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Decisione

16.2005.40

contratto di appalto - prova della mercede - tipi di mercede - obbligo per il committente di pagare i lavori previsti e quelli necessari all'esecuzione a regola d'arte dell'opera - portata della deluc

25 ottobre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

6. Nel caso di specie non vi è

contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di appalto ai

sensi degli art. 363 e seg. CO e che l'opera è stata fornita a regola d'arte.

Pure pacifico è che incombe all'appaltatore – che chiede il pagamento della

propria mercede – l'onere della prova dell’esistenza e dell'entità del vantato

diritto (Honsell/Vogt/Wiegand,

Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3a ed., 2003. n. 21 ad art. 372 CO). Litigioso è la mercede e l'importo

della medesima per i lavori a regia fatturati dall'istante.

Il

contratto di appalto conosce solamente due tipi di mercede dell'appaltatore:

quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è

preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374

CO). La prassi ha per sua parte sviluppato alcune forme miste, fra le quali

quella in cui vengono pattuiti dei prezzi unitari. In tal caso la pattuizione

di una mercede preventiva e vincolante è limitata al prezzo per unità di misura

o di quantità, mentre il costo finale complessivo varia a seconda delle

quantità effettivamente fornite dall'appaltatore (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 915 e segg.), ritenuto

che in caso di dissidio quest'ultimo sopporta l'onere della prova relativamente

alla quantità di materiale fornito ai prezzi unitari pattuiti (art. 8 CC; Gauch, op. cit., n. 917).

7. In

concreto il primo giudice, basandosi sul preventivo doc. A, riconosciuto da entrambe

le parti, ha accertato che le stesse avevano pattuito un costo unitario per le

opere di piastrellista commissionate all'istante, fatturazione questa che non è

oggetto di controversia, mentre per eventuali imprevisti avevano fissato un

importo di fr. 50.- l'ora (Gauch,

op. cit., n. 953). Con riferimento a quest'ultime opere, oggetto di

contestazione e il cui dettaglio figura nel doc. C, il primo giudice, per

determinare quali lavori fossero stati effettivamente eseguiti perché necessari

ai fini dell'adempimento del contratto di appalto, si è basato sulla delucidazione

della perizia 14 gennaio 2004 dell'arch. __________. A questo proposito occorre

rilevare che l'art. 252 cpv. 2 CPC permette alle parti di chiedere la

completazione o delucidazione di una perizia per ottenere risposte a quesiti

rimasti parzialmente inevasi o spiegazioni per risposte non univocamente

comprensibili (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 252, m. 1). In questo senso, il fatto per il segretario

assessore di essersi riferito alla delucidazione della perizia piuttosto che al

rapporto peritale, con particolare riferimento alla risposta al quesito n. 7 a

pagina 8 ove il perito afferma che si può pertanto affermare che, visti i

prezzi a misura e a regia applicati, benché talune posizioni potessero figurare

a misura piuttosto che a regia, vista la buona qualità dell'esecuzione,

visionati i piani esecutivi dell'edificio, i quantitativi messi in opera secondo

il documento B e le opere a regia svolte, la mercede di complessivi fr.

32'836.80 corrisponde al reale valore del lavoro svolto dal signor RI 1 (cfr.

perizia 31 luglio 2003), non può certo essere censurato poiché oggetto di

controversia non è tanto il fatto di sapere se l'istante abbia eseguito tutti i

lavori elencati nel doc. C, ma se questi debbano essere remunerati dal

convenuto. A quest'ultimo incombe infatti l'obbligo di pagare unicamente i

lavori concordati e quelli imprevisti che si fossero resi necessari per poter

eseguire un'opera a regola d'arte, tant'è che anche le parti hanno

contrattualmente fatto riferimento a tale eventualità indicando, accanto al

Considerandi

prezzo unitario, salvo complicazioni (cfr. doc. A). Ciò significa che il

convenuto è tenuto a pagare le prestazioni fatturate a regia solo nella misura

in cui l'istante ha provato la loro effettiva esecuzione (Gauch, op.

cit., n. 1019) e che queste erano necessarie all'adempimento del contratto.

8.

Dalle

risultanze istruttorie è emerso che l’effettiva esecuzione di buona parte delle

opere a regia fatturate dall'istante (doc. C), tutte contestate dal convenuto e

il cui consenso, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non può essere

dedotto dalla sua sola presenza giornaliera sul cantiere (cfr. deposizioni __________

__________ del 11 giungo 2002, verbali pag. 4 e __________ __________ del 26

agosto 2002, verbali pag. 2 e interrogatorio formale del convenuto del 26

agosto 2002, risposta n. 3), non sono accertabili a posteriori (cfr. perizia 31

luglio 2003 pag. 4). Di conseguenza non può esserne ammessa la fatturazione,

avendo l'istante fallito nell'onere della prova che gli competeva. Per le opere

di cui il perito ha invece accertato l'esecuzione e il carattere necessario, il

segretario assessore si è correttamente basato sulle dettagliate informazioni

fornite dal perito nel suo atto complementare, là dove il perito ha esaminato,

per la prima volta, nei dettagli tutte le posizioni esposte dall'istante nel

suo doc. C. Il perito, suddividendo le singole voci a dipendenza del tipo di

intervento eseguito, ha indicato quali lavori andavano fatturati a misura e

quali a regia, fornendo così al giudice una valida base di calcolo della mercede

di spettanza dell'istante, mercede che il segretario assessore ha riconosciuto

a quest'ultimo unicamente con riferimento ai lavori di cui è stata provata

l'effettiva esecuzione, esclusi quindi quelli semplicemente supposti (pos. 1 e

2) o sui quali il perito non ha potuto pronunciarsi non avendo elementi

sufficienti per farlo (pos. 5, 8, 14, 15, 16, 17 e 19). In siffatte circostanze

il giudizio impugnato, frutto di una corretta applicazione del diritto

sostanziale, con particolare riferimento all'onere della prova che compete

all'appaltatore, e di una sostenibile valutazione delle risultanze istruttorie,

non può essere cassato e tantomeno considerato iniquo.

9.

Ne

discende che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,

deve essere respinto.

Tasse,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 25 aprile 2005 di RI 1ale è respinto.

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 310.-

b) spese

fr. 50.-

fr. 360.-

già

anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere

alla controparte fr. 300.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

__________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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