16.2005.71
lavoro - onere della prova compete all'istante anche in assenza del convenuto - pagamento del salario durante le vacanze - salario completo - rimborso spese per utilizzo veicolo - quantificazione del
15 maggio 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
16.2005.71
Data decisione, Autorità:
15.05.2006, CCC
Titolo:
lavoro - onere della prova compete all'istante anche in assenza del convenuto - pagamento del salario durante le vacanze - salario completo - rimborso spese per utilizzo veicolo - quantificazione del salario giornaliero - vacanze durante il periodo di disdetta
SALARIO
VACANZE
art. 8 CC
art. 327a CO
art. 329d CO
Incarto n.
16.2005.71
Lugano
15 maggio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20
giugno 2005 presentato da
RI 1
patr. dall' PA
1
contro
la sentenza 9 giugno 2005 del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord nella procedura in materia di contratto di lavoro
(inc. n. DI.2004.29) promossa con istanza 11 marzo 2004 nei confronti di
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 7'894.15 oltre
interessi del 5% dal 31 gennaio 2003 a titolo di pretese salariali, domanda
parzialmente accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
1. RI 1 ha lavorato alle dipendenze della ditta CO 1 in qualità di area
manager per il Cantone __________ e il Canton __________. La sua attività
consisteva nel contattare, telefonicamente, per posta o direttamente, studi e
laboratori medici ai quali proponeva la collaborazione con la propria datrice
di lavoro nell'ambito dell'esecuzione di analisi varie. Il salario pattuito ammontava
a fr. 10'000.- mensili per tredici mensilità, oltre a un importo forfetario di
fr. 800.- mensili per l'ammortamento del veicolo, e il pagamento di tutte le
spese vive sostenute in relazione all'esercizio dell'attività lavorativa (quali
spese telefoniche, di trasferta, indennità giornaliera e utilizzo del veicolo).
Il rapporto di lavoro, che di fatto ha avuto inizio nel mese di ottobre 2001,
si è concluso il 31 gennaio 2003 a seguito della disdetta notificata dalla datrice
di lavoro il 26 novembre 2002 con contestuale esonero della dipendente dal prestare
la propria attività lavorativa già a partire da quel momento.
2. Con
istanza 11 marzo 2004 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord per ottenere il pagamento di fr. 7'894.15 a saldo di quanto
dovutole a titolo di vacanze non godute per il 2002 e il 2003 (10 giorni per un
totale di fr. 5'373.35 lordi), e di rimborso delle spese sostenute nei mesi da
novembre 2002 a gennaio 2003 per l'utilizzo del proprio veicolo, per i pasti fuori
domicilio e le spese telefoniche, oltre al rimborso dell'importo forfetario di
fr. 800.- per l'ammortamento del veicolo per il mese di gennaio 2003 (fr. 2'520.80).
La convenuta, che non ha partecipato all'istruttoria, non ha contestato le
pretese dell'istante.
3.
Con sentenza 9 giugno 2005 il Pretore, basandosi sulle prove documentali, ha
respinto tutte le richieste dell'istante relative al rimborso delle spese telefoniche
e per l'utilizzo del veicolo, compresa la richiesta di pagamento dell'importo
forfetario di fr. 800.- per il mese di gennaio 2003, non avendo la stessa
comprovato che queste spese fossero in relazione con la sua attività professionale,
conclusasi il 26 novembre 2002. Egli ha invece riconosciuto all'istante l'importo
di fr. 80.- quale indennità per le spese giornaliere sostenute i giorni 25 e 26
novembre 2002, oltre al pagamento di 7 giorni di vacanza non goduti e
quantificati in fr. 2'187.45. L'istanza è stata così accolta limitatamente all'importo
di fr. 2'258.45 netti oltre interessi del 5% dal 31 gennaio 2003. Per una chiara
svista nell'ambito della stesura del dispositivo della sentenza pretorile,
questo menziona unicamente l'importo di fr. 2'178.45 e non anche quello di fr.
80.- espressamente riconosciuto nei considerandi della sentenza.
4. Con
il presente tempestivo gravame RI 1è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
quantificato l'importo riconosciutole a titolo di vacanze non godute sia perché
la convenuta non ha contestato il saldo residuo di 10 giorni dalla stessa
esposto, sia perché non è stato tenuto conto nel salario determinante dell'importo
forfetario fisso di fr. 800.- mensili riconosciutole dalla datrice di lavoro
per l'ammortamento del veicolo, somma che le deve essere riconosciuta anche per
il mese di gennaio 2003 siccome parte integrante del salario indipendentemente
dall'esecuzione della prestazione lavorativa. Un corretto conteggio delle sue
spettanze salariali avrebbe pertanto dovuto comportare l'accoglimento della sua
istanza per l'importo di fr. 6'175.35 (fr. 5'373.35 lordi a titolo di vacanze
non godute oltre a fr. 800.- a titolo di salario residuo per il mese di gennaio
2003).
