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Decisione

16.2005.43

lavoro - tredicesima - prova della pattuizione - precedente pagamento incondizionato quale prova sufficiente della pattuizione della tredicesima - convocazione parti a due dibattimenti finali non sanz

25 luglio 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. In

merito alla pretesa violazione di norme di diritto procedurale, va rilevato che

la convocazione a un secondo dibattimento finale dopo lo scambio delle

conclusioni scritte 18 febbraio 2005, ancorché non previsto dall'ordinamento

processuale, non può essere sanzionato non avendo comportato alcun pregiudizio

per le parti, alle quali il Pretore ha garantito uguale possibilità di esprimersi

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 280, m. 8 e n. 772). Il primo giudice, tra

l'altro, ha rilevato che il secondo dibattimento finale del 24 marzo 2005 è

stato indetto a seguito della produzione da parte dell'istante della

documentazione relativa al pagamento della tredicesima. Il quesito di

sapere se questa documentazione fosse ammissibile o se con la sua assunzione il

Pretore abbia violato il principio inquisitorio "sociale" che regge

la procedura in materia di contratto di lavoro, può rimanere irrisolto. Quand'anche

si prescindesse da questi documenti, come si dirà in seguito, agli atti vi sono

altre e sufficienti prove che permettono di non considerare arbitraria la

conclusione del primo giudice.

6. Nella

fattispecie non è più in discussione l'inapplicabilità del CCL al rapporto di

lavoro che vincolava le parti, mentre è contestata la conclusione del primo

giudice secondo la quale le risultanze istruttorie permetterebbero di ritenere

provata, sulla base del contratto individuale di lavoro, la pattuizione della

tredicesima.

Secondo

l'art. 322 cpv. 1 CO il datore deve pagare al lavoratore il salario convenuto o

d'uso, o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo. La

tredicesima mensilità, che corrisponde a un importo determinato e

incondizionato, ovvero indipendente dall’andamento degli affari della ditta,

dal rendimento o dal comportamento del dipendente, è una componente del salario

ordinario del lavoratore, la cui particolarità risiede nella modalità di

pagamento, che di regola viene differito alla fine dell’anno (Brühwiler,

Kommentar zum Einzelarbeistvertrag, 1996, 2.ed., n. 7 ad art. 322d CO;

Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 9 ad art. 322d CO; Rehbinder,

Berner Kommentar, 1985, n. 4 ad art. 322d CO). Il pagamento della tredicesima

non deriva dalla legge, ma deve essere pattuito tra le parti (Rehbinder, op.

cit., n. 5 ad art. 322d CO), ciò che può avvenire esplicitamente o per atti

concludenti, per esempio con il suo ripetuto, incondizionato pagamento (Rehbinder,

op. cit., n. 6 ad art. 322d CO). Essa è dovuta per tutta la durata del rapporto

di lavoro; quindi, in caso di cessazione anticipata del medesimo, il lavoratore

ha diritto al pagamento della tredicesima in proporzione (Streiff/von Kaenel, op.

cit., n. 11 ad art. 322d CO, n. 11; Rehbinder, op. cit., n. 11 ad art.

322d CO; Brühwiler, ibidem).

Considerandi

7.

Nel caso concreto, esclusa come si è detto l'applicabilità del

CCL di categoria, occorre basarsi sul contratto individuale di lavoro che le vincolava.

In assenza di un testo scritto sono determinanti gli atti concludenti

intervenuti tra le parti, in particolare il fatto per la convenuta di aver

ammesso che da quando ho dato la disdetta all'AFRA ho pagato solo nel 2000 e

nel 2001 la tredicesima con tanta fatica (cfr. doc. N). L'avvenuto precedente

pagamento incondizionato della tredicesima (cfr. doc. L2, L6 e L19) basta per

non considerare arbitraria la conclusione del primo giudice secondo il quale

l'istante poteva attendersi al pagamento della tredicesima anche per il 2002.

La sentenza non è neppure arbitraria nella misura in cui esclude che il precedente

pagamento della tredicesima sia stato viziato da errore essenziale ai sensi

dell'art. 24 CO, fattispecie che in generale è data quando concerne una

determinata condizione di fatto che la parte in errore soggettivamente

considerava come necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei

rapporti in affari, e la cui importanza è riconoscibile anche dal profilo

oggettivo (art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO; Thévenoz/Werro, Commentaire romand du

Code des obligations I, 2003, n. 9 e 32 ad art. 24), errore che la ricorrente

individua nella sua errata convinzione di essere vincolata dal CCL, che al suo

art. 12 prevede il pagamento della tredicesima (doc. B). Infatti, se è vero che

dai doc. D-G si evince che la convenuta era effettivamente convinta di essere

vincolata dal CCL di categoria, è altrettanto vero che con un minimo di diligenza

essa avrebbe dovuto avvedersi dell'inapplicabilità del medesimo dal 1° gennaio

2000, avendo essa notificato la disdetta all'AFRA il 14 settembre 1999 per il

successivo 31 dicembre (cfr. doc. rich. II e art. 1 CCL), ragione per la quale essa

non può ora prevalersi dell'errore essenziale per sottrarsi al pagamento della

tredicesima per il 2002.

8.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di

cassazione invocato, deve essere respinto con il carico delle ripetibili alla

parte soccombente.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 417 lett. e) CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 25 aprile 2005 di RI 1 è respinto.

2.

Il

presente giudizio è esente da tasse e spese. RI 1 verserà alla resistente fr. 100.–

a titolo di ripetibili per questa sede ricorsuale.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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