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Decisione

16.2005.51

lavoro - tredicesima - prova della pattuizione - convocazione parti a due dibattimenti finali non sanzionabile

12 agosto 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. In

merito alla pretesa violazione di norme di diritto procedurale, va rilevato che

la convocazione a un secondo dibattimento finale dopo lo scambio delle

conclusioni scritte 18 febbraio 2005, ancorché non previsto dall'ordinamento

processuale, non può essere sanzionato non avendo comportato alcun pregiudizio

per le parti, alle quali il Pretore ha garantito uguale possibilità di esprimersi

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 280, m. 8 e n. 772). Il primo giudice, tra

l'altro, ha rilevato che il secondo dibattimento finale del 24 marzo 2005 è

stato indetto a seguito della produzione da parte dell'istante della

documentazione relativa al pagamento della tredicesima. Il quesito di

sapere se questa documentazione fosse ammissibile o se con la sua assunzione il

Pretore abbia violato il principio inquisitorio "sociale" che regge la

procedura in materia di contratto di lavoro, può rimanere irrisolto, ritenuto

che questa documentazione si riferisce a un periodo durante il quale la

convenuta era assoggettata al CCL (1991-1999), mentre per il periodo che qui ci

interessa (2002) la CCL non era più applicabile, da qui l'irrilevanza dei doc.

Y1-Y16.

6. Nella

fattispecie non è più in discussione l'inapplicabilità del CCL al rapporto di

lavoro che vincolava le parti, mentre è contestata la conclusione del primo

giudice secondo la quale le risultanze istruttorie permetterebbero di ritenere

provata, sulla base del contratto individuale di lavoro, la pattuizione della

tredicesima.

Secondo

l'art. 322 cpv. 1 CO il datore deve pagare al lavoratore il salario convenuto o

d'uso, o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo. La

tredicesima mensilità, che corrisponde a un importo determinato e

incondizionato, ovvero indipendente dall’andamento degli affari della ditta,

dal rendimento o dal comportamento del dipendente, è una componente del salario

ordinario del lavoratore, la cui particolarità risiede nella modalità di

pagamento, che di regola viene differito alla fine dell’anno (Brühwiler,

Kommentar zum Einzelarbeistvertrag, 1996, 2.ed., n. 7 ad art. 322d CO;

Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 9 ad art. 322d CO; Rehbinder,

Berner Kommentar, 1985, n. 4 ad art. 322d CO). Il pagamento della tredicesima

non deriva dalla legge, ma deve essere pattuito tra le parti (Rehbinder, op.

cit., n. 5 ad art. 322d CO), ciò che può avvenire esplicitamente o per atti

concludenti, per esempio con il suo ripetuto, incondizionato pagamento (Rehbinder,

op. cit., n. 6 ad art. 322d CO). Essa è dovuta per tutta la durata del rapporto

di lavoro; quindi, in caso di cessazione anticipata del medesimo, il lavoratore

ha diritto al pagamento della tredicesima in proporzione (Streiff/von Kaenel,

op. cit., n. 11 ad art. 322d CO, n. 11; Rehbinder, op. cit., n. 11 ad

art. 322d CO; Brühwiler, ibidem). L'onere della prova in merito alla

pattuizione della tredicesima incombe al lavoratore

(Favre/Munoz/Tobler, Le

contrat de travail, Code Annoté, 2001, n. 1.5 ad art. 322d CO)

7. Nel caso concreto, esclusa come si è detto l'applicabilità del

CCL di categoria, occorre basarsi sul contratto individuale di lavoro che le

vincolava. In assenza di un testo scritto sono determinanti gli atti concludenti

intervenuti tra le parti, sennonché nel caso concreto, a differenza di quanto

emerso per altri dipendenti della convenuta, l'istante non ha prodotto nessun

documento dal quale poter dedurre un precedente pagamento della tredicesima e

tantomeno ha addotto di trovarsi nelle stesse identiche condizioni dei suoi

colleghi di lavoro (Rehbinder, op. cit., n. 9 ad art. 322d CO), non avendo in

particolare fornito una qualsiasi indicazione circa la durata del suo impiego

alle dipendenze della convenuta. Il solo fatto per la convenuta di aver ammesso

che da quando ho dato la disdetta all'AFRA ho pagato solo nel 2000 e nel

2001 la tredicesima con tanta fatica (cfr. doc. M), non giova all'istante visto

e considerato che, come si è detto, egli non ha provato un precedente pagamento

incondizionato della tredicesima. Di conseguenza, mancando la prova della pattuizione,

esplicita o per atti concludenti, della tredicesima, la relativa pretesa

dell'istante riferita al 2002 non può essere tutelata.

8. Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di

cassazione invocato ovvero l'arbitraria valutazione delle risultanze

istruttorie da parte del primo giudice, deve essere accolto. In considerazione

dell'esito del gravame si può prescindere dal verificare l'ulteriore censura

ricorsuale secondo la quale il pagamento ad alcuni dipendenti della tredicesima

relativa al 2001 sarebbe stato viziato da errore essenziale ai sensi dell'art.

24 CO.

Accogliendo

il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,

si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente

reiezione dell'istanza.

9. Non

si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, mentre le ripetibili

seguono la soccombenza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 417 lett. e) CPC

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 25 aprile 2005 di RI 1 è accolto.

Di conseguenza

la sentenza 13 aprile 2005 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord,

inc. DI.2004.147, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.

L'istanza è respinta.

2. Non

si prelevano spese né tasse. L'istante rifonderà alla

convenuta fr. 150.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Il

presente giudizio è esente da tasse e spese. CO 1 verserà alla ricorrente fr. 100.–

a titolo di ripetibili per questa sede ricorsuale.

III. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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