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Decisione

16.2005.68

contratto di lavoro - legittimazione alla rappresentanza processuale in sede ricorsuale - presupposti per riconoscerla a un sindacato - nullità del ricorso sottoscritto da persona priva della legittim

17 marzo 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti

(art. 97 n. 4 CPC);

che per le

cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza

processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere

con la necessaria chiarezza la causa (art. 64a cpv. 3 CPC), sicché

dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona

in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990,

vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all'albo

e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art.

301 CPC);

che per

contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace con ricorso in

cassazione, oltre alla parte medesima, sono solo gli avvocati ammessi al libero

esercizio della professione nel Cantone come pure le persone che detengono una

rappresentanza legale (art. 64 CPC; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 2 ad art. 301);

che l'art.

64a cpv. 1 lett. e CPC estende la rappresentanza processuale anche ai

rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria,

limitatamente alle cause derivanti da contratto di lavoro nei limiti stabiliti

dagli art. 416, 417 e 418 CPC;

che

con sentenza 14 marzo 2006 (inc. 12. 2005. 219) la seconda Camera civile del

Tribunale d'appello, chiamata a pronunciarsi espressamente sulla legittimazione

alla rappresentanza processuale del Sindacato dei consumatori, ha escluso di

poter attribuire al SinC la qualifica di associazione professionale o di categoria

ai sensi dell'art. 64a CPC, non potendosi considerare il medesimo un'associazione

di lavoratori (sindacati) ai sensi dell'art. 356 CO (cfr. Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur

aargauischen Zivilprozessordnung, N. 4 ad § 368 ZPO), ovvero un'associazione che,

disponendo delle esigenze poste dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Stöckli, Berner Kommentar, N. 28 ad

art. 356 CO), possa essere parte ad un contratto collettivo;

che,

infatti, il SinC, pur definendosi un'organizzazione sindacale o un sindacato,

non adempie in realtà le condizioni per poter sottoscrivere un contratto

collettivo ai sensi dell'art. 356 CO, tanto più che nemmeno si è attribuito

statutariamente questa facoltà (Vischer,

Der Arbeitsvertrag, 3a ed., p. 328);

che

esso non dispone della necessaria indipendenza dal rispettivo partner sociale, atteso

che in base allo statuto, richiesto da questa Camera, possono diventarne membri

tutte le persone che perseguono gli obiettivi del SinC (art. 3) menzionati all'art.

2, ossia tutti i lavoratori e tutti i consumatori (cfr. art. 2 lett. a), tra

cui vi potrebbero essere anche datori di lavoro;

che

per essere considerata indipendente dal partner sociale, l'associazione deve

invece essere aperta rispettivamente solo a lavoratori o a datori di lavoro (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht,

15a ed., n. 485),

raggruppamenti di persone di carattere misto (cosiddetti “Harmonieverbände”)

non adempiendo questa condizione (Stöckli,

op. cit., N. 31 ad art. 356 CO; Rehbinder,

op. cit., ibidem);

che,

statutariamente, il SinC non mira a migliorare le condizioni economiche o di lavoro

dei suoi membri (Schönenberger/ Vischer,

Zürcher Kommentar, N. 51 ad art. 356 CO; Streiff/

Von Känel, Arbeitsvertrag, 6a ed., N. 2 ad art. 356 CO; Rehbinder,

op. cit., n. 487), oltretutto nei confronti del partner sociale padronale (Stöckli, op. cit., N. 37 ad art. 356

CO);

che

il fatto di contemplare tra i suoi molteplici scopi, perlopiù finalizzati alla

tutela dei consumatori, la promozione e la difesa degli interessi e dei diritti

di tutti i suoi membri, sia nella loro qualità di lavoratori che di consumatori

(art. 2 cpv. 3 lett. a), non basta per riconoscergli la facoltà di

sottoscrivere un contratto collettivo, la dottrina avendo già avuto modo di

precisare che il miglioramento della situazione economica e sociale dei membri

non costituisce uno scopo sufficiente (Stöckli,

op. cit., ibidem; Rehbinder, op.

cit., ibidem), come del resto non lo è quello perseguito da organizzazioni di

carattere puramente economico, tra cui si annoverano le associazioni dei

consumatori, o di carattere culturale (Stöckli,

op. cit., ibidem; Rehbinder, op.

cit., ibidem);

che alla

luce di quanto sopra esposto il SinC non rientra nella categoria di persone

legittimate alla rappresentanza processuale dinanzi a questa Camera, lo stesso

non potendo in particolare richiamarsi all'art. 64a cpv. 1 lett. e CPC;

che la

mancanza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto (art. 142

cpv. 1 lett. a CPC), di modo che il ricorso 25 maggio 2005, sottoscritto da

persona priva di legittimazione alla rappresentanza processuale (art. 97 n. 4

CPC), deve essere dichiarato nullo;

che non

si prelevano tasse né spese di giustizia trattandosi di una procedura per

mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO), e neppure si assegnano ripetibili alla

controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.

417 lett. e CPC

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 25 maggio 2005 di RI 1 è nullo.

Considerandi

2.

Il

presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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