16.2005.64
locazione - conclusione per atti concludenti del contratto - elemento essenziale - consegna di una cosa idonea all'uso
2 maggio 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
16.2005.64
Data decisione, Autorità:
02.05.2006, CCC
Titolo:
locazione - conclusione per atti concludenti del contratto - elemento essenziale - consegna di una cosa idonea all'uso
LOCAZIONE DI LOCALI D'ABITAZIONE E COMMERCIALI
art. 8 CC
art. 253 CO
art. 256 CO
Incarto n.
16.2005.64
Lugano
2 maggio 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18
maggio 2005 presentato da
RI 1
patr. dall' RA
1
contro
la sentenza 6 maggio 2005 del Pretore supplente del
Distretto di Bellinzona nella procedura per le controversie in materia di
locazione (inc. n. IU.2003.51) promossa con istanza 15 luglio 2003 da
CO 1
patr. dall' RA 2
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'348.85 oltre interessi e il rigetto
in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________
dell'UEF di Bellinzona, domande parzialmente accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. CO
1 è usufruttuario, unitamente alla moglie, della particella n. 3005 RFD __________
sulla quale è edificato un magazzino. Nel corso del 2002 sono intercorse tra CO
1 e la RI 1, trattative in vista dell'acquisto da parte di quest'ultima del
materiale da costruzione appartenente a CO 1 presente nel citato magazzino, con
contestuale locazione del medesimo. In quest'ambito le parti avrebbero
concordato la vendita, rispettivamente la messa a disposizione degli oggetti
presenti nel magazzino contro pagamento in natura da parte dell'acquirente, la
quale avrebbe eseguito dei lavori su un fondo appartenente al proprietario.
Sennonché le trattative sono state interrotte prima della sottoscrizione di un
contratto. Il 16 gennaio 2003 CO 1 ha quindi emesso una fattura contenente l'indicazione
delle prestazioni da lui effettuate per conto della RI 1, ossia la fornitura e
il noleggio di materiale vario, la messa a disposizione di manodopera e la
locazione del menzionato magazzino per i mesi di giugno e luglio 2002, per un totale
di fr. 11'550.-, così come le prestazioni a sua volta ricevute dall'impresa per
la manodopera prestata e il materiale pagato, per un totale di fr. 9'151.15,
donde un credito residuo di fr. 2'348.85 a suo favore.
2. Il
15 luglio 2003 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di
Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 2'348.65. La convenuta si è opposta
all'istanza sostenendo che le rispettive prestazioni erano state integralmente
compensate. Essa ha contestato in particolare la richiesta di pagamento dell'affitto,
non avendo usufruito del magazzino se non in minima parte e solo per poter
eseguire i lavori sul terreno dell'istante e ha rilevato in ogni caso di non
aver sottoscritto nessun contratto di locazione con quest'ultimo con il quale
non vi era peraltro neppure accordo sull'ammontare di
un'eventuale pigione. La convenuta ha inoltre contestato la richiesta
di pagamento di fr. 400.- quale risarcimento per la rottura di una fresa ad
acqua per il taglio dei sassi che nega di aver danneggiato, così come la
tariffa oraria delle sue prestazioni applicata dall'istante di fr. 50.- in
luogo di fr. 68.- come previsto dal Contratto collettivo per il personale qualificato.
3. Con sentenza 6 maggio 2005 il Pretore supplente, basandosi sulle
risultanze istruttorie in particolare sulle deposizioni di __________ __________
e __________ __________ __________ __________ dalle quali è emerso l'effettivo
utilizzo da parte della convenuta del magazzino dell'istante, ha accolto la
pretesa di quest'ultimo relativa al pagamento della pigione per i mesi di giugno
e luglio 2002 per un totale di fr. 1'200.-. Il primo giudice ha respinto la
pretesa di risarcimento della fresa ad acqua, non avendo l'istante provato una
qualsiasi responsabilità a carico della convenuta. Per quanto attiene alla
tariffa oraria rivendicata dalla convenuta per le sue prestazioni in fr. 68.-,
il primo giudice l'ha riconosciuta in fr. 50.- come ammesso dall'istante, la
convenuta non avendo dimostrato l'applicabilità delle tariffe della Società
svizzera impresari costruttori e neppure l'utilizzo da parte sua di manodopera
qualificata. In definitiva il Pretore, accertato un credito dell'istante di fr.
