16.2005.5
rigetto definitivo - notifica di tassazione come titolo - errore nel dispositivo - addebito delle spese alla parte vincente
7 febbraio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2005.5
Data decisione, Autorità:
07.02.2005, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - notifica di tassazione come titolo - errore nel dispositivo - addebito delle spese alla parte vincente
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 327 let. f CPC-TI
art. 340 let. c CPC-TI
Incarto n.
16.2005.5
Lugano
7 febbraio
2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30
dicembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 13 dicembre 2004 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 894a/04/S)
promossa con istanza 3 novembre 2004 da
CO 1
rappr. dall'Ufficio contribuzioni, Lugano
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano,
domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 3 novembre 2004 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta da __________ RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano
notificatogli per l'incasso di fr. 127.20 rivendicati a titolo di imposta
comunale per il 1999, oltre alla tassa di diffida di fr. 30.- e agli interessi
di ritardo;
che a
valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la notifica di tassazione
21 aprile 2003 relativa all'imposta cantonale 1999-2000, il calcolo del
conguaglio dell'imposta comunale 1999, la diffida di pagamento del 15 settembre
2003 e il conteggio degli interessi di mora;
che il
convenuto si è opposto all'istanza sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica
di tassazione e neppure una richiesta di pagamento per l'imposta in discussione;
che con
sentenza 13 dicembre 2004 il Giudice di pace, accogliendo la contestazione del
convenuto, ha negato alla documentazione agli atti la qualifica di valido
titolo di rigetto dell'opposizione, ragione per la quale ha respinto l'istanza ponendo
la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di 10.- a carico della parte convenuta
con l'obbligo per quest'ultima versare alla controparte un'indennità di fr.
20.-;
che con
il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulando l'annullamento del dispositivo n. 2 concernente l'addebito
degli oneri processuali malgrado la reiezione dell'istanza;
che il
dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è indubbiamente frutto di una manifesta
svista da parte del primo giudice poiché dai considerandi della sentenza e dal
dispositivo n. 1 si evince la soccombenza dell'istante;
che, di
principio, gli oneri processuali e le ripetibili vanno a carico della parte soccombente
(art. 148 cpv. 1 CPC e 62 OTLEF), ovvero, in concreto, quella istante;
che il
ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. f
CPC (in relazione all'art. 340 lett. c CPC), può così essere accolto ai sensi
dell'art. 313bis CPC senza che sia necessaria la sua notifica alla controparte
per eventuali osservazioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis, m. 1);
che in
considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese di giustizia
mentre al ricorrente vengono riconosciute delle ripetibili da porre a carico
dello Stato del Cantone Ticino.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
Fatti
I. Il
ricorso per cassazione 30 dicembre 2004 di __________ RI 1 è accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 13 dicembre 2004 del
Giudice di pace del circolo di Lugano è annullato e sostituito dal seguente
giudicato:
2. La tassa di giustizia di fr. 20.- e le
spese di fr. 10.-, da anticipare come di rito dalla parte istante, rimangono a
suo carico con l'obbligo di rifondere al convenuto fr. 20.- a titolo di
indennità.
Considerandi
II. Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Lo Stato del Cantone
Ticino verserà al ricorrente fr. 80.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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