Lexipedia

Decisione

16.2005.71

lavoro - onere della prova compete all'istante anche in assenza del convenuto - pagamento del salario durante le vacanze - salario completo - rimborso spese per utilizzo veicolo - quantificazione del

15 maggio 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

6. La

ricorrente rimprovera al primo giudice di non averle riconosciuto il pagamento

di 10 giorni di vacanze non godute durante il rapporto contrattuale nonostante

la convenuta non abbia sollevato nessuna contestazione al proposito.

Innanzi tutto va rilevato che l'assenza della convenuta alla trattazione

della causa non esonerava la lavoratrice dall'obbligo di provare le proprie

allegazioni. Infatti, l'art. 8 CC, che regola la

ripartizione dell'onere probatorio e le conseguenze dell'assenza di ogni prova

(DTF 130 III 321 consid. 3.1 pag. 323; sentenza TF 4C.408/2004 del 18 marzo

2005), impone a chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da

lui asserita, l'obbligo di fornirne la prova, ritenuto che la mancata

prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a

decidere in sfavore di chi ne sostiene l'esistenza (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In quest'ottica,

spettava quindi all'istante provare che il saldo residuo delle vacanze da lei

non godute nel 2002 era di 5,5 giorni (gli altri 4,5 giorni rivendicati per il

2003 e il 14 e 15 settembre 2002 essendo stati riconosciuti dal Pretore). Sennonché,

a fronte del conteggio salariale del mese di novembre 2002 dalla stessa

prodotto (doc. D) e che attesta effettivamente questo saldo, vi sono i conteggi

salariali richiamati alla Cassa disoccupazione del __________, dai quali si

evince che il saldo delle vacanze non godute dalla lavoratrice nel 2002 era di

soli 2,5 giorni (cfr. conteggi da agosto a dicembre 2002). Il fatto per il

primo giudice di essersi basato su questi conteggi, da lui ritenuti più

attendibili, non può essere considerato arbitrario alla luce dell'ampio potere

di apprezzamento delle prove che gli compete giusta l'art. 90 CPC, anche perché

l'istante non ha fornito nessuna spiegazione sulla divergenza dei conteggi.

7. Accertato

il diritto dell'istante al pagamento di 7 giorni di vacanze residue così come

concluso dal primo giudice, occorre ancora quantificare il relativo salario. A

questo proposito, l'art. 329d cpv. 1 CO prevede che il datore di

lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle

vacanze e un'equa indennità a compensazione del salario in natura. Da questa

norma si evince che il lavoratore non deve essere trattato differentemente, dal

punto di vista della remunerazione, quando è in vacanza rispetto a quando

lavora (DTF 129 III 493 consid. 3.1, 664 consid. 7.3; 118 II 136 consid. 3b).

Sulla base di questo principio, la dottrina considera che il salario relativo

alle vacanze deve essere calcolato sulla base del salario mensile completo, nel

cui concetto rientrano tutte le eventuali prestazioni

accessorie di cui esso si compone, ad esempio le indennità versate a

titolo di straordinari o per lavoro notturno, a condizione che abbiano un

carattere regolare e durevole (DTF 132 II 172; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 329d CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,

2ª ed., 1996, n. 1 ad art. 329d CO; Streiff/von

Känel, Arbeitsvertrag, 6ª ed., 2006, n. 3 ad art. 329d CO). Il rimborso spese, anche di tipo forfetario, non è per contro una componente

del salario (art. 327a cpv. 2 CO; Rehbinder,

ibidem) ed è perciò - per principio - dovuto solo nel caso di effettiva occupazione

del dipendente e non durante le ferie o il suo esonero dal lavoro, a meno che

si tratti di salario camuffato (Rehbinder,

ibidem e op. cit. n. 1 e 8 ad art. 327a CO). Trattandosi come nel caso

concreto di un importo forfetario versato mensilmente alla lavoratrice a titolo

di Amortisation und Finanzierung per l'utilizzo del veicolo

privato per gli spostamenti richiesti dalla sua funzione (cfr. doc. C), occorre

stabilire se riguarda una componente fissa del salario o di un importo dovuto

solo in caso di utilizzo del veicolo e quindi non esigibile durante le vacanze.

Ora, è vero che la convenuta ha versato all'istante detto importo anche per il

mese di dicembre 2002 allorquando la stessa non forniva più alcuna prestazione

lavorativa (cfr. D), tuttavia nessun versamento si è ripetuto nel mese di

gennaio 2003, ciò che avrebbe permesso di avvalorare la tesi della ricorrente

secondo la quale si tratterebbe di parte integrante del salario. A fronte di

queste divergenti prove documentali, non può pertanto essere considerata

arbitraria la conclusione del primo giudice secondo la quale l'importo di fr.

800.- era connesso all'utilizzo del veicolo da parte dell'istante, ovvero allo svolgimento

della sua attività lavorativa (cfr. in questo senso Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.2 ad art. 327a CO).

