16.2005.69
compravendita auto nuova - notifica dei difetti - onere della prova del difetto a carico dell'acquirente
24 giugno 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2005.69
Data decisione, Autorità:
24.06.2005, CCC
Titolo:
compravendita auto nuova - notifica dei difetti - onere della prova del difetto a carico dell'acquirente
NOTIFICA DEI DIFETTI
ONERE DELLA PROVA
art. 197 CO
art. 201 CO
Incarto n.
16.2005.69
Lugano
24 giugno
2005/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 28 aprile 2004 presentato da
RI 1
contro
la
sentenza 23 marzo 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2003.00127)
promossa con istanza 10 aprile 2003 nei confronti di
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 8'000.- oltre interessi a titolo
di minor valore della cosa venduta e risarcimento danni, domanda respinta dal
giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
1. Nel
mese di maggio 1995 RI 1 ha acquistato dal garage CO 1 una vettura nuova Ford Escort
al prezzo di fr. 22'650.-. Già nel corso dell'anno successivo l'acquirente ha
notificato la presenza di difetti nel veicolo acquistato, segnatamente
infiltrazioni di acqua nell'abitacolo e nel baule. Dopo numerosi scritti
indirizzati alla __________, con i quali ribadiva la presenza di tali inconvenienti
e nonostante diverse riparazioni, con istanza 10 aprile 2003 RI 1 ha convenuto CO
1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il
pagamento di fr. 8'000.-, corrispondenti al minor valore per le persistenti
infiltrazioni di acqua e al risarcimento delle spese sostenute per la tutela
dei propri interessi. La convenuta si è opposta all'istanza contestando il persistere
di difetti nel veicolo venduto, ai quali essa ha ovviato con una riparazione alla
quale non ha più fatto seguito reclamo alcuno da parte dell'istante.
2. Con
sentenza 23 marzo 2004 il Segretario assessore ha respinto l'istanza non avendo
la parte istante, alla quale incombeva l'onere della prova, dimostrato la presenza
di difetti nel veicolo acquistato, ossia il persistere delle infiltrazioni
anche dopo l'intervento della convenuta.
3. Con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio. Essa
rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze
istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale non ritenendo
provata l'esistenza di difetti nel veicolo acquistato, e meglio la continua presenza
di infiltrazioni di acqua, ancorché ridotte rispetto a quelle accertate in
precedenza.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il gravame,
una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è
stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in
caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128
Fatti
I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. L’art. 197 CO
stabilisce che il venditore risponde nei confronti del compratore delle qualità
promesse e dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono
notevolmente il valore della cosa o l’attitudine all’uso cui essa è destinata,
e questo indipendentemente dalla circostanza che tali manchevolezze siano o
meno note al venditore. Se è dato uno di questi casi, il compratore – premessa
la tempestiva notifica del difetto ai sensi dell’art. 201 CO – può chiedere la
risoluzione della vendita o il risarcimento per il minor valore della cosa
(art. 205 CO), oppure –per cose fungibili – la sostituzione dell’oggetto
venduto (art. 206 CO), come pure il risarcimento del danno (art. 208, 195, 196
CO). L'onere della prova in merito all'esistenza del difetto incombe
all'acquirente (Thévenoz/Werro, Commentaire romand du Code des Obligations I,
2003, n. 10 ad art. 197). In questo senso la conclusione del primo giudice
secondo la quale l'istante non avrebbe fatto fronte a tale suo onere
probatorio, non può essere considerata arbitraria. A fronte dello scritto 13
giugno 2002 con il quale la venditrice, e per essa la __________ (doc. P),
sostiene di essere intervenuta sul veicolo e di aver definitivamente eliminato
il difetto, ovvero le infiltrazioni di acqua, spettava infatti all'istante
contestare il carattere risolutore della riparazione effettuata. Se non che dopo
il ricevimento di questo scritto non risulta che la ricorrente sia intervenuta
presso la venditrice lamentando il perdurare dei noti problemi al veicolo, ciò
che permette di non considerare arbitraria la conclusione del segretario assessore
secondo la quale l'istante non ha provato che al momento dell'inoltro
dell'istanza il veicolo acquistato presso la convenuta presentava un qualsiasi
difetto.
6. Alla
luce di quanto esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,
in particolare non quello dell'arbitraria valutazione da parte del segretario assessore
delle circostanze del caso concreto, rispettivamente dell'errata applicazione
del diritto sostanziale, deve essere respinto.
Tasse
e spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre alla controparte
non vengono assegnate ripetibili di questa sede non avendo formulato osservazioni
al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 28 aprile 2004 di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 210.--
b)
spese fr. 40.--
fr. 250.--
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi
implicati
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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