11'150.- sul quale la convenuta ha effettuato prestazioni per fr. 9'151.15, ha
accolto l'istanza limitatamente a fr. 1'998.85 oltre interessi del 4% dal 28
febbraio 2003.
4. Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 25 maggio 2005, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. La ricorrente si duole innanzi tutto del mancato accertamento
della carenza di legittimazione dell'istante, il quale non avrebbe tempestivamente
provato la sua qualità di usufruttuario del fondo sul quale si trova il noto
magazzino, né, tantomeno, ha provato di aver agito con il consenso dell'altra usufruttuaria.
Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze
istruttorie, concludendo all'esistenza di un contratto di locazione nonostante il
magazzino fosse interamente occupato da oggetti di proprietà dell'istante, e
nonostante la conclusione del contratto di locazione fosse strettamente
connessa alla vendita del materiale presente del magazzino, mai perfezionatasi.
Essa contesta inoltre l'accertamento pretorile che non ha ritenuto vincolanti e
applicabili alle prestazioni dalla stessa effettuate le tariffe della Società
svizzera impresari costruttori, l'istante non avendo peraltro provato la pattuizione
di una tariffa oraria di fr. 50.-.
Con
osservazioni 16 giugno 2005 la controparte postula la reiezione del ricorso.
5. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
6. La
ricorrente contesta innanzi tutto l'accertamento pretorile secondo il quale tra
le parti si sarebbe perfezionato un contratto di locazione.
A
questo proposito va rilevato che un contratto di locazione, che non necessita
di nessuna forma particolare tantomeno della forma scritta, può perfezionarsi
anche per atti concludenti (Higi,
Zürcher Kommentar, n. 33 e 36 ad art. 253 CO). Determinante
è
l'ossequio da parte del locatore dell'art. 256 cpv. 1 CO che gli impone di consegnare
la cosa in uno stato idoneo all'uso cui è destinata e mantenerla tale per la durata
della locazione. Trattandosi di un magazzino, l'uso cui il medesimo è destinato
è evidentemente il deposito di merce. Ora __________ __________ ha affermato
che il magazzino era pieno di oggetti, oserei dire che era strapieno. Per
quanto ne so io gli oggetti erano del signor CO 1 (cfr. verbale 26 novembre
2004), __________ __________ ha da parte sua dichiarato che nel 2002 posso
dire che il magazzino era pieno di materiale per la costruzione che prima era
del signor CO 1 quando faceva l'impresario. Quando ha smesso la sua attività il
materiale è rimasto tutto nel magazzino: per lo meno il magazzino era pieno (cfr.
verbale 26 novembre 2004) mentre __________ ha dichiarato che quando noi
abbiamo depositato i panneaux nel magazzino lo stesso era già tutto occupato da
materiale dell'istante (cfr. verbale 26 novembre 2004). Del resto quest'ultimo
ha confermato che nel 2002, allorquando ha proposto alla convenuta di
acquistare quanto si trovava nel magazzino, lo stesso era interamente
occupato da materiali edili di costruzioni (cfr. interrogatorio formale del
13 gennaio 2005. risposta 3), sicché si può ritenere che l'istante non ha
consegnato alla convenuta un locale idoneo all'uso cui era destinato (vedi
anche documentazione fotografia). A fronte di queste chiare risultanze processuali,
che confermano la presenza nel magazzino di considerevole materiale appartenente
all'istante, non può essere condivisa la conclusione del primo giudice secondo cui
la convenuta avrebbe usufruito del magazzino essendo anche in possesso delle
chiavi (circostanza peraltro smentita da __________ __________ __________ __________
secondo il quale la chiave era appesa sul cancello). Infatti, il solo fatto per
i soci della convenuta di essersi recati nel magazzino dell'istante per
prelevarvi del materiale (cfr. deposizione __________ __________), non prova
nulla, anche perché gli stessi stavano eseguendo lavori per quest'ultimo.
Altrettanto ininfluente, vista la pochezza dell'impiego fatto, è l'utilizzo del
magazzino da parte della convenuta per il deposito di 100 pannelli (cfr. deposizione
__________ __________ __________ __________).
Dovendosi
quindi escludere la consegna di una cosa idonea all'uso, ovvero la cessione dell'uso
della cosa locata che costituisce un elemento essenziale del contratto di
locazione, si deve escludere che tra le parti si sia perfezionato un contratto
di locazione (Lachat, Le bail à
loyer, 1997, pag. 50 n. 1.3.3), ovvero che la convenuta sia debitrice di un
qualsiasi importo a titolo di pigioni. Simile risultato è confortato anche dal
fatto che la conclusione di un contratto di locazione presupponeva nel caso
concreto la vendita del materiale presente nel magazzino (cfr. verbale di interrogatorio
formale dell'istante 13 gennaio 2005 ad 6), di fatto mai perfezionatosi. Ne
discende che su questo punto il ricorso, che ha evidenziato l'arbitrio commesso
dal primo giudice nella valutazione delle risultanze istruttorie, deve essere accolto,
ciò che rende priva d'oggetto la verifica della censura ricorsuale relativa
alla carenza di legittimazione dell'istante quale usufruttuario del fondo
unitamente alla moglie
7. Per quel che concerne la fatturazione delle vicendevoli prestazioni
di lavoro l'una per l'altra, il Pretore ha ammesso la tariffa di fr. 50.- l'ora
esposta dall'istante, riconoscendo identico importo per le prestazioni della
convenuta (cfr. doc. B). La ricorrente pretende per contro il riconoscimento di
fr. 68.- l'ora per le proprie prestazioni.
L'art. 8 CC regola la ripartizione dell'onere probatorio e,
pertanto, le conseguenze dell'assenza di ogni prova (DTF 130 III 321 consid.
3.1 pag. 323; sentenza del Tribunale federale 4C.408/2004 del 18 marzo 2005).
Secondo questo disposto chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita, deve fornirne la prova, ritenuto che la mancata prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga
il giudice a decidere in sfavore di chi ne sostiene l'esistenza (Kummer, Berner
Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In quest'ottica spettava quindi alla convenuta,
che pretende di vedersi riconosciuta la tariffa applicabile alla manodopera
qualificata, l'onere di dimostrare la pattuizione di tale tariffa, rispettivamente
il carattere obbligatorio della stessa.
Sennonché,
come correttamente concluso dal primo giudice, la convenuta non ha fornito nessuna
prova in tal senso, di modo che la sua rivendicazione è rimasta allo stadio di
pura allegazione di parte, come tale sprovvista di qualsiasi carattere vincolante.
Su questo punto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione
tantomeno quello di cui all'art. 327 lett. g CPC, la conclusione del primo
giudice apparendo peraltro più che sostenibile ritenuto che la convenuta ha
svolto le proprie prestazioni nel tempo perso (cfr. deposizione __________
__________ __________ __________) e non ha provato di aver utilizzato personale
qualificato, deve essere respinto.
8. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere parzialmente
accolto. Accogliendo, ancorché parzialmente, il ricorso e ricorrendo i
presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova
pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza
limitatamente all'importo di fr. 798.85 oltre interessi del 4% dal 28 febbraio
2003 e spese.
9. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza, che per entrambe
le sedi può essere suddivisa in ragione dei 2/3 a carico dell'istante e 1/3 a
carico della convenuta.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.
148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 18 maggio 2005 di RI 1 è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 6 maggio 2005 del Pretore supplente del Distretto di
Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza RI 1 è condannata
a
pagare a CO 1 la somma di fr. 798.85 oltre
interessi del 4% dal 28 febbraio 2003 e spese pari a fr. 70.-.
2. È
rigettata in via definitiva, limitatamente all'importo di cui
sopra,
l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di
Bellinzona.
3.
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 190.-, sono
suddivise tra le parti in ragione dei 2/3 a carico dell'istante e
1/3
a carico della convenuta la quale rifonderà all'istante fr.
350.- per ripetibili ridotte.
Considerandi
II. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
150.
-
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico per 1/3 mentre la rimanenza
dei 2/3 deve essere posta a carico di CO 1 il quale rifonderà alla ricorrente
fr. 200.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Intimazione:
- avv. ;
- avv
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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