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Decisione

16.2005.70

rigetto definitivo - imposta comunale - titolo per ottenere il rigetto definitivo - decisione di tassazione comunale

12 gennaio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la vigente OTLEF

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione 3 giugno 2005 di RI 1 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 13 maggio 2005 del Giudice di pace del circolo

di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.

L'istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia e

le spese di fr. 135.-, da anticipare come di rito dalla parte istante, rimangono

a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 60.- a titolo di

indennità.

Considerandi

II. Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.¿ già anticipati dalla

ricorrente, sono poste a carico del Comune di C__________ il quale rifonderà

alla ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili per questa sede.

III. Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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