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Decisione

16.2005.78

richiesta di stralcio da parte del resistente per intervenuta transazione - stralcio nonostante l'opposizione del ricorrente

17 gennaio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.78

Data decisione, Autorità:

17.01.2006, CCC

Titolo:

richiesta di stralcio da parte del resistente per intervenuta transazione - stralcio nonostante l'opposizione del ricorrente

STRALCIO PER TRANSAZIONE

TRANSAZIONE

art. 351 CPC-TI

Incarto n.

16.2005.78

Lugano

17 gennaio

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14

giugno 2005 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 2 giugno 2005 del Giudice di pace del

circolo di Taverne nella causa civile inappellabile (inc. n. 78/05) promossa

con istanza 19 aprile 2005 nei confronti di

CO 1

patr. dall'avv. Aline Couchepin Romerio,

Lugano

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 527.25 oltre

accessori e il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________

dell'UE di Lugano, domande respinte dal giudice,

letti ed esaminati gli

atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che

con istanza 19 aprile 2005 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace

del circolo di Taverne per ottenere il pagamento di fr. 527.25 rivendicati a saldo

di una fattura emessa il 10 febbraio 2004 per assistenza tecnica fornita alla

convenuta tra il 1° febbraio 2004 e il 31 gennaio 2005, sulla base del

contratto di assistenza e manutenzione software sottoscritto dalle parti il 5

aprile 2002, pretesa alla quale la convenuta si è opposta;

che

con sentenza 2 giugno 2005 il Giudice di pace, qualificata di l'azione promossa

come ordinaria, l'istante avendo postulato non solo il rigetto dell'opposizione

ma anche la condanna della convenuta al pagamento di una somma di denaro, preso

atto delle contestazioni sollevate dalla convenuta circa le inadempienze dell'istante

la quale non è riuscita a provare di aver dato seguito agli impegni assunti

nell'ambito del contratto che la vincolava alla convenuta, ha respinto l'istanza;

che

con atto ricorsuale 14 giugno 2005 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g

CPC;

che

con scritto 22 novembre 2005 CO 1 ha chiesto lo stralcio del ricorso in seguito

all'accordo sottoscritto con l'istante sulla liquidazione delle loro pendenze,

con conseguente annullamento dell'esecuzione oggetto della presente procedura;

che

la ricorrente si è opposta allo stralcio della procedura condizionandolo al pagamento

da parte della convenuta di fr. 78.- a titolo di spese derivanti dall'esecuzione

n. __________;

che

la richiesta della ricorrente non può essere ammessa poiché la stessa si riferisce

a pretese senza relazione con l'esecuzione e la procedura creditoria oggetto

della decisione impugnata e che le parti, di comune accordo, hanno inteso

liquidare in modo definitivo con la sottoscrizione del loro accordo 15 luglio

2005 e il pagamento da parte della convenuta di fr. 1'500.- a saldo (pagamento

che si ritiene avvenuto avendo l'UEF di Lugano confermato la cancellazione

dell'esecuzione n. __________);

che

ad ogni modo il menzionato accordo prevedeva esplicitamente anche la liquidazione,

senza riserve, delle pretese della parte istante derivanti dall'esecuzione n. __________,

ragione per la quale essa non può ora dolersi del mancato computo delle spese

di esecuzione;

che

così stando le cose si giustifica lo stralcio del ricorso siccome divenuto

privo d'oggetto ai sensi dell'art. 351 CPC, le parti avendo trovato una

soluzione extra giudiziaria alla vertenza;

che

in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si

prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327

segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 14 giugno 2005 di RI 1 è stralciato dai ruoli.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- Savosa;

- __________, Lugano.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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