Lexipedia

Decisione

16.2005.44

lavoro - tredicesima - prova della pattuizione - precedente pagamento incondizionato quale prova sufficiente della pattuizione della tredicesima - convocazione parti a due dibattimenti finali non sanz

12 agosto 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.44

Data decisione, Autorità:

12.08.2005, CCC

Titolo:

lavoro - tredicesima - prova della pattuizione - precedente pagamento incondizionato quale prova sufficiente della pattuizione della tredicesima - convocazione parti a due dibattimenti finali non sanzionabile - errore essenziale

ERRORE

SALARIO

art. 24 CO

art. 322 cpv. 1 CO

art. 322d CO

art. 280 CPC-TI

Incarto n.

16.2005.44

Lugano

12 agosto

2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25

maggio 2005 presentato da

RI 1

patr. dall' RA

1

contro

la sentenza 13 aprile 2005 del Pretore della

giurisdizione di Mendrisio nord, nella procedura in materia di contratto di

lavoro (inc. n. DI.2004.140) promossa con istanza 15 ottobre 2004 da

CO 1

rappr. dall'RA 2

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.

2'348.80 oltre interessi a titolo di tredicesima mensilità, domanda accolta dal

giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in

diritto:

1. CO

1 ha lavorato alle dipendenze della RI 1 di __________ fino al 30 aprile 2003.

Con istanza 15 ottobre 2004 la lavoratrice ha convenuto la ex datrice di lavoro

davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere il

pagamento di fr. 2'348.80 rivendicati a titolo di tredicesima mensilità per il

2002 e il 2003. Dopo avere in un primo tempo fondato la sua rivendicazione

sull'art. 12 del Contratto collettivo di lavoro per l'industria e

l'abbigliamento (in seguito: CCL) ritenendo tale normativa applicabile al

rapporto di lavoro con la convenuta, l'istante, preso atto che la convenuta non

era più assoggettata al menzionato contratto collettivo, ha successivamente

basato la sua pretesa sul contratto individuale di lavoro. RI 1, dopo aver

appreso di non essere assoggettata al CCL di categoria dal 1° gennaio 2000,

data per la quale ha notificato la disdetta all'Associazione fabbricanti del

ramo abbigliamento del Cantone Ticino (AFRA), si è opposta all'istanza, non

avendo mai pattuito con la lavoratrice il pagamento della tredicesima, il

versamento effettuato per il 2001 non potendo essere considerato siccome inficiato

da errore essenziale avendo a torto ritenuto vincolante il CCL.

Considerandi

2.

Con

sentenza 13 aprile 2005 il Pretore, accertata l'inapplicabilità del CCL al

contratto di lavoro che vincolava le parti e basandosi sulla documentazione

agli atti compresi i doc. Y1-Y16 prodotti dall'istante prima del dibattimento

finale del 24 marzo 2005, ha integralmente accolto l'istanza ritenendo pattuita

tra le parti la tredicesima mensilità anche per il 2002 e il 2003.

3.

Con

il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo

con decreto 4 maggio 2005, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio

chiedendone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.

327.

lett. g CPC. Essa rimprovera innanzi tutto al primo giudice la violazione

di norme di diritto procedurale, avendo questi proceduto alla convocazione

delle parti a un secondo dibattimento finale dopo la presentazione delle

conclusioni scritte, ammettendo in quella sede la produzione di nuovi documenti

da parte dell'istante, in contrasto con lo scopo di quel dibattimento finale

che doveva essere quello di garantire alle parti il loro diritto di essere

sentite unicamente con riferimento all'assunzione agli atti di un altro documento.

Nel merito la ricorrente rimprovera al Pretore di aver ritenuto provata

nell'ambito del contratto individuale di lavoro la pattuizione della

tredicesima, che essa ha in precedenza pagato solo perché riteneva a torto di

essere vincolata dal CCL, ciò che concretizza un caso di errore essenziale

senza il quale non avrebbe mai proceduto al pagamento di questa mensilità.

Con

osservazioni 13 maggio 2005 la controparte postula la reiezione del ricorso.

4.

Giusta

l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può

essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una

decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio

giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il

sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non

vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere

manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può

essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe

immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta

solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di

un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid.

5a).

5.

In

merito alla pretesa violazione di norme di diritto procedurale, va rilevato che

la convocazione a un secondo dibattimento finale dopo lo scambio delle

conclusioni scritte 18 febbraio 2005, ancorché non previsto dall'ordinamento

processuale, non può essere sanzionato non avendo comportato alcun pregiudizio

per le parti, alle quali il Pretore ha garantito uguale possibilità di esprimersi

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 280, m. 8 e n. 772). Il primo giudice, tra

l'altro, ha rilevato che il secondo dibattimento finale del 24 marzo 2005 è

stato indetto a seguito della produzione da parte dell'istante della

documentazione relativa al pagamento della tredicesima. Il quesito di

sapere se questa documentazione fosse ammissibile o se con la sua assunzione il

Pretore abbia violato il principio inquisitorio "sociale" che regge

la procedura in materia di contratto di lavoro, può rimanere irrisolto.

