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Decisione

16.2005.76

rigetto opposizione - domanda di revisione sentenza giudice di pace - termine per ricorrere in cassazione - ricorso tardivo

12 agosto 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.76

Data decisione, Autorità:

12.08.2005, CCC

Titolo:

rigetto opposizione - domanda di revisione sentenza giudice di pace - termine per ricorrere in cassazione - ricorso tardivo

TEMPESTIVITÀ

art. 131 cpv. 1 CPC-TI

art. 341 CPC-TI

art. 342 CPC-TI

art. 22 cpv. 1 LALEF

Incarto n.

16.2005.76

Lugano

12 agosto

2005/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7

giugno 2005 presentato nella forma della domanda di revisione da

RI 1

patr. dall' RA

1

contro

la sentenza 28 aprile 2005 del Giudice di pace del

circolo di Carona, nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc.

n. S04-398) promossa con istanza 8 settembre 2004 da

CO 1

rappr. da RA 2

con la

quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta dalla convenuta al PE n. 969984 dell’UE di Lugano, domanda accolta

dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 8 settembre 2004 CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta

da CO 1 al PE n. 969984 dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr.

1'324.80 oltre accessori, rivendicati a titolo di premi LAMal dovuti dal marito

__________ per il periodo dal 7 settembre 2000 al 22 febbraio 2001, pretesa

alla quale la convenuta si è opposta contestando di dover pagare i premi dovuti

dal marito dal quale vive separata dalla fine del 2003;

che con

sentenza 28 aprile 2005 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido

titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante così come la correttezza

della procedura sfociata nella decisione 14 luglio 2003 di quest'ultima e ammessa

la solidarietà dei coniugi per il pagamento di premi relativi a un periodo

durante il quale vivevano in comunione domestica, ha accolto l'istanza;

che il 7

giugno 2005 RI 1 ha inoltrato una domanda di revisione al Tribunale cantonale

delle assicurazioni postulando la rettifica della decisione del Giudice di pace

nel senso che è negata la responsabilità solidale della moglie signora RI 1

per il debito di premio nei confronti dell'assicurazione malattia CO 1 di

Zurigo, del marito __________;

che con

decisione 9 giugno 2005 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha dichiarato

l'istanza irricevibile trasmettendola per competenza a questa Camera;

che secondo

l'art. 341 CPC la domanda di revisione di una sentenza del giudice di pace si

propone mediante ricorso per cassazione;

che

giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una

sentenza emessa nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10

giorni;

che

il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione

della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);

che

nel caso concreto questo termine non è indubbiamente stato ossequiato, la domanda

di revisione essendo stata inoltrata l’8 giugno 2005 (cfr. timbro postale),

quindi ben oltre il termine ricorsuale -la sentenza di rigetto essendo stata

notificata il 9 maggio 2005 come ammesso dall'interessata- e anche oltre il

termine di 20 giorni di cui all'art. 342 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.

342, m. 1);

che

pertanto questa Camera non può che accertare la tardività del gravame;

che le

spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale non è stata richiesta la

presentazione di eventuali osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 7 giugno 2005 di RI 1 è irricevibile in quanto

tardivo.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico

della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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