16.2005.53
lavoro - tredicesima - prova della pattuizione - precedente pagamento incondizionato quale prova sufficiente della pattuizione della tredicesima - convocazione parti a due dibattimenti finali non sanz
12 agosto 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.53
Data decisione, Autorità:
12.08.2005, CCC
Titolo:
lavoro - tredicesima - prova della pattuizione - precedente pagamento incondizionato quale prova sufficiente della pattuizione della tredicesima - convocazione parti a due dibattimenti finali non sanzionabile - errore essenziale
ERRORE
SALARIO
art. 24 CO
art. 322 cpv. 1 CO
art. 322d CO
art. 280 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.53
Lugano
12 agosto
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25
aprile 2005 presentato da
RI 1
patr. dall' RA
1
contro
la sentenza 13 aprile 2005 del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio nord, nella procedura in materia di contratto di
lavoro (inc. n. DI.2004.149) promossa con istanza 15 ottobre 2004 da
CO 1
rappr. dall'RA 2
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.
2'945.55 oltre interessi a titolo di tredicesima mensilità, domanda accolta dal
giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
1. CO
1 ha lavorato alle dipendenze della RI 1 di __________ fino al 30 settembre
2003. Con istanza 15 ottobre 2004 la lavoratrice ha convenuto la ex datrice di
lavoro davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere il
pagamento di fr. 2'945.55 rivendicati a titolo di tredicesima mensilità per il
2002 e il 2003. Dopo avere in un primo tempo fondato la sua rivendicazione
sull'art. 12 del Contratto collettivo di lavoro per l'industria e
l'abbigliamento (in seguito: CCL) ritenendo tale normativa applicabile al
rapporto di lavoro con la convenuta, l'istante, preso atto che la convenuta non
era più assoggettata al menzionato contratto collettivo, ha successivamente
basato la sua pretesa sul contratto individuale di lavoro. RI 1, dopo aver
appreso di non essere assoggettata al CCL di categoria dal 1° gennaio 2000,
data per la quale ha notificato la disdetta all'Associazione fabbricanti del
ramo abbigliamento del Cantone Ticino (AFRA), si è opposta all'istanza, non
avendo mai pattuito con la lavoratrice il pagamento della tredicesima, il
versamento effettuato per il 2001 non potendo essere considerato siccome inficiato
da errore essenziale avendo a torto ritenuto vincolante il CCL.
Considerandi
2.
Con
sentenza 13 aprile 2005 il Pretore, accertata l'inapplicabilità del CCL al
contratto di lavoro che vincolava le parti e basandosi sulla documentazione
agli atti compresi i doc. Y1-Y16 prodotti dall'istante prima del dibattimento
finale del 24 marzo 2005, ha integralmente accolto l'istanza ritenendo pattuita
tra le parti la tredicesima mensilità anche per il 2002 e il 2003.
3.
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 4 maggio 2005, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
chiedendone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327.
lett. g CPC. Essa rimprovera innanzi tutto al primo giudice la violazione
di norme di diritto procedurale, avendo questi proceduto alla convocazione
delle parti a un secondo dibattimento finale dopo la presentazione delle
conclusioni scritte, ammettendo in quella sede la produzione di nuovi documenti
da parte dell'istante, in contrasto con lo scopo di quel dibattimento finale
che doveva essere quello di garantire alle parti il loro diritto di essere
sentite unicamente con riferimento all'assunzione agli atti di un altro documento.
Nel merito la ricorrente rimprovera al Pretore di aver ritenuto provata
nell'ambito del contratto individuale di lavoro la pattuizione della
tredicesima, che essa ha in precedenza pagato solo perché riteneva a torto di
essere vincolata dal CCL, ciò che concretizza un caso di errore essenziale
senza il quale non avrebbe mai proceduto al pagamento di questa mensilità.
Con
osservazioni 13 maggio 2005 la controparte postula la reiezione del ricorso.
4.
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid.
5a).
5.
In
merito alla pretesa violazione di norme di diritto procedurale, va rilevato che
la convocazione a un secondo dibattimento finale dopo lo scambio delle
conclusioni scritte 18 febbraio 2005, ancorché non previsto dall'ordinamento
processuale, non può essere sanzionato non avendo comportato alcun pregiudizio
per le parti, alle quali il Pretore ha garantito uguale possibilità di esprimersi
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 280, m. 8 e n. 772). Il primo giudice, tra
l'altro, ha rilevato che il secondo dibattimento finale del 24 marzo 2005 è
stato indetto a seguito della produzione da parte dell'istante della
documentazione relativa al pagamento della tredicesima. Il quesito di
sapere se questa documentazione fosse ammissibile o se con la sua assunzione il
Pretore abbia violato il principio inquisitorio "sociale" che regge
la procedura in materia di contratto di lavoro, può rimanere irrisolto.
