16.2005.75
rigetto dell'opposizione - termine ricorsuale - ricorso tardivo
15 giugno 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.75
Data decisione, Autorità:
15.06.2005, CCC
Titolo:
rigetto dell'opposizione - termine ricorsuale - ricorso tardivo
TEMPESTIVITÀ
TERMINE
art. 131 cpv. 1 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
art. 22 cpv. 1 LALEF
Incarto n.
16.2005.75
Lugano
15 giugno
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8
giugno 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 10 maggio 2005 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, nella procedura di rigetto
dell'opposizione (inc. n. EF.2005.168) promossa con istanza 12 aprile 2005 da
CO 1
patr. dall' RA 1
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda
accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 12 aprile 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatole per
l'incasso di fr. 2'147.40 oltre accessori rivendicati a titolo oneri
processuali e ripetibili riconosciutegli con sentenza 4 luglio 2002 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, passata in giudicato, e prodotta
a valere quale titolo esecutivo;
che con
sentenza 10 maggio 2005 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio Sud, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella
sentenza prodotta dall'istante alla quale l'escussa, assente al
contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con
scritto 8 giugno 2005, indirizzato alla Pretura, __________ si oppone alla
richiesta di pagamento;
che l'atto
in questione, trasmesso a questa Camera, non può che essere quale ricorso per
cassazione;
che
giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una
sentenza emanata nell’ambito di un'azione di rigetto dell’opposizione è di 10
giorni;
che
il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione
della decisione, in concreto avvenuta il 14 maggio 2005 come confermato dalla
Pretura (art. 131 cpv. 1 CPC);
che
pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua nullità in quanto privo dei requisiti
minimi posti dall'art. 329 cpv. 2 CPC secondo il quale lo stesso deve contenere
le domande di ricorso, così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo
stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione
invocato, è tardivo essendo stato inoltrato il 9 giugno 2005 (data del timbro
postale);
che
alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche
alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv.
1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione
senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si
rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in
considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il
presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale il
ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 8 giugno 2005 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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