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Decisione

16.2005.58

richiesta pagamento prestazioni dentista - verifica fattura - problema del segreto professionale - autorizzazione paziente o commissione di vigilanza sanitaria - torto morale - presupposti

13 dicembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. L'art.

8 CC regola la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le

conseguenze dell'assenza di ogni prova (DTF 130 III 321 consid. 3.1 pag. 323;

sentenza del Tribunale federale 4C.408/2004 del 18 marzo 2005). Secondo questo

disposto chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui

asserita, deve fornirne la prova, ritenuto che la mancata

prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a

decidere in sfavore di chi ne sostiene l’esistenza (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). Nel caso specifico di una pretesa creditoria basata su di un

contratto, spetta alla parte istante provare l'esistenza e il contenuto della

pattuizione, così da poterne dedurre l’obbligo di pagamento a carico della

parte convenuta (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 183 CPC, m. 36).

6. Nella fattispecie la convenuta non nega di essere stata curata dall'istante

tra il 24 agosto e il 21 dicembre 2001, ma contesta l'effettiva esecuzione di

tutte le prestazioni fatturate dal dentista. A fronte di simile contestazione incombeva

a quest'ultimo l'onere di provare la loro esecuzione, al quale ha fatto solo

parzialmente fronte. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo

giudice, il fatto di non aver potuto consultare la cartella clinica della paziente

non è rilevante, e comunque non tale da rovesciare l'onere probatorio anche

perché l'istante aveva precisato di poter dimostrare la sua pretesa a prescindere

da questo documento con l'audizione di alcuni testi (cfr. punto 4 istanza),

prova alla quale ha però successivamente rinunciato. A sostegno della sua pretesa

l'istante ha prodotto, oltre al preventivo di spesa 30 maggio 2001 sottoscritto

per accettazione dalla convenuta (doc. A), la fattura 16 dicembre 2002 con

allegato un dettaglio di prestazioni effettuate dal 24 agosto al 21 dicembre

2001 (doc. B), e l'avviso 20 gennaio 2004 della Commissione di vigilanza sanitaria

(doc. C). Da questo documento si evince che l'opera fornita (ponte) è stata

effettuata a regola d'arte e che la paziente è stata debitamente informata

sulla diagnosi e le cure necessarie. In merito alle prestazioni fatturate

dall'istante, la Commissione di vigilanza ha accertato che la visita del 30

maggio 2001 non trova riscontro nella cartella clinica della convenuta. Se non

che tale visita non è oggetto dell'odierna pretesa dell'istante riferita a

prestazioni effettuate dal 24 agosto al 21 dicembre 2001, le posizioni 4065 (1 volta

x fr. 44.-), 4075 (1 volta x fr. 44.-) e 4090 (2 volte x fr. 48.-) non sono

fatturabili siccome già comprese in altre posizioni, le posizioni 4543 (1 volta

x fr. 208.-), 4580 (1 volta x fr. 22.-) e 4581 (1 volta x fr. 18.-) non possono

essere considerate siccome non trovano riscontro nella cartella clinica così

come le prestazioni che l'istante sostiene aver eseguito il 3 ottobre 2001 (posizione

M4013, ci si attiene ai fr. 100.- indicati dalla convenuta nel suo doc. 1

poiché il calcolo effettuato da questa Camera sulla base del tariffario

pubblicato dalla Società svizzera di Odontologia e Stomatologia nel sito www.sso.ch risulta superiore), il 14 dicembre

2001 (posizione 4065:1 volta x fr. 44.-; posizione 4535: 1 volta x fr. 140.-

punti proposti da 30 a 40, media utilizzata di 35 punti; posizione 4543: 1

volta x fr. 208.- punti proposti da 44 a 60, media utilizzata di 52 punti;

posizione 4580: 2 volte x fr. 22.-, posizione 4581: 2 volte x fr. 18.-), e il 21

dicembre 2001 (posizione 4543: 1 volta x fr. 208.-; posizione 4580: 1 volta x

fr. 22.-). Tutte queste prestazioni, per un costo complessivo di fr. 1'234.-,

non possono essere riconosciute all'istante siccome non comprovate, così come la

spesa di fr. 1'781.80 per spese di laboratorio e della quale non vi è nessun

riscontro negli atti processuali. Così stando le cose, avendo l'istante

comprovato la sua pretesa limitatamente all'importo di fr. 3'532.- (dal totale

delle prestazioni di fr. 4766.- deve essere dedotto l'importo di fr. 1'234.-),

dovendosi tener conto degli acconti di fr. 4'600.- versati dalla convenuta

(cfr. doc. B), si ha che la pretesa dalla stessa fatta valere in via riconvenzionale

e tendente alla restituzione di fr. 1'068.- pagati in eccedenza, deve trovare

accoglimento.

7. Per

quanto concerne la domanda riconvenzionale della convenuta, fondata sul torto

morale che essa sostiene di aver subito per la lesione dei suoi diritti della

personalità, consistente nella divulgazione, da parte dell’istante, di dati

degni di protezione, come correttamente concluso dal primo giudice la convenuta

non ha provato i presupposti dell'art. 49 CO. Questa norma attribuisce a chi è leso illecitamente nella sua personalità il

diritto ad un risarcimento per torto morale quando ciò si giustifichi in

considerazione della speciale gravità dell’offesa subita e se il pregiudizio

che ne è derivato non è stato riparato in altro modo. Affinché la vittima possa

pretendere un’indennità per torto morale occorre che l’oggettiva gravità della

lesione sia da lei sentita come una sofferenza morale (Brehm, Berner Kommentar, n. 30 ad art. 49 CO). Il Tribunale

federale ha stabilito che per suffragare una pretesa a titolo di torto morale

la parte lesa deve provare le circostanze soggettive dalle quali si può dedurre,

dalla grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale; non è

sufficiente invece che in base alla comune esperienza una violazione della

personalità possa comportare una certa sofferenza (DTF 120 II 98 consid. 2b; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 1995, n. 603). La prova di una sofferenza morale è invero difficilmente

dimostrabile (SJ 1995 352), ma ciò non dispensa il richiedente dall’addurre e

circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 98 consid. 2b), ciò che la convenuta

non ha fatto. Di conseguenza, la conclusione del primo giudice non appare, su questo punto, arbitraria.

8. Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di

cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione

delle prove da parte del primo giudice, deve essere parzialmente accolto.

Accogliendo,

ancorché parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione

dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa

Camera, con la conseguente integrale reiezione della domanda principale e

parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, limitatamente all'importo

di fr. 1'068.- oltre interessi del 5% a far tempo dalla data del presente

giudizio.

Tasse e

spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC) che per l'azione principale è

interamente a carico dell'istante mentre per la domanda riconvenzionale deve essere

suddivisa in ragione di ½ a carico di ciascuna delle parti compensate le ripetibili.

Le spese di questa sede devono invece essere suddivise in ragione dei ¾ a carico

dell'istante e ¼ a carico della convenuta.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

I. Il

ricorso per cassazione 21 aprile 2005 di RI 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 4 aprile 2005 del Giudice di pace del Circolo di Vezia

è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.

L'istanza 31 marzo 2004 del dott. CO 1 è respinta.

2.

La tassa di giustizia e le spese, ammontanti come a bolletta rispettivamente a

fr. 200.- e a fr. 20.-, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo

carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 200.- a titolo di

indennità.

3.

La domanda riconvenzionale di RI 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza il

dott. CO 1 è condannato a versare a RI 1 l'importo di fr. 1'068.- oltre interessi del 5% dalla data del presente giudizio.

4.

Le spese dell'azione riconvenzionale, per complessivi fr. 120.-, sono poste a carico

delle parti in ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili.

Considerandi

II. Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dalla

ricorrente, rimangono a suo carico per ¼ mentre la rimanenza deve essere posta

a carico del dott. CO 1 il quale rifonderà alla ricorrente fr. 100.- a valere

quale indennità ridotta.

III. Intimazione:

- Savosa;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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