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Decisione

16.2005.73

oggetto di impugnativa - decisione finale che pone fine alla lite - decreto che assegna un termine per indicare il valore litigioso non è impugnabile con ricorso per cassazione trattandosi di decision

11 luglio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.73

Data decisione, Autorità:

11.07.2005, CCC

Titolo:

oggetto di impugnativa - decisione finale che pone fine alla lite - decreto che assegna un termine per indicare il valore litigioso non è impugnabile con ricorso per cassazione trattandosi di decisione incidentale

RICORSO PER CASSAZIONE

art. 313bis CPC-TI

art. 327 CPC-TI

Incarto n.

16.2005.73

Lugano

11 luglio

2005/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10

giugno 2005 presentato da

RI 1

patr. dall' RA 1

contro

il decreto 27 maggio 2005 del Segretario assessore

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile

inappellabile (inc. n. IU.2004.345) promossa con istanza 30 settembre 2004 da

CO 1

con la

quale gli istanti hanno chiesto la condanna del convenuto al taglio parziale

della siepe posta a confine tra le loro proprietà, domanda sulla quale il

segretario assessore non si è ancora espresso avendo limitato il proprio

giudizio alla verifica delle eccezioni sollevate dal convenuto,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 30 settembre 2004 CO 1hanno convenuto in giudizio __________ per ottenere

la sua condanna al taglio della siepe posta a confine tra le loro proprietà a

un'altezza di 2.5 metri;

che

all'udienza di discussione il convenuto ha sollevato diverse contestazioni, in particolare

quella secondo la quale gli istanti non avrebbero indicato il valore di causa;

che con

decreto 27 maggio 2005 il Segretario assessore, respinte tutte le eccezioni

sollevate dal convenuto, salvo quella attinente alla mancata indicazione del valore

di causa, ha assegnato alla parte istante un termine perentorio di 30 giorni

per indicare il valore litigioso;

che con

ricorso 10 giugno 2005 RI 1 è insorto contro la predetta decisione postulandone

l'annullamento;

che in

virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le

sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo

decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di

stralcio

(Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 327, m. 3);

che in

concreto la decisione impugnata, con la quale il segretario assessore ha respinto

le eccezioni del convenuto assegnando alla parte istante un termine di 30

giorni per indicare il valore di causa, non costituisce una decisione finale impugnabile

con ricorso per cassazione, ma piuttosto una decisione incidentale di carattere

procedurale;

che

quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del

presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;

che

giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente

infondato;

che le

spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 10 giugno 2005 di RI 1è irricevibile.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico del

ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- Piazza Cioccaro ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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