Quand'anche si prescindesse da questi documenti, come si dirà in seguito, agli

atti vi sono altre e sufficienti prove che permettono di non considerare

arbitraria la conclusione del primo giudice.

6.

Nella

fattispecie non è più in discussione l'inapplicabilità del CCL al rapporto di

lavoro che vincolava le parti, mentre è contestata la conclusione del primo

giudice secondo la quale le risultanze istruttorie permetterebbero di ritenere

provata, sulla base del contratto individuale di lavoro, la pattuizione della

tredicesima.

Secondo

l'art. 322 cpv. 1 CO il datore deve pagare al lavoratore il salario convenuto o

d'uso, o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo. La

tredicesima mensilità, che corrisponde a un importo determinato e

incondizionato, ovvero indipendente dall’andamento degli affari della ditta,

dal rendimento o dal comportamento del dipendente, è una componente del salario

ordinario del lavoratore, la cui particolarità risiede nella modalità di

pagamento, che di regola viene differito alla fine dell’anno (Brühwiler, Kommentar

zum Einzelarbeistvertrag, 1996, 2.ed., n. 7 ad art. 322d CO; Streiff/von Kaenel,

Arbeitsvertrag, 1992, n. 9 ad art. 322d CO; Rehbinder, Berner Kommentar, 1985,

n. 4 ad art. 322d CO). Il pagamento della tredicesima non deriva dalla legge,

ma deve essere pattuito tra le parti (Rehbinder, op. cit., n. 5 ad art. 322d

CO), ciò che può avvenire esplicitamente o per atti concludenti, per esempio

con il suo ripetuto, incondizionato pagamento (Rehbinder, op. cit., n. 6 ad

art. 322d CO). Essa è dovuta per tutta la durata del rapporto di lavoro;

quindi, in caso di cessazione anticipata del medesimo, il lavoratore ha diritto

al pagamento della tredicesima in proporzione (Streiff/von Kaenel, op. cit., n.

11.

ad art. 322d CO, n. 11; Rehbinder, op. cit., n. 11 ad art. 322d CO; Brühwiler,

ibidem).

7.

Nel caso concreto, esclusa come si è detto l'applicabilità del

CCL di categoria, occorre basarsi sul contratto individuale di lavoro che le

vincolava. In assenza di un testo scritto sono determinanti gli atti

concludenti intervenuti tra le parti, in particolare il fatto per la convenuta

di aver ammesso che da quando ho dato la disdetta all'AFRA ho pagato solo

nel 2000 e nel 2001 la tredicesima con tanta fatica (cfr. doc. O).

L'avvenuto precedente pagamento incondizionato della tredicesima (cfr. doc. M6

e M7) basta per non considerare arbitraria la conclusione del primo giudice

secondo il quale l'istante poteva attendersi al pagamento della tredicesima

anche per il 2002 e il 2003. La sentenza non è neppure arbitraria nella misura

in cui esclude che il precedente pagamento della tredicesima sia stato viziato

da errore essenziale ai sensi dell'art. 24 CO, fattispecie che in generale è

data quando concerne una determinata condizione di fatto che la parte in errore

soggettivamente considerava come necessario elemento del contratto secondo la

buona fede nei rapporti in affari, e la cui importanza è riconoscibile anche

dal profilo oggettivo (art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO; Thévenoz/Werro, Commentaire romand

du Code des obligations I, 2003, n. 9 e 32 ad art. 24), errore che la ricorrente

individua nella sua errata convinzione di essere vincolata dal CCL, che al suo

art. 12 prevede il pagamento della tredicesima (doc. B). Infatti, se è vero che

dai doc. D-G si evince che la convenuta era effettivamente convinta di essere

vincolata dal CCL di categoria, è altrettanto vero che con un minimo di diligenza

essa avrebbe dovuto avvedersi dell'inapplicabilità del medesimo dal 1° gennaio

2000, avendo essa notificato la disdetta all'AFRA il 14 settembre 1999 per il

successivo 31 dicembre (cfr. doc. rich. II e art. 1 CCL), ragione per la quale

essa non può ora prevalersi dell'errore essenziale per sottrarsi al pagamento

della tredicesima per il 2002 e il 2003.

8.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di

cassazione invocato, deve essere respinto con il carico delle ripetibili alla

parte soccombente.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 417 lett. e) CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 25 aprile 2005 di RI 1 è respinto.

2.

Il

presente giudizio è esente da tasse e spese. RI 1 verserà alla resistente fr.

100.

– a titolo di ripetibili per questa sede ricorsuale.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster