16.2005.76
rigetto opposizione - domanda di revisione sentenza giudice di pace - termine per ricorrere in cassazione - ricorso tardivo
12 agosto 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.76
Data decisione, Autorità:
12.08.2005, CCC
Titolo:
rigetto opposizione - domanda di revisione sentenza giudice di pace - termine per ricorrere in cassazione - ricorso tardivo
TEMPESTIVITÀ
art. 131 cpv. 1 CPC-TI
art. 341 CPC-TI
art. 342 CPC-TI
art. 22 cpv. 1 LALEF
Incarto n.
16.2005.76
Lugano
12 agosto
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7
giugno 2005 presentato nella forma della domanda di revisione da
RI 1
patr. dall' RA
1
contro
la sentenza 28 aprile 2005 del Giudice di pace del
circolo di Carona, nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc.
n. S04-398) promossa con istanza 8 settembre 2004 da
CO 1
rappr. da RA 2
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. 969984 dell’UE di Lugano, domanda accolta
dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 8 settembre 2004 CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta
da CO 1 al PE n. 969984 dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr.
1'324.80 oltre accessori, rivendicati a titolo di premi LAMal dovuti dal marito
__________ per il periodo dal 7 settembre 2000 al 22 febbraio 2001, pretesa
alla quale la convenuta si è opposta contestando di dover pagare i premi dovuti
dal marito dal quale vive separata dalla fine del 2003;
che con
sentenza 28 aprile 2005 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido
titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante così come la correttezza
della procedura sfociata nella decisione 14 luglio 2003 di quest'ultima e ammessa
la solidarietà dei coniugi per il pagamento di premi relativi a un periodo
durante il quale vivevano in comunione domestica, ha accolto l'istanza;
che il 7
giugno 2005 RI 1 ha inoltrato una domanda di revisione al Tribunale cantonale
delle assicurazioni postulando la rettifica della decisione del Giudice di pace
nel senso che è negata la responsabilità solidale della moglie signora RI 1
per il debito di premio nei confronti dell'assicurazione malattia CO 1 di
Zurigo, del marito __________;
che con
decisione 9 giugno 2005 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha dichiarato
l'istanza irricevibile trasmettendola per competenza a questa Camera;
che secondo
l'art. 341 CPC la domanda di revisione di una sentenza del giudice di pace si
propone mediante ricorso per cassazione;
che
giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una
sentenza emessa nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10
giorni;
che
il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione
della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);
che
nel caso concreto questo termine non è indubbiamente stato ossequiato, la domanda
di revisione essendo stata inoltrata l’8 giugno 2005 (cfr. timbro postale),
quindi ben oltre il termine ricorsuale -la sentenza di rigetto essendo stata
notificata il 9 maggio 2005 come ammesso dall'interessata- e anche oltre il
termine di 20 giorni di cui all'art. 342 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
342, m. 1);
che
pertanto questa Camera non può che accertare la tardività del gravame;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale non è stata richiesta la
presentazione di eventuali osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 7 giugno 2005 di RI 1 è irricevibile in quanto
tardivo.
Considerandi
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico
della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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