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Decisione

16.2005.61

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 gennaio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.61

Data decisione, Autorità:

03.01.2006, CCC

Titolo:

rigetto definitivo - diritto di essere sentito - notitica citazione - raccomandata notificata al domicilio - irrilevante per la decorrenza dei 7 giorni è l'ordine di trasmettere la corrispondenza altrove - anomalie nella notifica del PE da proporre con reclamo alla CEF

DIRITTO DI ESSERE SENTITO

NOTIFICAZIONE

art. 124 CPC-TI

art. 327 let. e CPC-TI

art. 17 LEF

art. 64 LEF

Incarto n.

16.2005.61

Lugano

3 gennaio

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25

aprile 2005 presentato da

RI 1

RI 2

RI 3

contro

la sentenza 13 aprile 2005 del Giudice di pace del

circolo di Balerna nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione

(inc. n. 107) promossa con istanza 17 febbraio 2005 dal

CO 1

rappr. dal

Municipio

con la quale l'istante

ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dai

convenuti ai PE n. __________,

__________ e __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda

accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli

atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che

con istanza 17 febbraio 2005 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva

delle opposizioni interposte da RI 1, RI 2 e RI 3 ai PE n. __________, __________

e __________ dell'UEF di Mendrisio, loro notificati nella loro qualità di

debitori solidali dell'importo di fr. 650.- rivendicato dall'istante a titolo

di tasse, spese e ripetibili poste a loro carico con sentenza 4 febbraio 2004

della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord, passata in giudicato, e

prodotta a valere quale titolo esecutivo;

che

con sentenza 13 aprile 2005 il Giudice di pace supplente del Circolo di Balerna,

accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione

prodotta dall'istante alla quale i convenuti, assenti dal contraddittorio, non

hanno opposto nessuna valida eccezione, ha accolto la domanda di rigetto

dell'opposizione formulata dall'istante;

che

con il presente tempestivo gravame __________, RI 2 e RI 3 sono insorti contro

il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di

cassazione di cui all'art. 327 lett. e CPC; i ricorrenti lamentano la lesione

del loro diritto di essere sentiti per non aver potuto partecipare al

contraddittorio avendo preso conoscenza della data dell'udienza quel giorno

medesimo, ciò che non ha permesso loro di sollevare l'eccezione di compensazione

con un loro credito nei confronti dell'istante e di eccepire la nullità

dell'istanza, essi si dolgono inoltre della notifica di tre diversi PE

nonostante gli stessi abbiano lo stesso domicilio;

che

con scritto 9 giugno 2005 la controparte ha rinunciato a formulare osservazioni

al ricorso;

che

giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto

di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice

di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in

grado di far valere le proprie ragioni;

che

nella fattispecie con separate ordinanze 30 marzo 2005, spedite mediante invii

raccomandati n. 98.__________, 98.__________ e 98.__________, il Giudice di

pace ha citato le parti all’udienza del 12 aprile 2005 per il contraddittorio;

che

le raccomandate destinate ai convenuti, spedite il 31 marzo 2005 e correttamente

pervenute al loro domicilio di __________ il 1° aprile 2005, sono state trasmesse,

per ordine dei destinatari, all'ufficio postale di __________ ove sono giunte

il 5 aprile 2005 e ritirate dai convenuti il successivo 12 aprile (cfr. timbri

postali a retro delle buste contenenti la citazione al contraddittorio);

che

in caso di invio raccomandato, come avvenuto per la citazione che ci occupa,

esso si reputa notificato al destinatario nel momento della consegna effettiva

oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta e

quindi viene messo nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario un avviso di ritiro, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso

l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 115 Ia 15 consid. 3a, 113 Ib 89 consid. 2b;

Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.

124, m. 1);

che

questo termine di giacenza di sette giorni decorre dall'arrivo dell'invio raccomandato

all'ufficio postale del destinatario (Sentenza del Tribunale federale H 338/00

del 13 febbraio 2001), in concreto a quello di Chiasso, domicilio dei convenuti;

che

irrilevante a questo proposito è l'ordine impartito dai convenuti all'ufficio

postale di __________ di rispedire la loro corrispondenza in altro luogo, lo

stesso non potendo comportare una deroga ai principi generali sull'intimazione

delle raccomandate (Cocchi/ Trezzini,

op. cit., ad art. 124, m. 8 e 10, n. 433 e App., ad art. 124, m. 19 e n. 239);

che

nella fattispecie l'ordinanza 30 marzo 2005 contenente la citazione all’udienza

del 12 aprile 2005, regolarmente notificata ai ricorrenti con invio

raccomandato 31 marzo 2005, è giunta al loro domicilio di __________ il 1°

aprile 2005, sicché il termine di giacenza di sette giorni decorre da questa

data e scade prima della data del contraddittorio;

che

pertanto l'assenza dei convenuti alla discussione dell'istanza, rispettivamente

la mancata contestazione dell'istanza, è imputabile ai medesimi, ciò che esclude

la lesione del loro diritto di essere sentiti;

che,

del resto, eventuali anomalie nella notifica del precetto esecutivo andavano se

del caso proposte mediante reclamo alla Camera di esecuzioni e fallimenti ai

sensi dell'art. 17 LEF, ritenuto in ogni caso che la notifica del PE a ogni

singolo debitore è conforme all'art. 64 LEF;

che,

, pure infondata è la pretesa nullità dell'istanza giacché, contrariamente a

quanto preteso dai ricorrenti, essa è sottoscritta da persone in tal senso

legittimate;

che

alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun

titolo di cassazione, in particolare quello di cui all'art. 327 lett. e CPC,

deve essere respinto;

che

le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica

di assegnare ripetibili alla parte istante che ha rinunciato a formulare

osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.

148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1.

Il ricorso per cassazione 25 aprile 2005 di RI 1, RI 2 e RI 3 è respinto.

Considerandi

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già

anticipate dai ricorrenti, rimangono in solido a loro carico. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- ;

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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