Lexipedia

Decisione

16.2005.69

compravendita auto nuova - notifica dei difetti - onere della prova del difetto a carico dell'acquirente

24 giugno 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. L’art. 197 CO

stabilisce che il venditore risponde nei confronti del compratore delle qualità

promesse e dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono

notevolmente il valore della cosa o l’attitudine all’uso cui essa è destinata,

e questo indipendentemente dalla circostanza che tali manchevolezze siano o

meno note al venditore. Se è dato uno di questi casi, il compratore – premessa

la tempestiva notifica del difetto ai sensi dell’art. 201 CO – può chiedere la

risoluzione della vendita o il risarcimento per il minor valore della cosa

(art. 205 CO), oppure –per cose fungibili – la sostituzione dell’oggetto

venduto (art. 206 CO), come pure il risarcimento del danno (art. 208, 195, 196

CO). L'onere della prova in merito all'esistenza del difetto incombe

all'acquirente (Thévenoz/Werro, Commentaire romand du Code des Obligations I,

2003, n. 10 ad art. 197). In questo senso la conclusione del primo giudice

secondo la quale l'istante non avrebbe fatto fronte a tale suo onere

probatorio, non può essere considerata arbitraria. A fronte dello scritto 13

giugno 2002 con il quale la venditrice, e per essa la __________ (doc. P),

sostiene di essere intervenuta sul veicolo e di aver definitivamente eliminato

il difetto, ovvero le infiltrazioni di acqua, spettava infatti all'istante

contestare il carattere risolutore della riparazione effettuata. Se non che dopo

il ricevimento di questo scritto non risulta che la ricorrente sia intervenuta

presso la venditrice lamentando il perdurare dei noti problemi al veicolo, ciò

che permette di non considerare arbitraria la conclusione del segretario assessore

secondo la quale l'istante non ha provato che al momento dell'inoltro

dell'istanza il veicolo acquistato presso la convenuta presentava un qualsiasi

difetto.

6. Alla

luce di quanto esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,

in particolare non quello dell'arbitraria valutazione da parte del segretario assessore

delle circostanze del caso concreto, rispettivamente dell'errata applicazione

del diritto sostanziale, deve essere respinto.

Tasse

e spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre alla controparte

non vengono assegnate ripetibili di questa sede non avendo formulato osservazioni

al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 28 aprile 2004 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 210.--

b)

spese fr. 40.--

fr. 250.--

già

anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi

implicati

Per la Camera di

cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster