16.2005.43
lavoro - tredicesima - prova della pattuizione - precedente pagamento incondizionato quale prova sufficiente della pattuizione della tredicesima - convocazione parti a due dibattimenti finali non sanz
25 luglio 2005Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2005.43
Data decisione, Autorità:
25.07.2005, CCC
Titolo:
lavoro - tredicesima - prova della pattuizione - precedente pagamento incondizionato quale prova sufficiente della pattuizione della tredicesima - convocazione parti a due dibattimenti finali non sanzionabile - errore essenziale
ERRORE
SALARIO
art. 24 CO
art. 322 cpv. 1 CO
art. 322d CO
art. 280 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.43
Lugano
25 luglio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25
aprile 2005 presentato da
RI 1
patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 13 aprile 2005 del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord nella procedura in materia di contratto di lavoro
(inc. n. DI.2004.139) promossa con istanza 15 ottobre 2004 da
CO 1
rappr. dall'RA
2
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'421.50
oltre interessi del 5% dal 30 novembre 2002 a titolo di tredicesima mensilità,
domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
1. CO
1 ha lavorato alle dipendenze della RI 1 di __________ fino al 30 novembre 2002.
Con istanza 15 ottobre 2004 la lavoratrice ha convenuto la ex datrice di lavoro
davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere il
pagamento di fr. 2'421.50 rivendicati a titolo di tredicesima mensilità per il 2002.
Dopo avere in un primo tempo fondato la sua rivendicazione sull'art. 12 del
Contratto collettivo di lavoro per l'industria e l'abbigliamento (in seguito:
CCL) ritenendo tale normativa applicabile al rapporto di lavoro con la convenuta,
l'istante, preso atto che la convenuta non era più assoggettata al menzionato
contratto collettivo, ha successivamente basato la sua pretesa sul contratto
individuale di lavoro. RI 1, dopo aver appreso di non essere assoggettata al
CCL di categoria dal 1° gennaio 2000, data per la quale ha notificato la
disdetta all'Associazione fabbricanti del ramo abbigliamento del Cantone Ticino
(AFRA), si è opposta all'istanza, non avendo mai pattuito con la lavoratrice il
pagamento della tredicesima, il versamento effettuato per il 2001 non potendo essere
considerato siccome inficiato da errore essenziale avendo a torto ritenuto vincolante
il CCL.
2. Con
sentenza 13 aprile 2005 il Pretore, accertata l'inapplicabilità del CCL al
contratto di lavoro che vincolava le parti e basandosi sulla documentazione
agli atti compresi i doc. Y1-Y16 prodotti dall'istante prima del dibattimento
finale del 24 marzo 2005, ha integralmente accolto l'istanza ritenendo pattuita
tra le parti la tredicesima mensilità anche per il 2002.
3. Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 4 maggio 2005, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
chiedendone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Essa rimprovera innanzi tutto al primo giudice la violazione
di norme di diritto procedurale, avendo questi proceduto alla convocazione
delle parti a un secondo dibattimento finale dopo la presentazione delle
conclusioni scritte, ammettendo in quella sede la produzione di nuovi documenti
da parte dell'istante, in contrasto con lo scopo di quel dibattimento finale
che doveva essere quello di garantire alle parti il loro diritto di essere
sentite unicamente con riferimento all'assunzione agli atti di un altro documento.
Nel merito la ricorrente rimprovera al Pretore di aver ritenuto provata nell'ambito
del contratto individuale di lavoro la pattuizione della tredicesima, che essa ha
in precedenza pagato solo perché riteneva a torto di essere vincolata dal CCL,
ciò che concretizza un caso di errore essenziale senza il quale non avrebbe mai
proceduto al pagamento di questa mensilità.
Con
osservazioni 13 maggio 2005 la controparte postula la reiezione del ricorso.
4. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. In
merito alla pretesa violazione di norme di diritto procedurale, va rilevato che
la convocazione a un secondo dibattimento finale dopo lo scambio delle
conclusioni scritte 18 febbraio 2005, ancorché non previsto dall'ordinamento
processuale, non può essere sanzionato non avendo comportato alcun pregiudizio
per le parti, alle quali il Pretore ha garantito uguale possibilità di esprimersi
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 280, m. 8 e n. 772). Il primo giudice, tra
l'altro, ha rilevato che il secondo dibattimento finale del 24 marzo 2005 è
stato indetto a seguito della produzione da parte dell'istante della
documentazione relativa al pagamento della tredicesima. Il quesito di
sapere se questa documentazione fosse ammissibile o se con la sua assunzione il
Pretore abbia violato il principio inquisitorio "sociale" che regge
la procedura in materia di contratto di lavoro, può rimanere irrisolto. Quand'anche
si prescindesse da questi documenti, come si dirà in seguito, agli atti vi sono
altre e sufficienti prove che permettono di non considerare arbitraria la
conclusione del primo giudice.
