titolo:
contratto di appalto - prova della mercede - tipi di mercede - obbligo per il committente di pagare i lavori previsti e quelli necessari all'esecuzione a regola d'arte dell'opera - portata della delucidazione della perizia
DELUCIDAZIONE
MERCEDE
PERIZIA
art. 8 CC
art. 363 CO
art. 372 CO
art. 373 CO
art. 374 CO
art. 252 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.40
Lugano
25 ottobre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22
aprile 2005 presentato da
RI 1
patr. dall' RA 2
contro
la sentenza 31 marzo 2005 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile
inappellabile (inc. n. IU.2002.146) promossa con istanza 15 aprile 2002 nei confronti di
CO 1
patr. dall'avv.
Anna FumagalliRA 1
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.
7'759.30 più interessi al 5 % dal 25 febbraio 2002 a titolo di mercede
derivante da contratto di appalto, domanda parzialmente accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Nel
corso del 2001 CO 1 ha concluso con RI 1 un contratto di appalto avente per
oggetto la posa di piastrelle, fornite direttamente dal committente, nell'ambito
dei lavori di riattazione dello stabile di sua proprietà a Lamone. La conclusione
del contratto è avvenuta sulla base di un preventivo che prevedeva dei prezzi al
metro quadrato a dipendenza del tipo di intervento, mentre per eventuali lavori
supplementari è stata pattuita una mercede a regia di fr. 50.- all'ora. RI 1 ha
emesso una fattura di complessivi fr. 32'759.30, fr. 23'764.30 corrispondenti al
prezzo dei lavori di posa e fr. 9'150.- per ore a regia 183 x fr. 50.-. CO 1
ha versato acconti per complessivi fr. 25’000.-.
2. Con
istanza 15 aprile 2002 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento del saldo di fr. 7'759.30. Il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di dover pagare opere
a regia da lui mai commissionate e di cui contesta l'effettiva esecuzione e la necessità
dell'intervento, i lavori supplementari fatturati a regia dovendo tutti
ritenersi compresi in quelli fatturati a misura e regolarmente pagati.
3. Con
sentenza 31 marzo 2005 il Segretario assessore, accertato che la controversia era
limitata all'esecuzione e fatturazione di opere a regia da parte dell'istante e
riferendosi all'accordo intercorso tra le parti secondo cui tutti i lavori
necessari e connessi alla posa delle piastrelle dovevano essere fatturati
secondo i prezzi unitari da loro pattuiti, ha ritenuto esclusi da questo tipo
di fatturazione unicamente i lavori supplementari per i quali ha ritenuto
applicabile la fatturazione a regia di fr. 50.- all'ora. Basandosi sulle
indicazioni fornite dal perito nel suo complemento peritale, egli ha quindi
riconosciuto all'istante ulteriori fr. 4'010.- pari al valore delle opere di
cui è stata provata l'effettiva esecuzione e necessità ai fini di una posa a
regola d'arte delle piastrelle e che non erano già state fatturate nell'ambito
delle posizioni a misura. Ha quindi accolto l'istanza limitatamente all'importo
di fr. 2'774.30 oltre interessi del 5% dal 15 marzo 2002.
4. Con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 g CPC.
Il ricorrente rimprovera al Segretario assessore di aver arbitrariamente
valutato le risultanze istruttorie, in particolare per essersi basato sulla
delucidazione della perizia anziché sulla perizia medesima secondo cui la
mercede esposta in complessivi fr. 32'836.80 corrisponde al reale valore del
lavoro svolto dal signor RI 1.
Con
osservazioni 31 maggio 2005 la controparte postula la reiezione del ricorso.
5. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128
Fatti
I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
6. Nel caso di specie non vi è
contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di appalto ai
sensi degli art. 363 e seg. CO e che l'opera è stata fornita a regola d'arte.
Pure pacifico è che incombe all'appaltatore – che chiede il pagamento della
propria mercede – l'onere della prova dell’esistenza e dell'entità del vantato
diritto (Honsell/Vogt/Wiegand,
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3a ed., 2003. n. 21 ad art. 372 CO). Litigioso è la mercede e l'importo
della medesima per i lavori a regia fatturati dall'istante.
Il
contratto di appalto conosce solamente due tipi di mercede dell'appaltatore:
quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è
preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374
CO). La prassi ha per sua parte sviluppato alcune forme miste, fra le quali
quella in cui vengono pattuiti dei prezzi unitari. In tal caso la pattuizione
di una mercede preventiva e vincolante è limitata al prezzo per unità di misura
o di quantità, mentre il costo finale complessivo varia a seconda delle
quantità effettivamente fornite dall'appaltatore (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 915 e segg.), ritenuto
che in caso di dissidio quest'ultimo sopporta l'onere della prova relativamente
alla quantità di materiale fornito ai prezzi unitari pattuiti (art. 8 CC; Gauch, op. cit., n. 917).