Quand'anche si prescindesse da questi documenti, come si dirà in seguito, agli
atti vi sono altre e sufficienti prove che permettono di non considerare
arbitraria la conclusione del primo giudice.
6.
Nella
fattispecie non è più in discussione l'inapplicabilità del CCL al rapporto di
lavoro che vincolava le parti, mentre è contestata la conclusione del primo
giudice secondo la quale le risultanze istruttorie permetterebbero di ritenere
provata, sulla base del contratto individuale di lavoro, la pattuizione della
tredicesima.
Secondo
l'art. 322 cpv. 1 CO il datore deve pagare al lavoratore il salario convenuto o
d'uso, o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo. La
tredicesima mensilità, che corrisponde a un importo determinato e
incondizionato, ovvero indipendente dall’andamento degli affari della ditta,
dal rendimento o dal comportamento del dipendente, è una componente del salario
ordinario del lavoratore, la cui particolarità risiede nella modalità di
pagamento, che di regola viene differito alla fine dell’anno (Brühwiler, Kommentar
zum Einzelarbeistvertrag, 1996, 2.ed., n. 7 ad art. 322d CO; Streiff/von Kaenel,
Arbeitsvertrag, 1992, n. 9 ad art. 322d CO; Rehbinder, Berner Kommentar, 1985,
n. 4 ad art. 322d CO). Il pagamento della tredicesima non deriva dalla legge,
ma deve essere pattuito tra le parti (Rehbinder, op. cit., n. 5 ad art. 322d
CO), ciò che può avvenire esplicitamente o per atti concludenti, per esempio
con il suo ripetuto, incondizionato pagamento (Rehbinder, op. cit., n. 6 ad
art. 322d CO). Essa è dovuta per tutta la durata del rapporto di lavoro;
quindi, in caso di cessazione anticipata del medesimo, il lavoratore ha diritto
al pagamento della tredicesima in proporzione (Streiff/von Kaenel, op. cit., n.
11.
ad art. 322d CO, n. 11; Rehbinder, op. cit., n. 11 ad art. 322d CO; Brühwiler,
ibidem).
7.
Nel caso concreto, esclusa come si è detto l'applicabilità del
CCL di categoria, occorre basarsi sul contratto individuale di lavoro che le
vincolava. In assenza di un testo scritto sono determinanti gli atti
concludenti intervenuti tra le parti, in particolare il fatto per la convenuta
di aver ammesso che da quando ho dato la disdetta all'AFRA ho pagato solo
nel 2000 e nel 2001 la tredicesima con tanta fatica (cfr. doc. O).
L'avvenuto precedente pagamento incondizionato della tredicesima (cfr. doc. N5,
N8 e N10) basta per non considerare arbitraria la conclusione del primo giudice
secondo il quale l'istante poteva attendersi al pagamento della tredicesima
anche per il 2002 e il 2003. La sentenza non è neppure arbitraria nella misura
in cui esclude che il precedente pagamento della tredicesima sia stato viziato
da errore essenziale ai sensi dell'art. 24 CO, fattispecie che in generale è
data quando concerne una determinata condizione di fatto che la parte in errore
soggettivamente considerava come necessario elemento del contratto secondo la
buona fede nei rapporti in affari, e la cui importanza è riconoscibile anche
dal profilo oggettivo (art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO; Thévenoz/Werro, Commentaire romand
du Code des obligations I, 2003, n. 9 e 32 ad art. 24), errore che la ricorrente
individua nella sua errata convinzione di essere vincolata dal CCL, che al suo
art. 12 prevede il pagamento della tredicesima (doc. B). Infatti, se è vero che
dai doc. D-G si evince che la convenuta era effettivamente convinta di essere
vincolata dal CCL di categoria, è altrettanto vero che con un minimo di diligenza
essa avrebbe dovuto avvedersi dell'inapplicabilità del medesimo dal 1° gennaio
2000, avendo essa notificato la disdetta all'AFRA il 14 settembre 1999 per il
successivo 31 dicembre (cfr. doc. rich. II e art. 1 CCL), ragione per la quale
essa non può ora prevalersi dell'errore essenziale per sottrarsi al pagamento
della tredicesima per il 2002 e il 2003.
8.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere respinto con il carico delle ripetibili alla
parte soccombente.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 417 lett. e) CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 25 aprile 2005 di RI 1 è respinto.
2.
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. RI 1 verserà alla resistente fr. 100.–
a titolo di ripetibili per questa sede ricorsuale.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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