16.2005.54
lavoro - tredicesima - prova della pattuizione - convocazione parti a due dibattimenti finali non sanzionabile
12 agosto 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2005.54
Data decisione, Autorità:
12.08.2005, CCC
Titolo:
lavoro - tredicesima - prova della pattuizione - convocazione parti a due dibattimenti finali non sanzionabile
SALARIO
art. 322 cpv. 1 CO
art. 322d CO
art. 280 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.54
Lugano
12 agosto
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25
aprile 2005 presentato da
RI 1
patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 13 aprile 2005 del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord, nella procedura in materia di contratto di lavoro
(inc. n. DI.2004.150) promossa con istanza 15 ottobre 2004 da
CO 1
rappr. dall'RA 2
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.
1'725.95 oltre interessi a titolo di tredicesima mensilità, domanda in seguito
ridotta a fr. 1'317.95 e così accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
1. CO
1 ha lavorato alle dipendenze della RI 1 di __________ fino al 31 gennaio 2003.
Con istanza 15 ottobre 2004 la lavoratrice ha convenuto la ex datrice di lavoro
davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere il
pagamento di fr. 1'725.95, in seguito ridotti a fr. 1'317.95, rivendicati a
titolo di tredicesima mensilità per il 2002 e il 2003. Dopo avere in un primo
tempo fondato la sua rivendicazione sull'art. 12 del Contratto collettivo di
lavoro per l'industria e l'abbigliamento (in seguito: CCL) ritenendo tale
normativa applicabile al rapporto di lavoro con la convenuta, l'istante, preso
atto che la convenuta non era più assoggettata al menzionato contratto
collettivo, ha successivamente basato la sua pretesa sul contratto individuale
di lavoro. RI 1, dopo aver appreso di non essere assoggettata al CCL di categoria
dal 1° gennaio 2000, data per la quale ha notificato la disdetta all'Associazione
fabbricanti del ramo abbigliamento del Cantone Ticino (AFRA), si è opposta all'istanza,
non avendo mai pattuito con la lavoratrice il pagamento della tredicesima, tredicesima
peraltro mai versata in precedenza.
2. Con
sentenza 13 aprile 2005 il Pretore, accertata l'inapplicabilità del CCL al
contratto di lavoro che vincolava le parti e basandosi sulla documentazione
agli atti compresi i doc. Y1-Y16 prodotti dall'istante prima del dibattimento
finale del 24 marzo 2005, ha integralmente accolto l'istanza ritenendo pattuita
tra le parti la tredicesima mensilità anche per il 2002 e il 2003.
3. Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 4 maggio 2005, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
chiedendone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Essa rimprovera innanzi tutto al primo giudice la violazione
di norme di diritto procedurale, avendo questi proceduto alla convocazione delle
parti a un secondo dibattimento finale dopo la presentazione delle conclusioni
scritte, ammettendo in quella sede la produzione di nuovi documenti da parte
dell'istante, in contrasto con lo scopo di quel dibattimento finale che doveva
essere quello di garantire alle parti il loro diritto di essere sentite
unicamente con riferimento all'assunzione agli atti di un altro documento. Nel
merito la ricorrente rimprovera al Pretore di aver ritenuto provata nell'ambito
del contratto individuale di lavoro la pattuizione della tredicesima, che essa
ha in precedenza pagato ad alcuni dipendenti, ma non all'istante, solo perché
riteneva a torto di essere vincolata dal CCL, ciò che concretizza un caso di
errore essenziale senza il quale non avrebbe mai proceduto al pagamento di questa
mensilità.
Con
osservazioni 13 maggio 2005 la controparte postula la reiezione del ricorso.
4. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. In
merito alla pretesa violazione di norme di diritto procedurale, va rilevato che
la convocazione a un secondo dibattimento finale dopo lo scambio delle
conclusioni scritte 18 febbraio 2005, ancorché non previsto dall'ordinamento
processuale, non può essere sanzionato non avendo comportato alcun pregiudizio
per le parti, alle quali il Pretore ha garantito uguale possibilità di esprimersi
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 280, m. 8 e n. 772). Il primo giudice, tra
l'altro, ha rilevato che il secondo dibattimento finale del 24 marzo 2005 è
stato indetto a seguito della produzione da parte dell'istante della
documentazione relativa al pagamento della tredicesima. Il quesito di
sapere se questa documentazione fosse ammissibile o se con la sua assunzione il
Pretore abbia violato il principio inquisitorio "sociale" che regge
la procedura in materia di contratto di lavoro, può rimanere irrisolto,
ritenuto che questa documentazione si riferisce a un periodo durante il quale
la convenuta era assoggettata al CCL (1991-1999), mentre per il periodo che qui
ci interessa (2002 e 2003) la CCL non era più applicabile, da qui l'irrilevanza
dei doc. Y1-Y16.
