16.2005.62
ricorso nullo - non contiene nessuna censura
23 maggio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2005.62
Data decisione, Autorità:
23.05.2005, CCC
Titolo:
ricorso nullo - non contiene nessuna censura
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 148 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
art. 329 cpv. 3 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.62
Lugano
23 maggio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 16 maggio 2005
presentato da
RI 1
contro
la sentenza 9 maggio 2005 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile
inappellabile (inc. n. IU.2005.62) promossa con istanza 17 febbraio 2005 da
CO 1
rappr. da __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 2'139.25 oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________
dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 17 febbraio 2005 CO 1 ha convenuto in__________RI 1 per ottenere il
pagamento di fr. 2'139.25 oltre accessori, importo rivendicato a saldo degli scoperti
per l'utilizzo di un collegamento Natel per il periodo da aprile a
luglio 2004 oltre alle spese esecutive, il tutto sulla base del contratto concernente
l'utilizzazione di servizi nell'ambito della comunicazione mobile sottoscritto
dalle parti il 24 marzo 2003;
che
con sentenza 9 maggio 2005 il Segretario assessore ha accolto l'istanza, avendo
l'istante sufficientemente comprovato il suo credito sulla base della documentazione
prodotta e che la convenuta, assente alla discussione, non ha contestato;
che
con atto ricorsuale 16 maggio 2005 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;
che la
documentazione prodotta per la prima volta con il ricorso dev'essere estromessa
dall'incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di
addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il
motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 16 maggio 2005 della ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
Segretario assessore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull’applicazione
Fatti
di norme di diritto, la ricorrente si limita a contestare la pretesa dell'istante;
che
in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato,
questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti
per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che
comunque anche nel merito il ricorso è manifestamente infondato ritenuto che,
contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il contratto dalla stessa
sottoscritto con l'istante non era di durata determinata ma si rinnovava automaticamente
di anno in anno salvo disdetta scritta da notificarsi con un preavviso di 60
giorni (cfr. contratto 24 marzo 2003), disdetta che la ricorrente non risulta
aver notificato, tant'è che la stessa ha continuato ad utilizzare il
collegamento telefonico anche dopo la pretesa scadenza annuale del contratto
(marzo 2004), senza che la stessa possa rimproverare all'istante di non aver
interrotto il collegamento a dipendenza della sua morosità, non prevedendo il
contratto nessun obbligo tal senso;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica
di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso 16 maggio 2005 di RI 1 è nullo.
Considerandi
2.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono
poste a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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