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Decisione

16.2005.63

ricevibilità ricorso per cassazione - nullità del ricorso che non contiene nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato

9 giugno 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.63

Data decisione, Autorità:

09.06.2005, CCC

Titolo:

ricevibilità ricorso per cassazione - nullità del ricorso che non contiene nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato

CASSAZIONE

RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE

art. 313bis CPC-TI

art. 329 cpv. 2 CPC-TI

Incarto n.

16.2005.63

Lugano

9 giugno 2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 19 maggio 2005

presentato da

RI 1

contro

la sentenza 17 maggio 2005 del Segretario assessore

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto

dell'opposizione (inc. n. EF.2004.2428) promossa con istanza 23 agosto 2004 da

CO 1

patr. dall' RA 1

con la

quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione

interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda

accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 23 agosto 2004 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione

interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso

di fr. 5'000.- oltre accessori rivendicati a saldo del prezzo pattuito per la

cessione dell'attività dello Snack Bar __________;

che a valere

quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di compravendita

26 luglio 2002 dal quale si evince la pattuizione di un prezzo complessivo di

fr. 30'000.- (doc. B);

che con

sentenza 17 maggio 2005 il Segretario assessore, accertata la presenza di un valido

riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, alla quale

la convenuta, assente al contraddittorio non ha opposto nessuna valida eccezione,

ha accolto l'istanza;

che con

scritto 19 maggio 2005 indirizzato alla Pretura RI 1 manifesta il proprio disappunto

in merito alla sentenza del primo giudice, atto successivamente trasmesso a

questa Camera affinché fosse evaso quale ricorso per cassazione

che

giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato

valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il

motivo di cassazione invocato; in caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel

caso concreto il contenuto dello scritto 19 maggio 2005 della ricorrente non

supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per

cassazione;

che

infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del Segretario

assessore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o

sull’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita ad allegare

pretesi danni che l'istante le avrebbe cagionato in relazione alla cessione

dell'esercizio pubblico;

che in

assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa

Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un

eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che

giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente

infondato;

che in

considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per

il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale

il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 19 maggio 2005 di RI 1è nullo.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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