16.2005.72
ggetto di impugnativa - decisione finale che pone fine alla lite - decreto che assegna un termine per indicare il valore litigioso non è impugnabile con ricorso per cassazione trattandosi di decisione
8 luglio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.72
Data decisione, Autorità:
08.07.2005, CCC
Titolo:
ggetto di impugnativa - decisione finale che pone fine alla lite - decreto che assegna un termine per indicare il valore litigioso non è impugnabile con ricorso per cassazione trattandosi di decisione incidentale
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 313bis CPC-TI
art. 327 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.72
Lugano
8 luglio 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10
giugno 2005 presentato da
RI 1
patr. dall' RA 1
contro
il decreto 27 maggio 2005 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile
(inc. n. IU.2004.00366) promossa con istanza 18 ottobre 2004 da
CO 1
con la
quale gli istanti hanno chiesto la condanna del convenuto al taglio parziale della
siepe posta a confine tra le loro proprietà, domanda sulla quale il segretario
assessore non si è ancora espresso avendo limitato il proprio giudizio alla
verifica delle eccezioni sollevate dal convenuto,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 18 ottobre 2004 __________ hanno convenuto in giudizio __________ per ottenere
la sua condanna al taglio della siepe posta a confine tra le loro proprietà a
un'altezza di 2.5 metri;
che
all'udienza di discussione il convenuto ha sollevato diverse contestazioni, in
particolare quella secondo la quale gli istanti non avrebbero indicato il
valore di causa;
che con
decreto 27 maggio 2005 il Segretario assessore, respinte tutte le eccezioni
sollevate dal convenuto, salvo quella attinente alla mancata indicazione del
valore di causa, ha assegnato alla parte istante un termine perentorio di 30
giorni per indicare il valore litigioso;
che con
ricorso 10 giugno 2005 RI 1 è insorto contro la predetta decisione postulandone
l'annullamento;
che in
virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le
sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo
decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di
stralcio
(Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 327, m. 3);
che in
concreto la decisione impugnata, con la quale il segretario assessore ha respinto
le eccezioni del convenuto assegnando alla parte istante un termine di 30 giorni
per indicare il valore di causa, non costituisce una decisione finale impugnabile
con ricorso per cassazione, ma piuttosto una decisione incidentale di carattere
procedurale;
che
quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del
presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;
che giusta
l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 10 giugno 2005 di RI 1è irricevibile.
Considerandi
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico del
ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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