16.2005.61
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3 gennaio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.61
Data decisione, Autorità:
03.01.2006, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - diritto di essere sentito - notitica citazione - raccomandata notificata al domicilio - irrilevante per la decorrenza dei 7 giorni è l'ordine di trasmettere la corrispondenza altrove - anomalie nella notifica del PE da proporre con reclamo alla CEF
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
NOTIFICAZIONE
art. 124 CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
art. 17 LEF
art. 64 LEF
Incarto n.
16.2005.61
Lugano
3 gennaio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25
aprile 2005 presentato da
RI 1
RI 2
RI 3
contro
la sentenza 13 aprile 2005 del Giudice di pace del
circolo di Balerna nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione
(inc. n. 107) promossa con istanza 17 febbraio 2005 dal
CO 1
rappr. dal
Municipio
con la quale l'istante
ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dai
convenuti ai PE n. __________,
__________ e __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda
accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 17 febbraio 2005 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva
delle opposizioni interposte da RI 1, RI 2 e RI 3 ai PE n. __________, __________
e __________ dell'UEF di Mendrisio, loro notificati nella loro qualità di
debitori solidali dell'importo di fr. 650.- rivendicato dall'istante a titolo
di tasse, spese e ripetibili poste a loro carico con sentenza 4 febbraio 2004
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord, passata in giudicato, e
prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che
con sentenza 13 aprile 2005 il Giudice di pace supplente del Circolo di Balerna,
accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione
prodotta dall'istante alla quale i convenuti, assenti dal contraddittorio, non
hanno opposto nessuna valida eccezione, ha accolto la domanda di rigetto
dell'opposizione formulata dall'istante;
che
con il presente tempestivo gravame __________, RI 2 e RI 3 sono insorti contro
il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. e CPC; i ricorrenti lamentano la lesione
del loro diritto di essere sentiti per non aver potuto partecipare al
contraddittorio avendo preso conoscenza della data dell'udienza quel giorno
medesimo, ciò che non ha permesso loro di sollevare l'eccezione di compensazione
con un loro credito nei confronti dell'istante e di eccepire la nullità
dell'istanza, essi si dolgono inoltre della notifica di tre diversi PE
nonostante gli stessi abbiano lo stesso domicilio;
che
con scritto 9 giugno 2005 la controparte ha rinunciato a formulare osservazioni
al ricorso;
che
giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice
di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in
grado di far valere le proprie ragioni;
che
nella fattispecie con separate ordinanze 30 marzo 2005, spedite mediante invii
raccomandati n. 98.__________, 98.__________ e 98.__________, il Giudice di
pace ha citato le parti all’udienza del 12 aprile 2005 per il contraddittorio;
che
le raccomandate destinate ai convenuti, spedite il 31 marzo 2005 e correttamente
pervenute al loro domicilio di __________ il 1° aprile 2005, sono state trasmesse,
per ordine dei destinatari, all'ufficio postale di __________ ove sono giunte
il 5 aprile 2005 e ritirate dai convenuti il successivo 12 aprile (cfr. timbri
postali a retro delle buste contenenti la citazione al contraddittorio);
che
in caso di invio raccomandato, come avvenuto per la citazione che ci occupa,
esso si reputa notificato al destinatario nel momento della consegna effettiva
oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta e
quindi viene messo nella cassetta delle lettere o nella casella postale del
destinatario un avviso di ritiro, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso
l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 115 Ia 15 consid. 3a, 113 Ib 89 consid. 2b;
Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
124, m. 1);
che
questo termine di giacenza di sette giorni decorre dall'arrivo dell'invio raccomandato
all'ufficio postale del destinatario (Sentenza del Tribunale federale H 338/00
del 13 febbraio 2001), in concreto a quello di Chiasso, domicilio dei convenuti;
che
irrilevante a questo proposito è l'ordine impartito dai convenuti all'ufficio
postale di __________ di rispedire la loro corrispondenza in altro luogo, lo
stesso non potendo comportare una deroga ai principi generali sull'intimazione
delle raccomandate (Cocchi/ Trezzini,
op. cit., ad art. 124, m. 8 e 10, n. 433 e App., ad art. 124, m. 19 e n. 239);
che
nella fattispecie l'ordinanza 30 marzo 2005 contenente la citazione all’udienza
del 12 aprile 2005, regolarmente notificata ai ricorrenti con invio
raccomandato 31 marzo 2005, è giunta al loro domicilio di __________ il 1°
aprile 2005, sicché il termine di giacenza di sette giorni decorre da questa
data e scade prima della data del contraddittorio;
che
pertanto l'assenza dei convenuti alla discussione dell'istanza, rispettivamente
la mancata contestazione dell'istanza, è imputabile ai medesimi, ciò che esclude
la lesione del loro diritto di essere sentiti;
che,
del resto, eventuali anomalie nella notifica del precetto esecutivo andavano se
del caso proposte mediante reclamo alla Camera di esecuzioni e fallimenti ai
sensi dell'art. 17 LEF, ritenuto in ogni caso che la notifica del PE a ogni
singolo debitore è conforme all'art. 64 LEF;
che,
, pure infondata è la pretesa nullità dell'istanza giacché, contrariamente a
quanto preteso dai ricorrenti, essa è sottoscritta da persone in tal senso
legittimate;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun
titolo di cassazione, in particolare quello di cui all'art. 327 lett. e CPC,
deve essere respinto;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica
di assegnare ripetibili alla parte istante che ha rinunciato a formulare
osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.
148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1.
Il ricorso per cassazione 25 aprile 2005 di RI 1, RI 2 e RI 3 è respinto.
Considerandi
2.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già
anticipate dai ricorrenti, rimangono in solido a loro carico. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- ;
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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