A sostegno di questa conclusione vi è, oltre all'indicazione di quest'importo

nel regolamento delle spese connesse all'esercizio dell'attività professionale

della lavoratrice (doc. C), anche l'attestazione sottoscritta dalla datrice di

lavoro per la cassa disoccupazione, nella quale questa ha indicato in fr. 10'000.-

il salario mensile di spettanza dell'istante. Ciò posto, escluso il carattere

di salario dell'importo di fr. 800.- mensili versato alla lavoratrice per l'ammortamento

del suo veicolo, non può essere censurato il mancato riconoscimento da parte

del Pretore di questa somma per il mese di gennaio 2003 anche perché, in caso

di dubbio, l'indennità forfetaria versata al lavoratore non gli è dovuta in

caso di vacanze o di esonero dall'obbligo di lavorare (Favre/Munoz/ Tobler, op. cit., n. 2.4 ad art. 327a CO;

Streiff/von Kaenel, op. cit., n.

3 ad art. 327a CO). Su questo punto il ricorso, che non ha evidenziato

nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

8.

Per quanto attiene al pagamento dei 7 giorni di vacanze non goduti dall'istante,

il calcolo effettuato dal Pretore non può essere condiviso.

Dovendosi procedere alla quantificazione del salario giornaliero di spettanza

della lavoratrice, lo stesso si ottiene dividendo il salario mensile lordo per

21.75 se il lavoro è suddiviso su cinque giorni lavorativi (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.2 ad

art. 329d CO; JAR 2005 pag. 269), criterio di calcolo riconosciuto dalla

ricorrente medesima. In concreto, da un salario mensile lordo di fr. 10'000.-

corrisposto per 13 mensilità, si ottiene un salario giornaliero di fr. 498.10

lordi (fr. 10'000.- x 13/12 ) ovvero fr. 3'486.60 lordi per 7 giorni di vacanze, pari a fr. 3'153.30

netti (dedotti gli oneri sociali del 9,56 % come dai conteggi doc. D), importo

che deve essere riconosciuto alla lavoratrice a titolo di vacanze non godute.

Ne discende che, su questo punto, il ricorso deve essere parzialmente accolto

anche se il giudizio del Pretore che ha riconosciuto il

principio del diritto al pagamento delle vacanze non godute appare oltremodo

favorevole alla lavoratrice. Infatti, visto il periodo di disdetta superiore ai

due mesi, era sicuramente ipotizzabile, pur tenendo conto del tempo necessario

alla ricerca di un nuovo posto di lavoro, che l'istante, esonerata dal prestare

le proprie prestazioni già dal 26 novembre 2002, avesse a godere in natura dei

7 giorni residui di vacanza in ossequio al principio secondo il quale le vacanze non possono essere compensate con denaro ma devono essere

effettivamente godute (art. 329d cpv. 2 CO; Rehbinder,

op. cit., n. 14 ad art. 329d CO), principio la cui applicazione è riconosciuta

anche ai rapporti di lavoro che nel frattempo sono stati disdetti, in particolare

a quelli per i quali il lavoratore è stato esonerato dal prestare l'attività

lavorativa (DTF 128 III 271). In altre parole, se le circostanze lo permettono,

ovvero se il termine di disdetta è sufficientemente lungo per permettere al

lavoratore di effettuare le vacanze residue senza intralciarlo nell'eventuale

ricerca di un posto di lavoro, questi può essere tenuto a effettuare le vacanze

durante il periodo di disdetta senza poter pretendere le relative indennità compensative

(DTF 128 III 271, 106 II 152; Favre/

Munoz/ Tobler, op. cit., n. 2.12 ad art. 329d CO; Rehbinder, op. cit. n. 16 ad art. 329d

CO).

10. Alla luce di quanto sopra esposto

il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327

lett. g CPC con riferimento alla quantificazione di quanto di sua spettanza a

titolo di vacanze non godute, deve essere parzialmente accolto.

Accogliendo,

ancorché parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art.

332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il

conseguente accoglimento dell'istanza limitatamente a fr. 3'233.30 (fr. 3'153.30

per le vacanze oltre a fr. 80.- per le indennità riconosciute dal pretore per i

giorni 25 e 26 novembre 2002) oltre interessi del 5% dal 31 gennaio 2003.

11. Non

si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per mercedi

e salari (art. 343 cpv. 3 CO). A dipendenza del reciproco grado di soccombenza

delle parti, sono compensate le ripetibili di prima sede, mentre per questa

sede ricorsuale alla ricorrente vengono riconosciute delle ripetibili ridotte.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327

segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 20 giugno 2005

di RI 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 9 giugno 2005 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio

Nord è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di conseguenza CO 1 è

condannata a versare a RI 1 l'importo di fr. 3'233.30 netti oltre interessi del

5% dal 31 gennaio 2003.

2. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia, compensate le ripetibili.

Considerandi

II. Non

si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. CO 1 verserà alla

ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili ridotte.

III. Intimazione:

-

- .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster