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Decisione

16.2005.62

ricorso nullo - non contiene nessuna censura

23 maggio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di norme di diritto, la ricorrente si limita a contestare la pretesa dell'istante;

che

in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato,

questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti

per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che

comunque anche nel merito il ricorso è manifestamente infondato ritenuto che,

contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il contratto dalla stessa

sottoscritto con l'istante non era di durata determinata ma si rinnovava automaticamente

di anno in anno salvo disdetta scritta da notificarsi con un preavviso di 60

giorni (cfr. contratto 24 marzo 2003), disdetta che la ricorrente non risulta

aver notificato, tant'è che la stessa ha continuato ad utilizzare il

collegamento telefonico anche dopo la pretesa scadenza annuale del contratto

(marzo 2004), senza che la stessa possa rimproverare all'istante di non aver

interrotto il collegamento a dipendenza della sua morosità, non prevedendo il

contratto nessun obbligo tal senso;

che

giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente

infondato;

che

le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica

di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327

segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso 16 maggio 2005 di RI 1 è nullo.

Considerandi

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono

poste a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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