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
5. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure
ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128
Fatti
I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
6. La
ricorrente rimprovera al primo giudice di non averle riconosciuto il pagamento
di 10 giorni di vacanze non godute durante il rapporto contrattuale nonostante
la convenuta non abbia sollevato nessuna contestazione al proposito.
Innanzi tutto va rilevato che l'assenza della convenuta alla trattazione
della causa non esonerava la lavoratrice dall'obbligo di provare le proprie
allegazioni. Infatti, l'art. 8 CC, che regola la
ripartizione dell'onere probatorio e le conseguenze dell'assenza di ogni prova
(DTF 130 III 321 consid. 3.1 pag. 323; sentenza TF 4C.408/2004 del 18 marzo
2005), impone a chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da
lui asserita, l'obbligo di fornirne la prova, ritenuto che la mancata
prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a
decidere in sfavore di chi ne sostiene l'esistenza (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In quest'ottica,
spettava quindi all'istante provare che il saldo residuo delle vacanze da lei
non godute nel 2002 era di 5,5 giorni (gli altri 4,5 giorni rivendicati per il
2003 e il 14 e 15 settembre 2002 essendo stati riconosciuti dal Pretore). Sennonché,
a fronte del conteggio salariale del mese di novembre 2002 dalla stessa
prodotto (doc. D) e che attesta effettivamente questo saldo, vi sono i conteggi
salariali richiamati alla Cassa disoccupazione del __________, dai quali si
evince che il saldo delle vacanze non godute dalla lavoratrice nel 2002 era di
soli 2,5 giorni (cfr. conteggi da agosto a dicembre 2002). Il fatto per il
primo giudice di essersi basato su questi conteggi, da lui ritenuti più
attendibili, non può essere considerato arbitrario alla luce dell'ampio potere
di apprezzamento delle prove che gli compete giusta l'art. 90 CPC, anche perché
l'istante non ha fornito nessuna spiegazione sulla divergenza dei conteggi.
7. Accertato
il diritto dell'istante al pagamento di 7 giorni di vacanze residue così come
concluso dal primo giudice, occorre ancora quantificare il relativo salario. A
questo proposito, l'art. 329d cpv. 1 CO prevede che il datore di
lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle
vacanze e un'equa indennità a compensazione del salario in natura. Da questa
norma si evince che il lavoratore non deve essere trattato differentemente, dal
punto di vista della remunerazione, quando è in vacanza rispetto a quando
lavora (DTF 129 III 493 consid. 3.1, 664 consid. 7.3; 118 II 136 consid. 3b).
Sulla base di questo principio, la dottrina considera che il salario relativo
alle vacanze deve essere calcolato sulla base del salario mensile completo, nel
cui concetto rientrano tutte le eventuali prestazioni
accessorie di cui esso si compone, ad esempio le indennità versate a
titolo di straordinari o per lavoro notturno, a condizione che abbiano un
carattere regolare e durevole (DTF 132 II 172; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 329d CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
2ª ed., 1996, n. 1 ad art. 329d CO; Streiff/von
Känel, Arbeitsvertrag, 6ª ed., 2006, n. 3 ad art. 329d CO). Il rimborso spese, anche di tipo forfetario, non è per contro una componente
del salario (art. 327a cpv. 2 CO; Rehbinder,
ibidem) ed è perciò - per principio - dovuto solo nel caso di effettiva occupazione
del dipendente e non durante le ferie o il suo esonero dal lavoro, a meno che
si tratti di salario camuffato (Rehbinder,
ibidem e op. cit. n. 1 e 8 ad art. 327a CO). Trattandosi come nel caso
concreto di un importo forfetario versato mensilmente alla lavoratrice a titolo
di Amortisation und Finanzierung per l'utilizzo del veicolo
privato per gli spostamenti richiesti dalla sua funzione (cfr. doc. C), occorre
stabilire se riguarda una componente fissa del salario o di un importo dovuto
solo in caso di utilizzo del veicolo e quindi non esigibile durante le vacanze.
Ora, è vero che la convenuta ha versato all'istante detto importo anche per il
mese di dicembre 2002 allorquando la stessa non forniva più alcuna prestazione
lavorativa (cfr. D), tuttavia nessun versamento si è ripetuto nel mese di
gennaio 2003, ciò che avrebbe permesso di avvalorare la tesi della ricorrente
secondo la quale si tratterebbe di parte integrante del salario. A fronte di
queste divergenti prove documentali, non può pertanto essere considerata
arbitraria la conclusione del primo giudice secondo la quale l'importo di fr.
800.- era connesso all'utilizzo del veicolo da parte dell'istante, ovvero allo svolgimento
della sua attività lavorativa (cfr. in questo senso Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.2 ad art. 327a CO).