6. Nella
fattispecie non è più in discussione l'inapplicabilità del CCL al rapporto di
lavoro che vincolava le parti, mentre è contestata la conclusione del primo
giudice secondo la quale le risultanze istruttorie permetterebbero di ritenere
provata, sulla base del contratto individuale di lavoro, la pattuizione della
tredicesima.
Secondo
l'art. 322 cpv. 1 CO il datore deve pagare al lavoratore il salario convenuto o
d'uso, o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo. La
tredicesima mensilità, che corrisponde a un importo determinato e
incondizionato, ovvero indipendente dall’andamento degli affari della ditta,
dal rendimento o dal comportamento del dipendente, è una componente del salario
ordinario del lavoratore, la cui particolarità risiede nella modalità di
pagamento, che di regola viene differito alla fine dell’anno (Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeistvertrag, 1996, 2.ed., n. 7 ad art. 322d CO;
Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 9 ad art. 322d CO; Rehbinder,
Berner Kommentar, 1985, n. 4 ad art. 322d CO). Il pagamento della tredicesima
non deriva dalla legge, ma deve essere pattuito tra le parti (Rehbinder, op.
cit., n. 5 ad art. 322d CO), ciò che può avvenire esplicitamente o per atti
concludenti, per esempio con il suo ripetuto, incondizionato pagamento (Rehbinder,
op. cit., n. 6 ad art. 322d CO). Essa è dovuta per tutta la durata del rapporto
di lavoro; quindi, in caso di cessazione anticipata del medesimo, il lavoratore
ha diritto al pagamento della tredicesima in proporzione (Streiff/von Kaenel,
op. cit., n. 11 ad art. 322d CO, n. 11; Rehbinder, op. cit., n. 11 ad
art. 322d CO; Brühwiler, ibidem). L'onere della prova in merito alla
pattuizione della tredicesima incombe al lavoratore
(Favre/Munoz/Tobler, Le
contrat de travail, Code Annoté, 2001, n. 1.5 ad art. 322d CO)
7. Nel caso concreto, esclusa come si è detto l'applicabilità del
CCL di categoria, occorre basarsi sul contratto individuale di lavoro che le
vincolava. In assenza di un testo scritto sono determinanti gli atti
concludenti intervenuti tra le parti, sennonché nel caso concreto, a differenza
di quanto emerso per altri dipendenti della convenuta, l'istante non ha
prodotto nessun documento dal quale poter dedurre un precedente pagamento della
tredicesima e tantomeno ha addotto di trovarsi nelle stesse identiche condizioni
dei suoi colleghi di lavoro (Rehbinder, op. cit., n. 9 ad art. 322d CO), non
avendo in particolare fornito una qualsiasi indicazione circa la durata del suo
impiego alle dipendenze della convenuta. Il solo fatto per la convenuta di aver
ammesso che da quando ho dato la disdetta all'AFRA ho pagato solo nel 2000 e
nel 2001 la tredicesima con tanta fatica (cfr. doc. O), non giova
all'istante visto e considerato che, come si è detto, ella non ha provato un
precedente pagamento incondizionato della tredicesima. Di conseguenza, mancando
la prova della pattuizione, esplicita o per atti concludenti, della
tredicesima, la relativa pretesa dell'istante riferita al 2002 e 2003 non può
essere tutelata.
8. Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato ovvero l'arbitraria valutazione delle risultanze
istruttorie da parte del primo giudice, deve essere accolto. In considerazione
dell'esito del gravame si può prescindere dal verificare l'ulteriore censura
ricorsuale secondo la quale il pagamento ad alcuni dipendenti della tredicesima
relativa al 2001 sarebbe stato viziato da errore essenziale ai sensi dell'art.
24 CO.
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente
reiezione dell'istanza.
9. Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, mentre le ripetibili
seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 417 lett. e) CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 25 aprile 2005 di RI 1 è accolto.
Di conseguenza
la sentenza 13 aprile 2005 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord,
inc. __________, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1.
L'istanza è respinta.
2. Non
si prelevano spese né tasse. L'istante rifonderà alla
convenuta fr. 150.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. CO 1 verserà alla ricorrente fr. 100.–
a titolo di ripetibili per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione:
-;
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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