16.2005.63
ricevibilità ricorso per cassazione - nullità del ricorso che non contiene nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato
9 giugno 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.63
Data decisione, Autorità:
09.06.2005, CCC
Titolo:
ricevibilità ricorso per cassazione - nullità del ricorso che non contiene nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato
CASSAZIONE
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 313bis CPC-TI
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.63
Lugano
9 giugno 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 19 maggio 2005
presentato da
RI 1
contro
la sentenza 17 maggio 2005 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto
dell'opposizione (inc. n. EF.2004.2428) promossa con istanza 23 agosto 2004 da
CO 1
patr. dall' RA 1
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda
accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 23 agosto 2004 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso
di fr. 5'000.- oltre accessori rivendicati a saldo del prezzo pattuito per la
cessione dell'attività dello Snack Bar __________;
che a valere
quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di compravendita
26 luglio 2002 dal quale si evince la pattuizione di un prezzo complessivo di
fr. 30'000.- (doc. B);
che con
sentenza 17 maggio 2005 il Segretario assessore, accertata la presenza di un valido
riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, alla quale
la convenuta, assente al contraddittorio non ha opposto nessuna valida eccezione,
ha accolto l'istanza;
che con
scritto 19 maggio 2005 indirizzato alla Pretura RI 1 manifesta il proprio disappunto
in merito alla sentenza del primo giudice, atto successivamente trasmesso a
questa Camera affinché fosse evaso quale ricorso per cassazione
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il
motivo di cassazione invocato; in caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel
caso concreto il contenuto dello scritto 19 maggio 2005 della ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del Segretario
assessore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
sull’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita ad allegare
pretesi danni che l'istante le avrebbe cagionato in relazione alla cessione
dell'esercizio pubblico;
che in
assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa
Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un
eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che in
considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per
il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale
il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 19 maggio 2005 di RI 1è nullo.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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