6. Nella
fattispecie non è più in discussione l'inapplicabilità del CCL al rapporto di
lavoro che vincolava le parti, mentre è contestata la conclusione del primo
giudice secondo la quale le risultanze istruttorie permetterebbero di ritenere
provata, sulla base del contratto individuale di lavoro, la pattuizione della
tredicesima.
Secondo
l'art. 322 cpv. 1 CO il datore deve pagare al lavoratore il salario convenuto o
d'uso, o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo. La
tredicesima mensilità, che corrisponde a un importo determinato e
incondizionato, ovvero indipendente dall’andamento degli affari della ditta,
dal rendimento o dal comportamento del dipendente, è una componente del salario
ordinario del lavoratore, la cui particolarità risiede nella modalità di
pagamento, che di regola viene differito alla fine dell’anno (Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeistvertrag, 1996, 2.ed., n. 7 ad art. 322d CO;
Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 9 ad art. 322d CO; Rehbinder,
Berner Kommentar, 1985, n. 4 ad art. 322d CO). Il pagamento della tredicesima
non deriva dalla legge, ma deve essere pattuito tra le parti (Rehbinder, op.
cit., n. 5 ad art. 322d CO), ciò che può avvenire esplicitamente o per atti
concludenti, per esempio con il suo ripetuto, incondizionato pagamento (Rehbinder,
op. cit., n. 6 ad art. 322d CO). Essa è dovuta per tutta la durata del rapporto
di lavoro; quindi, in caso di cessazione anticipata del medesimo, il lavoratore
ha diritto al pagamento della tredicesima in proporzione (Streiff/von Kaenel, op.
cit., n. 11 ad art. 322d CO, n. 11; Rehbinder, op. cit., n. 11 ad art.
322d CO; Brühwiler, ibidem).
Considerandi
7.
Nel caso concreto, esclusa come si è detto l'applicabilità del
CCL di categoria, occorre basarsi sul contratto individuale di lavoro che le vincolava.
In assenza di un testo scritto sono determinanti gli atti concludenti
intervenuti tra le parti, in particolare il fatto per la convenuta di aver
ammesso che da quando ho dato la disdetta all'AFRA ho pagato solo nel 2000 e
nel 2001 la tredicesima con tanta fatica (cfr. doc. N). L'avvenuto precedente
pagamento incondizionato della tredicesima (cfr. doc. L2, L6 e L19) basta per
non considerare arbitraria la conclusione del primo giudice secondo il quale
l'istante poteva attendersi al pagamento della tredicesima anche per il 2002.
La sentenza non è neppure arbitraria nella misura in cui esclude che il precedente
pagamento della tredicesima sia stato viziato da errore essenziale ai sensi
dell'art. 24 CO, fattispecie che in generale è data quando concerne una
determinata condizione di fatto che la parte in errore soggettivamente
considerava come necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei
rapporti in affari, e la cui importanza è riconoscibile anche dal profilo
oggettivo (art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO; Thévenoz/Werro, Commentaire romand du
Code des obligations I, 2003, n. 9 e 32 ad art. 24), errore che la ricorrente
individua nella sua errata convinzione di essere vincolata dal CCL, che al suo
art. 12 prevede il pagamento della tredicesima (doc. B). Infatti, se è vero che
dai doc. D-G si evince che la convenuta era effettivamente convinta di essere
vincolata dal CCL di categoria, è altrettanto vero che con un minimo di diligenza
essa avrebbe dovuto avvedersi dell'inapplicabilità del medesimo dal 1° gennaio
2000, avendo essa notificato la disdetta all'AFRA il 14 settembre 1999 per il
successivo 31 dicembre (cfr. doc. rich. II e art. 1 CCL), ragione per la quale essa
non può ora prevalersi dell'errore essenziale per sottrarsi al pagamento della
tredicesima per il 2002.
8.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere respinto con il carico delle ripetibili alla
parte soccombente.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 417 lett. e) CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 25 aprile 2005 di RI 1 è respinto.
2.
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. RI 1 verserà alla resistente fr. 100.–
a titolo di ripetibili per questa sede ricorsuale.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster