16.2005.41
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7 dicembre 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
16.2005.41
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, CCC
Titolo:
contratto di lavoro - remunerazione - parità dei sessi - non vi è discrimanazione salariale in caso di differenze oggettive - ampio potere di apprezzamento del giudice - divieto dei nova anche nei procedimenti retti dalla massima inquisitoria sociale
DISCRIMINAZIONE SALARIALE
MASSIMA INQUISITORIA SOCIALE
PARITÀ DEI SESSI
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 3 LPAR
art. 5 LPAR
art. 6 LPAR
Incarto n.
16.2005.41
Lugano
7 dicembre
2005/bd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25
aprile 2005 presentato nella forma dell'appello da
RI 1
contro
la sentenza 12 aprile 2005 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Riviera nella procedura in materia di contratto
di lavoro (inc. n. DI.2004.66) promossa con istanza 28 giugno 2004 nei
confronti della
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'111.65 oltre interessi a
titolo di pretese salariali, domanda respinta del giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. RI
1 ha lavorato alle dipendenze del CO 1 in qualità di autista dal 1° maggio 2002
alla fine di novembre 2003. Al momento della sua assunzione la dipendente è
stata inserita nella classe 14.0 della scala degli stipendi applicata ai
dipendenti del Cantone, mentre il suo collega __________ __________, che già si
trovava alla dipendenze della CO 1 svolgendo la stessa attività, percepiva uno
stipendio corrispondente alla classe 17.5. A seguito delle lamentele della
lavoratrice circa la disparità di trattamento rispetto al suo collega, la
datrice di lavoro ha riconosciuto l'errore e le ha quindi versato lo stipendio
relativo alla classe 17.0 dal 1° gennaio al 30 giugno 2003 e alla classe 17.1
dal 1° luglio 2003, mentre il collega __________ __________ ha percepito il
salario relativo alla classe 17.5 dal 1° maggio sino al 31 dicembre 2002, alla
classe 17.6 dal 1° gennaio al 31 maggio 2003 e alla classe 17.1 dal 1° giugno
2003; solo dal 1° luglio 2003 i due dipendenti hanno percepito ugual salario
essendo stati entrambi inseriti nella classe 17.1.
Il 12
febbraio 2004 RI 1 si è rivolta all'Ufficio di conciliazione in materia di
parità dei sessi evidenziando questa disparità di trattamento a livello
salariale e postulando la condanna della CO 1 al pagamento di fr. 9'643.55
lordi rivendicati quale differenza di salario tra lo stipendio da lei percepito
e quello versato a __________ __________ dal 1° maggio 2002 al 30 giugno 2003,
pretesa alla quale la ex datrice di lavoro si è opposta con conseguente
fallimento del tentativo di conciliazione del verbale 26 aprile 2004.
2. Con istanza 30 giugno 2004 RI 1 ha quindi convenuto CO 1 al
Pretore del Distretto di Riviera chiedendo il pagamento di fr. 3'611.65 quale
differenza di salario tra quanto versato al collega __________ __________ e
quanto da lei percepito durante il rapporto lavorativo, oltre a una pretesa di
risarcimento danni di fr. 2'500.- corrispondente alle spese di patrocinio
preprocessuale, per un totale di fr. 6'111.65. La convenuta si è opposta all'istanza
contestando la pretesa disparità di trattamento.
3. Con sentenza 12 aprile 2005 il Segretario assessore ha respinto l'istanza
non avendo l'istante reso verosimile che la differenza di salario percepita dal
collega era da ricondurre a un caso di discriminazione salariale dovuta al
sesso, sia perché non vi era una differenza sostanziale tra i due salari, il
salario dell'istante essendo solo leggermente inferiore a quello del collega, sia
perché dagli atti non è emerso alcun indizio dal quale poter dedurre che la
minima differenza di salario era da ricondurre al sesso dell'istante, i
maggiori scatti (unica diffidenza a livello salariale, entrambi i colleghi
essendo stati inseriti nella classe 17) riconosciuti a __________ __________
essendo giustificati dall'anzianità di servizio, dalla sua età, maggiore
rispetto a quella dell'istante, e dai criteri direzionali diversi, la loro
assunzione essendo avvenuta in periodi differenti.