A sostegno di questa conclusione vi è, oltre all'indicazione di quest'importo
nel regolamento delle spese connesse all'esercizio dell'attività professionale
della lavoratrice (doc. C), anche l'attestazione sottoscritta dalla datrice di
lavoro per la cassa disoccupazione, nella quale questa ha indicato in fr. 10'000.-
il salario mensile di spettanza dell'istante. Ciò posto, escluso il carattere
di salario dell'importo di fr. 800.- mensili versato alla lavoratrice per l'ammortamento
del suo veicolo, non può essere censurato il mancato riconoscimento da parte
del Pretore di questa somma per il mese di gennaio 2003 anche perché, in caso
di dubbio, l'indennità forfetaria versata al lavoratore non gli è dovuta in
caso di vacanze o di esonero dall'obbligo di lavorare (Favre/Munoz/ Tobler, op. cit., n. 2.4 ad art. 327a CO;
Streiff/von Kaenel, op. cit., n.
3 ad art. 327a CO). Su questo punto il ricorso, che non ha evidenziato
nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.
8.
Per quanto attiene al pagamento dei 7 giorni di vacanze non goduti dall'istante,
il calcolo effettuato dal Pretore non può essere condiviso.
Dovendosi procedere alla quantificazione del salario giornaliero di spettanza
della lavoratrice, lo stesso si ottiene dividendo il salario mensile lordo per
21.75 se il lavoro è suddiviso su cinque giorni lavorativi (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.2 ad
art. 329d CO; JAR 2005 pag. 269), criterio di calcolo riconosciuto dalla
ricorrente medesima. In concreto, da un salario mensile lordo di fr. 10'000.-
corrisposto per 13 mensilità, si ottiene un salario giornaliero di fr. 498.10
lordi (fr. 10'000.- x 13/12 ) ovvero fr. 3'486.60 lordi per 7 giorni di vacanze, pari a fr. 3'153.30
netti (dedotti gli oneri sociali del 9,56 % come dai conteggi doc. D), importo
che deve essere riconosciuto alla lavoratrice a titolo di vacanze non godute.
Ne discende che, su questo punto, il ricorso deve essere parzialmente accolto
anche se il giudizio del Pretore che ha riconosciuto il
principio del diritto al pagamento delle vacanze non godute appare oltremodo
favorevole alla lavoratrice. Infatti, visto il periodo di disdetta superiore ai
due mesi, era sicuramente ipotizzabile, pur tenendo conto del tempo necessario
alla ricerca di un nuovo posto di lavoro, che l'istante, esonerata dal prestare
le proprie prestazioni già dal 26 novembre 2002, avesse a godere in natura dei
7 giorni residui di vacanza in ossequio al principio secondo il quale le vacanze non possono essere compensate con denaro ma devono essere
effettivamente godute (art. 329d cpv. 2 CO; Rehbinder,
op. cit., n. 14 ad art. 329d CO), principio la cui applicazione è riconosciuta
anche ai rapporti di lavoro che nel frattempo sono stati disdetti, in particolare
a quelli per i quali il lavoratore è stato esonerato dal prestare l'attività
lavorativa (DTF 128 III 271). In altre parole, se le circostanze lo permettono,
ovvero se il termine di disdetta è sufficientemente lungo per permettere al
lavoratore di effettuare le vacanze residue senza intralciarlo nell'eventuale
ricerca di un posto di lavoro, questi può essere tenuto a effettuare le vacanze
durante il periodo di disdetta senza poter pretendere le relative indennità compensative
(DTF 128 III 271, 106 II 152; Favre/
Munoz/ Tobler, op. cit., n. 2.12 ad art. 329d CO; Rehbinder, op. cit. n. 16 ad art. 329d
CO).
10. Alla luce di quanto sopra esposto
il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327
lett. g CPC con riferimento alla quantificazione di quanto di sua spettanza a
titolo di vacanze non godute, deve essere parzialmente accolto.
Accogliendo,
ancorché parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art.
332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il
conseguente accoglimento dell'istanza limitatamente a fr. 3'233.30 (fr. 3'153.30
per le vacanze oltre a fr. 80.- per le indennità riconosciute dal pretore per i
giorni 25 e 26 novembre 2002) oltre interessi del 5% dal 31 gennaio 2003.
11. Non
si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per mercedi
e salari (art. 343 cpv. 3 CO). A dipendenza del reciproco grado di soccombenza
delle parti, sono compensate le ripetibili di prima sede, mentre per questa
sede ricorsuale alla ricorrente vengono riconosciute delle ripetibili ridotte.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 20 giugno 2005
di RI 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 9 giugno 2005 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di conseguenza CO 1 è
condannata a versare a RI 1 l'importo di fr. 3'233.30 netti oltre interessi del
5% dal 31 gennaio 2003.
2. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia, compensate le ripetibili.
Considerandi
II. Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. CO 1 verserà alla
ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
-
- .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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