16.2005.65
legittimazione attiva - diritto di essere sentito - tempestività del ricorso - mancata concessione del rinvio dovuto a malattia della direttrice della SA
30 dicembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2005.65
Data decisione, Autorità:
30.12.2005, CCC
Titolo:
legittimazione attiva - diritto di essere sentito - tempestività del ricorso - mancata concessione del rinvio dovuto a malattia della direttrice della SA
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
art. 156 CO
art. 136 CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2005.65
Lugano
30 dicembre
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Pellegrini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6
maggio 2005 presentato da
RI 1
patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 6 aprile 2005 del Giudice di pace del
circolo di Vezia, nella causa civile inappellabile (inc. n. 118-20) promossa
con istanza 9 marzo 2005 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 1'177.50 oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________
dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 9 marzo 2005 CO 1 ha convenuto in giudizio la RI 1 per ottenere il
pagamento di fr. 1'177.50 rivendicati a saldo della fattura emessa il 26
gennaio 2004 per un intervento di riparazione eseguito in Germania sul veicolo Mercedes
TI __________ immatricolato a nome della convenuta;
che con
sentenza 6 aprile 2005 il Giudice di pace, respinta la domanda di rinvio
dell'udienza formulata dalla direttrice della convenuta siccome tardiva e
ingiustificata, ha accolto l'istanza ritenendo sufficientemente comprovato il
credito di parte istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta;
che con
il presente gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto
1° giugno 2005, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g)
dell'art. 327 CPC; la ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo
diritto di essere sentita per il mancato accoglimento della sua domanda di
rinvio dell'udienza, mentre nel merito eccepisce la carenza di legittimazione
attiva della parte istante, il controverso credito essendo se del caso di spettanza
della __________;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
la tempestività del ricorso è stata accertata da questa Camera, avendo la
ricorrente spedito il medesimo entro il termine di 20 giorni dalla scadenza del
periodo di giacenza di sette giorni (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 124, m. 1 e 3; DTF 127 I 34, 123 III 492; il settimo giorno venendo
a scadere il 15 aprile 2005 come risulta dalla dichiarazione 11 maggio 2005
dell'Ufficio postale di __________ là dove la raccomandata contenente la
sentenza impugnata è giunta l'8 aprile 2005, da qui la tempestività del ricorso
spedito il 6 maggio 2005, il 5 maggio essendo giorno festivo);
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice
di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in
grado di far valere le proprie ragioni;
che
qualora la parte sia impossibilitata per motivi gravi -quali malattia,
infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la comparsa davanti a
un tribunale- di partecipare all’udienza, essa può chiederne il rinvio (art.
136 cpv. 1 CPC);
che la malattia
può costituire grave impedimento quando inibisce di agire o di dare
disposizioni per agire (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 137 m. 13; DTF 119 87 consid. 2a, 122 V 255);
che in
concreto non risulta che la malattia della direttrice della ricorrente,
comprovata dal certificato medico 4 aprile 2005 agli atti che attesta
l'impossibilità per quest'ultima di effettuare la trasferta in Ticino, fosse
tale da impedirle di incaricare una terza persona di partecipare all'udienza,
tanto più che dinanzi al giudice di pace ogni persona ritenuta dal giudice
capace di proporre e discutere la causa con la necessaria chiarezza può
rappresentarne un'altra (art. 64a cpv. 3 CPC), escluso essendo
unicamente il patrocinio mediante avvocati e giuristi (art. 301 CPC), e che la
convenuta è una persona giuridica;
che
quindi il rifiuto da parte del primo giudice di concedere il rinvio
dell’udienza non può essere considerato arbitrario poiché conforme all’art. 136
cpv. 2 CPC;
che la
legittimazione attiva, ossia la qualità di una parte di far valere in causa un
determinato diritto, non rappresenta un presupposto processuale ma di diritto
sostanziale che il giudice verifica d'ufficio e in ogni stadio di causa -
quindi anche in assenza di contestazioni - sulla base dei fatti allegati dalle
parti e da lui accertati (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 181, n. 642; Ottaviani,
Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 18; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel
Cantone Ticino, 2000, pag. 330; DTF 118 Ia 129);
che essa
dipende dalla titolarità del diritto vantato, nel senso che la parte ha la
legittimazione attiva quando essa e non un'altra è titolare della pretesa che
fa valere in giudizio (Ottaviani,
op. cit., pag. 17), ritenuto che chi non è titolare del diritto vantato non ha
la legittimazione attiva e la sua pretesa deve essere respinta già per tale
motivo;
che
trattandosi come in concreto di una pretesa derivante da un contratto di
appalto, legittimato a pretendere il pagamento della mercede è l'appaltatore,
in concreto la __________ che ha eseguito la riparazione sul veicolo della
convenuta e ha emesso la relativa fattura 11 novembre 2003 (cfr. rapporto di
servizio 9 novembre 2003);
che il
fatto per l'istante di aver lei stessa emanato una fattura datata 26 gennaio
2004 indicandola anche nel PE quale titolo di credito, non basta per conferirle
la legittimazione attiva in assenza di una cessione scritta del credito da
parte della __________ (art. 156 CO);
che
pertanto la sentenza impugnata, che a torto ha ammesso la legittimazione attiva
dell'istante nonostante questa non abbia provato di essere titolare materiale
del credito vantato in causa, deve essere cassata siccome arbitraria ai sensi
dell'art. 327 lett. g CPC;
che il
ricorso deve così essere accolto con l'addebito delle spese di prima e seconda
istanza all'istante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre alla convenuta vengono
riconosciute ripetibili unicamente per questa sede ricorsuale non avendo
partecipato alla discussione dinanzi al primo giudice.
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
I.
Il ricorso per cassazione 6 maggio 2005 di RI 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 6 aprile 2005 del Giudice di pace del
circolo di Vezia è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1.
L'istanza è respinta.
2. La tassa
di giustizia di fr. 120.- e le spese di questa sede ammontanti come a bolletta
a fr. 20.-, anticipate dalla parte istante, rimangono a suo carico. Non si
assegnano ripetibili.
Considerandi
II. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
150.
-
già anticipate
dalla ricorrente, sono poste a carico della controparte la quale rifonderà alla
ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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