4. Con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio rimproverando
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie,
con particolare riferimento all'accertamento secondo il quale il suo salario
era solo leggermente inferiore (meno del 20%) rispetto a quello del collega, e
al fatto che quest'ultimo godesse di una maggiore esperienza lavorativa alle
dipendenze della convenuta.
Con
scritto 12 maggio 2005 la convenuta ha rinunciato a formulare osservazioni.
5. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure
ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128
Fatti
I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
6. L'art. 3 della Legge federale sulla parità dei sessi (LPar)
vieta la discriminazione tra lavoratori e lavoratrici nell'assunzione, nell'attribuzione
dei compiti nell'assetto delle condizioni di lavoro, nella retribuzione, nella
formazione e nel perfezionamento professionali, nella promozione e nel
licenziamento (DTF 126 II 217 consid. 4b; 125 I 71 consid. 2a; 125 II 385
consid. 3a). Il divieto di discriminazione è incondizionato e di regola uomo e
donna hanno diritto a uno stipendio uguale per un lavoro di valore uguale,
riservata l'esistenza di un motivo oggettivo giustificante una differenza di stipendio
(DTF 127 III 207 consid. 4 a pag. 215). Secondo l'art. 6 LPar l'esistenza di
una discriminazione è presunta se la persona che se ne prevale la rende
verosimile. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, detta
presunzione nasce già a partire dal momento in cui è dimostrato che impiegati
di sesso opposto, pur occupando all'interno della stessa struttura di lavoro
una posizione simile con mansioni comparabili, beneficiano di un trattamento salariale
diverso (DTF 127 III 207 consid. 3b; 125 III 368 consid. 4; 125 II 541 consid.
6a e 6b; 125 I 71 consid. 4a). L'esistenza o l'assenza di discriminazione, che
dipende da questioni tanto di fatto che di diritto, non può essere provata in
modo assoluto.
La norma
alleggerisce l'onere della prova di una discriminazione a motivo del sesso, nel
senso che la parte richiedente può limitarsi a rendere verosimile l'esistenza
di una discriminazione. Se ciò è il caso, l'onere della prova è rovesciato e
spetta allora al datore di lavoro stabilire l'inesistenza della discriminazione
(DTF 127 III 207 consid. 3 a pag. 212-213; Messaggio del Consiglio federale FF
1993 I 1215/126; Bigler-Eggenberger/Kaufmann, Kommentar zum Gleichstellungsgesetz,
1997, n. 57, 58 e 64 ad art. 6 LPar). L'esistenza di una differenza
salariale tra lavoratori non fa apparire come probabile una discriminazione
fondata sul sesso. Per contro, quando lavoratori di sesso opposto hanno nell'azienda
una posizione paragonabile con compiti e remunerazioni paragonabili, ma
stipendi diversi, si presume che in caso di differenza retributiva questa sia
di natura sessista, con la conseguenza che il datore di lavoro deve provare l'assenza
di discriminazione (DTF 125 III 368 consid. 4 pag. 372; 125 II 541 consid.
6°/6b pag. 550; 125 I 71 consid. 4 a pag. 82). Qualora il datore di lavoro non
porti tale prova, l'azione dell'istante deve essere accolta, senza che sia
ancora necessario stabilire se nell'azienda esista una politica del personale
sessista (II CCA sentenza 12.2003.123 del 1° marzo 2005).
7. Una
discriminazione salariale fondata sul sesso può verificarsi nella classifica
generale delle funzioni o nella fissazione della remunerazione di una persona
quando la si confronta con quella di altre persone del sesso opposto (DTF 125
III 368 consid. 3 pag. 371 e rif. citati). In entrambi i casi essa può derivare
dalla valutazione delle prestazioni lavorative in base a criteri direttamente o
indirettamente discriminatori o dal fatto che criteri di valutazione neutri,
oggettivamente ammissibili, sono applicati in modo incoerente a svantaggio di
un sesso, sia perché il criterio invocato a sostegno di una differenza di
trattamento non è realizzato in concreto, sia perché esso non gioca alcun ruolo
per lo svolgimento dell'attività professionale in esame (DTF 117 Ia 270 consid.
