Lexipedia

Decisione

16.2005.57

rigetto provvisorio - eccezione di non ritorno a miglior fortuna deve risultare dal PE - diritto di essere sentito - domanda di rinvio dell'udienza respinta - impegno professionale preso in precedenza

11 maggio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.57

Data decisione, Autorità:

11.05.2005, CCC

Titolo:

rigetto provvisorio - eccezione di non ritorno a miglior fortuna deve risultare dal PE - diritto di essere sentito - domanda di rinvio dell'udienza respinta - impegno professionale preso in precedenza non ritenuto causa grave per giustificare rinvio

RINVIO DELL'UDIENZA

art. 29 cpv. 2 COST

art. 136 CPC-TI

art. 327 let. e CPC-TI

art. 75 cpv. 2 LEF

art. 265a LEF

Incarto n.

16.2005.57

Lugano

11 maggio

2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30

aprile 2005 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 22 aprile 2005 del Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n.

EF.2005.133) promossa con istanza 14 gennaio 2005 da

CO 1

con la

quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione

interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta

dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 14 gennaio 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione

interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso

di fr. 2'258.30 oltre accessori, rivendicati quale scoperto sull'utilizzo della

carta Visa di cui era titolare il convenuto;

che a

valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto l'attestato di

carenza di beni in seguito a fallimento del 3 giugno 1997;

che con

sentenza 22 aprile 2005 il pretore, accertata la presenza di un valido riconoscimento

di debito nella documentazione prodotta dall'istante alla quale il convenuto,

assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto

l'istanza;

che con

il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett.

e) CPC; il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per

la decisione del primo giudice di respingere la sua domanda di rinvio dell'udienza

di contraddittorio dallo stesso formulata siccome impedito di parteciparvi per impegni

professionali presi precedentemente;

Considerandi

che

giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che sanziona la violazione del diritto

di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice

di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in

grado di far valere le proprie ragioni;

che

una parte impedita di partecipare all'udienza per motivi gravi - quali

malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la comparsa

davanti a un tribunale – può chiederne al giudice il rinvio (art. 136 cpv. 1

CPC);

che

come si evince dall'art. 136 cpv. 2 CPC, secondo il quale il giudice respinge

la domanda di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o

incompatibile con le necessità del proseguimento del processo, l'aggiornamento di

un’udienza è una facoltà riservata al giudice il cui rifiuto non può costituire

violazione del diritto di essere sentito della parte, salvo casi eccezionali

non dati in concreto;

che

infatti l'impedimento addotto dal ricorrente, ossia gli impegni

professionali presi precedentemente, oltre a non essere stato comprovato

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 136, m. 6), non rientra neppure tra i motivi

gravi previsti dall'ordinamento processuale, ciò che di per sé già esclude

qualsiasi arbitrio nella decisione del primo giudice di respingere la sua domanda

di rinvio dell'udienza;

che,

per altro, decisione è stata comunicata tempestivamente al ricorrente sicché

questi avrebbe potuto organizzarsi in modo da assicurare la propria presenza al

contraddittorio o farsi validamente rappresentare;

che

pertanto la reiezione della domanda di rinvio dell'udienza fissata per il 22

aprile 2005, siccome conforme all’art. 136 cpv. 2 CPC, non costituisce

violazione del diritto di essere sentito del ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost) e

non può quindi comportare la cassazione della sentenza impugnata;

che,

a titolo abbondanziale, con riferimento alla doglianza del ricorrente secondo

il quale egli avrebbe voluto partecipare al contraddittorio per produrre la

documentazione atta a comprovare di non essere ritornato a miglior fortuna, va

rilevato che simile eccezione doveva essere dichiarata esplicitamente

nell'opposizione al PE (art. 265a LEF) ciò che in concreto il ricorrente non ha

espresso (cfr. PE n. __________ dell'UE di Lugano);

che

in tali circostanze si può ritenere che egli vi abbia rinunciato (art. 75 cpv.

2.

LEF), per cui l'eccezione non poteva più essere sollevata davanti al pretore;

che

giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni,

qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che

le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica

di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato.

Motivi

per i quali,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso

per cassazione 30 aprile 2005 di __________ è respinto.

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico

del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster