16.2005.60
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21 novembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2005.60
Data decisione, Autorità:
21.11.2005, CCC
Titolo:
compravendita - diritto di essere sentito - invio citazione per lettera semplice - prova dell'invio - interrogatorio formale amministratore unico della parte - modalità per procedere all'assunzione della prova - rappresentanza processuale dinanzi a giudice di pace - ripetibili a carico dello Stato
CITAZIONE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
INTERROGATORIO FORMALE
NOTIFICA IRREGOLARE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 64a cpv. 3 CPC-TI
art. 120 CPC-TI
art. 271 CPC-TI
art. 301 CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2005.60
Lugano
21 novembre
2005/bd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25
aprile 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 18 aprile 2005 del Giudice di pace del
circolo del Ticino nella causa civile inappellabile (inc. n. 508/05) promossa
con istanza 8 febbraio 2005 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'826.45 oltre interessi e il rigetto
in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di
Bellinzona, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 8 febbraio 2005 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo
del Ticino per ottenere il pagamento di fr. 1'826.45 rivendicati a saldo di
quattro fatture emesse tra il 7 gennaio e il 20 febbraio 2004 per la fornitura
di vino al Ristorante __________ di __________ __________ gestito da quest'ultima;
che all'udienza
del 21 febbraio 2005 la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando
di avere uno scoperto nei confronti del fornitore al quale sostiene di aver
saldato tutte le fatture mediante pagamenti in contanti al responsabile della
ditta, di cui ne ha chiesto la convocazione alla prossima udienza per
chiarire definitivamente la vertenza;
che
all'udienza dell'11 aprile 2005, indetta per procedere all'interrogatorio
formale (cfr. verbale), è comparsa solo la parte istante che si è
riconfermata nella propria pretesa;
che con
sentenza 18 aprile 2005 il Giudice di pace, accertata la mancata contestazione
della fornitura della merce fatturata e rimasto indimostrato l'integrale pagamento
delle fatture poste in esecuzione, ha accolto l'istanza;
che con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g)
dell'art. 327 CPC, dolendosi innanzitutto della lesione del suo diritto di
essere sentita per non aver ricevuto la citazione alla seconda udienza e contestando
la legittimazione alla rappresentanza processuale dell'istante mentre nel
merito rimprovera al primo giudice di aver ritenuto provata la pretesa di parte
istante;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di
essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di
pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado
di far valere le proprie ragioni;
che il diritto
di essere sentito comprende in primo luogo il diritto alla parola e la possibilità
di prendere posizione sulle argomentazioni e contestazioni sollevate dalla
controparte, ciò che presuppone evidentemente la possibilità per la parte di partecipare
alla trattazione della causa, ovvero che riceva regolarmente le convocazioni
alle udienze;
che in
concreto per quanto attiene alla mancata partecipazione all'udienza dell'11
aprile 2005, dall'incarto della Giudicatura di pace risulta che la citazione è
stata spedita per invio semplice e non raccomandato, sicché non vi à la prova
dell'effettivo invio della medesima da parte dell'autorità alla quale incombe
simile onere probatorio in caso di contestazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 120, m. 3 e 5);
che in
simili circostanze, non potendosi accertare la regolarità dell'invio della citazione,
la garanzia del diritto di essere sentito della ricorrente impone l'annullamento
della sentenza impugnata e il rinvio agli atti al primo giudice affinché
riprenda l'istruttoria della causa previa regolare riconvocazione delle parti;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che vista
l'offerta di interrogatorio formale dell'amministratore unico dell'istante presentata
dalla convenuta all'udienza del 21 febbraio 2005 il giudice avrebbe dovuto
procedere ai sensi degli art. 271 segg. CPC, ciò che non è stato il caso in
concreto, il giudice di pace non avendo assegnato alla parte convenuta un termine
per formulare le domande da proporre all'interrogato procedendo in seguito alla
convocazione del medesimo per l'interrogatorio;
che anche
la violazione di queste norme di procedura impone l'annullamento dell'udienza
dell'11 aprile 2005 e il rinvio degli atti al primo giudice affinché, come
detto, riprenda l'istruttoria procedendo all'interrogatorio formale di __________
__________;
__________ che, per quanto concerne
la legittimazione del rappresentante della parte istante, per le cause di
competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale
alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria
chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), sicché dinanzi a questo giudice
la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbali
del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo
solo il patrocinio di avvocati iscritti all'albo e di persone in possesso della
licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC), ciò che non è il caso
per la rappresentante dell'istante;
che alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato i titoli di cassazione
invocati, deve essere accolto;
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per
il presente giudizio mentre si giustifica di assegnare alla parte ricorrente un'indennità,
da porre a carico dello Stato del Cantone Ticino (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 148, m. 18 e 19).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 25 aprile 2005 di RI 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 aprile 2005 del Giudice di pace del
circolo del Ticino è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice per
nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Lo Stato del Cantone
Ticino verserà alla ricorrente fr. 50.- a titolo di indennità.
3. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.
Considerandi
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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