16.2005.78
richiesta di stralcio da parte del resistente per intervenuta transazione - stralcio nonostante l'opposizione del ricorrente
17 gennaio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.78
Data decisione, Autorità:
17.01.2006, CCC
Titolo:
richiesta di stralcio da parte del resistente per intervenuta transazione - stralcio nonostante l'opposizione del ricorrente
STRALCIO PER TRANSAZIONE
TRANSAZIONE
art. 351 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.78
Lugano
17 gennaio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14
giugno 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 2 giugno 2005 del Giudice di pace del
circolo di Taverne nella causa civile inappellabile (inc. n. 78/05) promossa
con istanza 19 aprile 2005 nei confronti di
CO 1
patr. dall'avv. Aline Couchepin Romerio,
Lugano
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 527.25 oltre
accessori e il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________
dell'UE di Lugano, domande respinte dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 19 aprile 2005 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace
del circolo di Taverne per ottenere il pagamento di fr. 527.25 rivendicati a saldo
di una fattura emessa il 10 febbraio 2004 per assistenza tecnica fornita alla
convenuta tra il 1° febbraio 2004 e il 31 gennaio 2005, sulla base del
contratto di assistenza e manutenzione software sottoscritto dalle parti il 5
aprile 2002, pretesa alla quale la convenuta si è opposta;
che
con sentenza 2 giugno 2005 il Giudice di pace, qualificata di l'azione promossa
come ordinaria, l'istante avendo postulato non solo il rigetto dell'opposizione
ma anche la condanna della convenuta al pagamento di una somma di denaro, preso
atto delle contestazioni sollevate dalla convenuta circa le inadempienze dell'istante
la quale non è riuscita a provare di aver dato seguito agli impegni assunti
nell'ambito del contratto che la vincolava alla convenuta, ha respinto l'istanza;
che
con atto ricorsuale 14 giugno 2005 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC;
che
con scritto 22 novembre 2005 CO 1 ha chiesto lo stralcio del ricorso in seguito
all'accordo sottoscritto con l'istante sulla liquidazione delle loro pendenze,
con conseguente annullamento dell'esecuzione oggetto della presente procedura;
che
la ricorrente si è opposta allo stralcio della procedura condizionandolo al pagamento
da parte della convenuta di fr. 78.- a titolo di spese derivanti dall'esecuzione
n. __________;
che
la richiesta della ricorrente non può essere ammessa poiché la stessa si riferisce
a pretese senza relazione con l'esecuzione e la procedura creditoria oggetto
della decisione impugnata e che le parti, di comune accordo, hanno inteso
liquidare in modo definitivo con la sottoscrizione del loro accordo 15 luglio
2005 e il pagamento da parte della convenuta di fr. 1'500.- a saldo (pagamento
che si ritiene avvenuto avendo l'UEF di Lugano confermato la cancellazione
dell'esecuzione n. __________);
che
ad ogni modo il menzionato accordo prevedeva esplicitamente anche la liquidazione,
senza riserve, delle pretese della parte istante derivanti dall'esecuzione n. __________,
ragione per la quale essa non può ora dolersi del mancato computo delle spese
di esecuzione;
che
così stando le cose si giustifica lo stralcio del ricorso siccome divenuto
privo d'oggetto ai sensi dell'art. 351 CPC, le parti avendo trovato una
soluzione extra giudiziaria alla vertenza;
che
in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si
prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 14 giugno 2005 di RI 1 è stralciato dai ruoli.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- Savosa;
- __________, Lugano.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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