7. In
concreto il primo giudice, basandosi sul preventivo doc. A, riconosciuto da entrambe
le parti, ha accertato che le stesse avevano pattuito un costo unitario per le
opere di piastrellista commissionate all'istante, fatturazione questa che non è
oggetto di controversia, mentre per eventuali imprevisti avevano fissato un
importo di fr. 50.- l'ora (Gauch,
op. cit., n. 953). Con riferimento a quest'ultime opere, oggetto di
contestazione e il cui dettaglio figura nel doc. C, il primo giudice, per
determinare quali lavori fossero stati effettivamente eseguiti perché necessari
ai fini dell'adempimento del contratto di appalto, si è basato sulla delucidazione
della perizia 14 gennaio 2004 dell'arch. __________. A questo proposito occorre
rilevare che l'art. 252 cpv. 2 CPC permette alle parti di chiedere la
completazione o delucidazione di una perizia per ottenere risposte a quesiti
rimasti parzialmente inevasi o spiegazioni per risposte non univocamente
comprensibili (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 252, m. 1). In questo senso, il fatto per il segretario
assessore di essersi riferito alla delucidazione della perizia piuttosto che al
rapporto peritale, con particolare riferimento alla risposta al quesito n. 7 a
pagina 8 ove il perito afferma che si può pertanto affermare che, visti i
prezzi a misura e a regia applicati, benché talune posizioni potessero figurare
a misura piuttosto che a regia, vista la buona qualità dell'esecuzione,
visionati i piani esecutivi dell'edificio, i quantitativi messi in opera secondo
il documento B e le opere a regia svolte, la mercede di complessivi fr.
32'836.80 corrisponde al reale valore del lavoro svolto dal signor RI 1 (cfr.
perizia 31 luglio 2003), non può certo essere censurato poiché oggetto di
controversia non è tanto il fatto di sapere se l'istante abbia eseguito tutti i
lavori elencati nel doc. C, ma se questi debbano essere remunerati dal
convenuto. A quest'ultimo incombe infatti l'obbligo di pagare unicamente i
lavori concordati e quelli imprevisti che si fossero resi necessari per poter
eseguire un'opera a regola d'arte, tant'è che anche le parti hanno
contrattualmente fatto riferimento a tale eventualità indicando, accanto al
Considerandi
prezzo unitario, salvo complicazioni (cfr. doc. A). Ciò significa che il
convenuto è tenuto a pagare le prestazioni fatturate a regia solo nella misura
in cui l'istante ha provato la loro effettiva esecuzione (Gauch, op.
cit., n. 1019) e che queste erano necessarie all'adempimento del contratto.
8.
Dalle
risultanze istruttorie è emerso che l’effettiva esecuzione di buona parte delle
opere a regia fatturate dall'istante (doc. C), tutte contestate dal convenuto e
il cui consenso, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non può essere
dedotto dalla sua sola presenza giornaliera sul cantiere (cfr. deposizioni __________
__________ del 11 giungo 2002, verbali pag. 4 e __________ __________ del 26
agosto 2002, verbali pag. 2 e interrogatorio formale del convenuto del 26
agosto 2002, risposta n. 3), non sono accertabili a posteriori (cfr. perizia 31
luglio 2003 pag. 4). Di conseguenza non può esserne ammessa la fatturazione,
avendo l'istante fallito nell'onere della prova che gli competeva. Per le opere
di cui il perito ha invece accertato l'esecuzione e il carattere necessario, il
segretario assessore si è correttamente basato sulle dettagliate informazioni
fornite dal perito nel suo atto complementare, là dove il perito ha esaminato,
per la prima volta, nei dettagli tutte le posizioni esposte dall'istante nel
suo doc. C. Il perito, suddividendo le singole voci a dipendenza del tipo di
intervento eseguito, ha indicato quali lavori andavano fatturati a misura e
quali a regia, fornendo così al giudice una valida base di calcolo della mercede
di spettanza dell'istante, mercede che il segretario assessore ha riconosciuto
a quest'ultimo unicamente con riferimento ai lavori di cui è stata provata
l'effettiva esecuzione, esclusi quindi quelli semplicemente supposti (pos. 1 e
2) o sui quali il perito non ha potuto pronunciarsi non avendo elementi
sufficienti per farlo (pos. 5, 8, 14, 15, 16, 17 e 19). In siffatte circostanze
il giudizio impugnato, frutto di una corretta applicazione del diritto
sostanziale, con particolare riferimento all'onere della prova che compete
all'appaltatore, e di una sostenibile valutazione delle risultanze istruttorie,
non può essere cassato e tantomeno considerato iniquo.
9.
Ne
discende che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,
deve essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 25 aprile 2005 di RI 1ale è respinto.
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 310.-
b) spese
fr. 50.-
fr. 360.-
già
anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 300.- per ripetibili.
3.
Intimazione:
__________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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