4 a pag. 276) sia ancora perché esercita un influsso sulla valutazione delle
prestazioni lavorative solo in casi isolati (DTF 125 III 368 ibidem). La
giurisprudenza considera non discriminatorie le differenze salariali che poggiano
su motivi oggettivi. Tra questi figurano dapprima motivi che possono influire
sul valore stesso del lavoro, come la formazione, l'anzianità, la qualifica, l'esperienza,
l'ambito concreto di attività, le prestazioni e i rischi incorsi (Bigler-Eggenberger/Kaufmann, op. cit., n. 120 ad art. 3 LPar; DTF 125 III
368 consid. 5 pag. 373; 124 II 409 consid. 9c pag. 428, 436 consid. 7 a pag.
441 e rif.). Differenze salariali possono inoltre giustificarsi per motivi che
non si riallacciano direttamente all'attività della lavoratrice o del
lavoratore, ma che derivano da preoccupazioni sociali, come gli oneri familiari
o l'età (DTF 125 III 368 consid. 5 pag. 373). Di principio motivi oggettivi
possono legittimare una differenza di remunerazione solo se svolgono un ruolo
veramente importante nella prestazione lavorativa e se quindi influiscono sui
salari versati dal medesimo datore di lavoro (DTF 125 III 368 consid. 5 pag.
374).
8.Nella fattispecie la conclusione del
primo giudice secondo la quale l'istante non ha reso verosimile l'esistenza di una
discriminazione fondata sul sesso, non è arbitraria poiché trova sufficiente
riscontro nelle risultanze istruttorie. Dalle stesse è infatti emerso che la differenza
di trattamento a livello salariale tra l'istante e il collega era fondata su criteri
oggettivi, quali l'età di quest'ultimo (54 anni rispetto ai 40 anni dell'istante)
e la sua esperienza alle dipendenze della convenuta. A questo proposito, l'allegazione
della ricorrente secondo la quale i due avrebbe iniziato a lavorare contemporaneamente,
ovvero già dal novembre 2000 sulla base di un piano occupazionale, non può
essere considerata, siccome proposta per la prima volta in questa sede ricorsuale,
ovvero in contrasto con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la
facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, anche nei
procedimenti retti dalla massima inquisitoria sociale, come in concreto (NRCP
2004 pag. 131). Essa non trova del resto alcun riscontro negli atti, già per il
fatto nell'istanza l'interessata ha situato al 1° maggio 2002 l'inizio della
sua attività e quindi più di un anno dopo il collega, che aveva iniziato a lavorare
nel 2001 (cfr. deposizione testimoniale __________ __________, verbale 29
settembre 2004). I due criteri oggettivi sopra evidenziati, con particolare
riferimento a quello dell'anzianità di servizio che – di regola – è quello
pertinente per differenziare entro certi limiti la retribuzione dei dipendenti
(cfr. sentenza del tribunale federale 2A.120/2003 del 10 luglio
2003), bastano per non ritenere discriminatoria dal profilo della legge sulla
parità dei sessi, la differenza di salario percepito dai due collaboratori.
9.Alla luce di quanto sopra esposto il
ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non
quello dell'arbitraria valutazione delle prove documentali effettuata dal primo
giudice entro i limiti dell'ampio potere di apprezzamento che gli compete in
quest'ambito (cfr. Bigler-Eggenberger/ Kauf-mann,
n. 24 ad art. 5 LPar) e che già di per sé
limita le possibilità di intervento di questa Camera, deve essere
respinto.
Alla
controparte, che ha espressamente rinunciato a formulare osservazioni al ricorso,
non vengono assegnate ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.
417 lett. e) CPC
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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