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Decisione

16.2005.5

rigetto definitivo - notifica di tassazione come titolo - errore nel dispositivo - addebito delle spese alla parte vincente

7 febbraio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

ricorso per cassazione 30 dicembre 2004 di __________ RI 1 è accolto.

Di

conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 13 dicembre 2004 del

Giudice di pace del circolo di Lugano è annullato e sostituito dal seguente

giudicato:

2. La tassa di giustizia di fr. 20.- e le

spese di fr. 10.-, da anticipare come di rito dalla parte istante, rimangono a

suo carico con l'obbligo di rifondere al convenuto fr. 20.- a titolo di

indennità.

Considerandi

II. Non

si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Lo Stato del Cantone

Ticino verserà al ricorrente fr. 80.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione:

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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