16.2005.70
rigetto definitivo - imposta comunale - titolo per ottenere il rigetto definitivo - decisione di tassazione comunale
12 gennaio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2005.70
Data decisione, Autorità:
12.01.2006, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - imposta comunale - titolo per ottenere il rigetto definitivo - decisione di tassazione comunale
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO ESECUTIVO
art. 80 LEF
art. 244 cpv. 3 LT
art. 274 cpv. 1 LT
art. 295 LT
Incarto n.
16.2005.70
Lugano
12 gennaio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3
giugno 2005 presentato da
RI 1
rappr. dall'amministratore unico RA 1
contro
la sentenza 13 maggio 2005 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione
(inc. n. 29b/05/S) promossa con istanza 23 marzo 2005 da
CO 1
rappr. dal
Municipio
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta
dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 23 marzo 2005 il Comune di __________ ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano
notificatole per l'incasso di fr. 1'008.30 oltre accessori rivendicati a titolo
di imposta comunale 2002;
che a
sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la decisione su reclamo
22 luglio 2004 relativa al riparto intercomunale dell'imposta per il 2002 e la
notifica della tassazione decisione su reclamo di identica data con l'attestazione
del loro passaggio in giudicato;
che in
sede di contraddittorio la convenuta si è opposta all'istanza contestando la
presenza di un valido titolo di rigetto non avendo mai ricevuto la decisione
di tassazione comunale del comune di C__________ e nemmeno dei richiami (cfr.
verbale 27 aprile 2005);
che con
sentenza 13 maggio 2005 il Giudice di pace, accertata la presenza agli atti di
un valido titolo esecutivo per l'importo di
fr. 1'083.-,
ha accolto l'istanza limitatamente a quest'importo ritenendo infondate le
contestazioni della convenuta sul mancato ricevimento della decisione di
tassazione, avendo la stessa inoltrato reclamo contro la medesima;
che con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento; la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le prove documentali attribuendo alla documentazione prodotta dall'istante
la qualifica di valido titolo esecutivo nonostante la stessa non abbia mai
ricevuto nessuna decisione di tassazione da parte dell'istante;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i
requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo
ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad
art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF);
che
questo esame tende ad accertare l'identità tra il titolo indicato nel precetto
e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo e il benfondato di
eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in
base all'art. 81 LEF;
che
l'art. 244 cpv. 3 LT sancisce il principio secondo cui le decisioni di
tassazione passate in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai sensi
dell'art. 80 LEF;
che
l'art. 274 cpv. 1 lett. b LT legittima i Comuni a prelevare un'imposta sull'utile
e sul capitale delle persone giuridiche;
che in
quest'ambito il Comune non gode di un potere di imposizione diretto bensì
derivato e limitato al prelievo delle imposte designate dal legislatore
cantonale e nella misura da questo prevista;
che
questo potere di imposizione derivato del Comune non lo esonera dall'emettere
egli stesso una decisione di tassazione comunale o quantomeno una bolletta d'imposta
dalla quale risultino tutti gli elementi necessari al calcolo dell'importo
dovuto (ammontare imposta cantonale, moltiplicatore d'imposta), così come l'indicazione
dei rimedi di diritto proponibili contro la medesima (D. Staehelin, op. cit., n. 120 ad art. 80 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.
303 ad a);
che l'esigenza
di una decisione di tassazione a livello comunale è peraltro espressamente
prevista dall'art. 295 LT secondo il quale l'intimazione del calcolo dell'imposta
comunale deve avvenire per iscritto e deve indicare almeno l'ammontare dell'imposta
cantonale, il moltiplicatore comunale, l'ammontare dell'imposta comunale, l'imposta
immobiliare e, per le persone fisiche, quella personale, calcolo dell'imposta
che per legge costituisce una decisione fiscale impugnabile con reclamo (cfr.
art. 299 cpv. 1 LT);
che nella
fattispecie dalla documentazione prodotta dall'istante a sostegno della sua
domanda di rigetto dell'opposizione non si evince nessuna decisione di
tassazione ai sensi dei considerandi sopra menzionati, l'istante essendosi
limitato a produrre le notifiche di tassazione emesse dal Cantone;
che non
potendosi equiparare la documentazione agli atti a un valido titolo esecutivo,
ne discende l'annullamento della sentenza impugnata siccome frutto di un'arbitraria
valutazione delle prove documentali e conseguente errata applicazione dell'art.
80 LEF;
che pertanto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC, deve essere accolto;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332
cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la
conseguente reiezione dell'istanza;
che
tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 3 giugno 2005 di RI 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 maggio 2005 del Giudice di pace del circolo
di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1.
L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia e
le spese di fr. 135.-, da anticipare come di rito dalla parte istante, rimangono
a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 60.- a titolo di
indennità.
Considerandi
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.¿ già anticipati dalla
ricorrente, sono poste a carico del Comune di C__________ il quale rifonderà
alla ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili per questa sede.
III. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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