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Decisione

16.2005.75

rigetto dell'opposizione - termine ricorsuale - ricorso tardivo

15 giugno 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.75

Data decisione, Autorità:

15.06.2005, CCC

Titolo:

rigetto dell'opposizione - termine ricorsuale - ricorso tardivo

TEMPESTIVITÀ

TERMINE

art. 131 cpv. 1 CPC-TI

art. 313bis CPC-TI

art. 329 cpv. 2 CPC-TI

art. 22 cpv. 1 LALEF

Incarto n.

16.2005.75

Lugano

15 giugno

2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8

giugno 2005 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 10 maggio 2005 del Segretario assessore

della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, nella procedura di rigetto

dell'opposizione (inc. n. EF.2005.168) promossa con istanza 12 aprile 2005 da

CO 1

patr. dall' RA 1

con la

quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda

accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 12 aprile 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatole per

l'incasso di fr. 2'147.40 oltre accessori rivendicati a titolo oneri

processuali e ripetibili riconosciutegli con sentenza 4 luglio 2002 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, passata in giudicato, e prodotta

a valere quale titolo esecutivo;

che con

sentenza 10 maggio 2005 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione

di Mendrisio Sud, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella

sentenza prodotta dall'istante alla quale l'escussa, assente al

contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che con

scritto 8 giugno 2005, indirizzato alla Pretura, __________ si oppone alla

richiesta di pagamento;

che l'atto

in questione, trasmesso a questa Camera, non può che essere quale ricorso per

cassazione;

che

giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una

sentenza emanata nell’ambito di un'azione di rigetto dell’opposizione è di 10

giorni;

che

il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione

della decisione, in concreto avvenuta il 14 maggio 2005 come confermato dalla

Pretura (art. 131 cpv. 1 CPC);

che

pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua nullità in quanto privo dei requisiti

minimi posti dall'art. 329 cpv. 2 CPC secondo il quale lo stesso deve contenere

le domande di ricorso, così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo

stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione

invocato, è tardivo essendo stato inoltrato il 9 giugno 2005 (data del timbro

postale);

che

alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche

alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv.

1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione

senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si

rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in

considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il

presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale il

ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 8 giugno 2005 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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