16.2005.57
rigetto provvisorio - eccezione di non ritorno a miglior fortuna deve risultare dal PE - diritto di essere sentito - domanda di rinvio dell'udienza respinta - impegno professionale preso in precedenza
11 maggio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.57
Data decisione, Autorità:
11.05.2005, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - eccezione di non ritorno a miglior fortuna deve risultare dal PE - diritto di essere sentito - domanda di rinvio dell'udienza respinta - impegno professionale preso in precedenza non ritenuto causa grave per giustificare rinvio
RINVIO DELL'UDIENZA
art. 29 cpv. 2 COST
art. 136 CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
art. 75 cpv. 2 LEF
art. 265a LEF
Incarto n.
16.2005.57
Lugano
11 maggio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30
aprile 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 22 aprile 2005 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n.
EF.2005.133) promossa con istanza 14 gennaio 2005 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta
dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 14 gennaio 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso
di fr. 2'258.30 oltre accessori, rivendicati quale scoperto sull'utilizzo della
carta Visa di cui era titolare il convenuto;
che a
valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto l'attestato di
carenza di beni in seguito a fallimento del 3 giugno 1997;
che con
sentenza 22 aprile 2005 il pretore, accertata la presenza di un valido riconoscimento
di debito nella documentazione prodotta dall'istante alla quale il convenuto,
assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto
l'istanza;
che con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett.
e) CPC; il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per
la decisione del primo giudice di respingere la sua domanda di rinvio dell'udienza
di contraddittorio dallo stesso formulata siccome impedito di parteciparvi per impegni
professionali presi precedentemente;
Considerandi
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che sanziona la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice
di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in
grado di far valere le proprie ragioni;
che
una parte impedita di partecipare all'udienza per motivi gravi - quali
malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la comparsa
davanti a un tribunale – può chiederne al giudice il rinvio (art. 136 cpv. 1
CPC);
che
come si evince dall'art. 136 cpv. 2 CPC, secondo il quale il giudice respinge
la domanda di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o
incompatibile con le necessità del proseguimento del processo, l'aggiornamento di
un’udienza è una facoltà riservata al giudice il cui rifiuto non può costituire
violazione del diritto di essere sentito della parte, salvo casi eccezionali
non dati in concreto;
che
infatti l'impedimento addotto dal ricorrente, ossia gli impegni
professionali presi precedentemente, oltre a non essere stato comprovato
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 136, m. 6), non rientra neppure tra i motivi
gravi previsti dall'ordinamento processuale, ciò che di per sé già esclude
qualsiasi arbitrio nella decisione del primo giudice di respingere la sua domanda
di rinvio dell'udienza;
che,
per altro, decisione è stata comunicata tempestivamente al ricorrente sicché
questi avrebbe potuto organizzarsi in modo da assicurare la propria presenza al
contraddittorio o farsi validamente rappresentare;
che
pertanto la reiezione della domanda di rinvio dell'udienza fissata per il 22
aprile 2005, siccome conforme all’art. 136 cpv. 2 CPC, non costituisce
violazione del diritto di essere sentito del ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost) e
non può quindi comportare la cassazione della sentenza impugnata;
che,
a titolo abbondanziale, con riferimento alla doglianza del ricorrente secondo
il quale egli avrebbe voluto partecipare al contraddittorio per produrre la
documentazione atta a comprovare di non essere ritornato a miglior fortuna, va
rilevato che simile eccezione doveva essere dichiarata esplicitamente
nell'opposizione al PE (art. 265a LEF) ciò che in concreto il ricorrente non ha
espresso (cfr. PE n. __________ dell'UE di Lugano);
che
in tali circostanze si può ritenere che egli vi abbia rinunciato (art. 75 cpv.
2.
LEF), per cui l'eccezione non poteva più essere sollevata davanti al pretore;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni,
qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica
di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 30 aprile 2005 di __________ è respinto.
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico
del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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