16.2005.79
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22 febbraio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2005.79
Data decisione, Autorità:
22.02.2006, CCC
Titolo:
taglio piante - distanze LAC - valore litigioso - capacità processuale - membri comunione ereditaria formano un litisconsorzio necessario - presupposto processuale che deve essere verificato d'ufficio in ogni stadio di causa indipendentemente dall'impugnativa
CAPACITÀ PROCESSUALE
COMUNIONE EREDITARIA
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
LITISCONSORZIO NECESSARIO
art. 602 CC
art. 602 cpv. 2 CC
art. 9 cpv. 3 CPC-TI
art. 41 CPC-TI
art. 47 CPC-TI
art. 97 CPC-TI
art. 99 cpv. 3 CPC-TI
art. 142 cpv. 1 let. a CPC-TI
Incarto n.
16.2005.79
Lugano
22 febbraio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16
giugno 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 31 maggio 2005 del Giudice di pace del
circolo di Sonvico nella causa civile inappellabile (inc. n. 7/05) promossa con
istanza 12 gennaio 2004 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto venisse fatto obbligo alla
convenuta di eliminare cinque
piante d'alto fusto situate sul suo fondo, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
1.
CO 1 è proprietario della particella n. 250 RFD __________, che costeggia la
strada comunale al di là della quale si trova il fondo n. 249 appartenente a RI
1. Con istanza 12 gennaio 2004 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo
di Sonvico che fosse ordinato a RI 1 di allontanare tre betulle, un larice e un
pino, con altezze varianti tra quindici e ventotto metri, poiché fonte di una
grave turbativa alla sua proprietà. A mente dell'istante gli alberi in
discussione, data la loro altezza, impediscono l'irraggiamento del sole e
tolgono vista e luce alla sua proprietà, e causano una perdita di valore del fondo.
La convenuta si è opposta all'istanza osservando che le due proprietà non sono
confinanti, che le piante si trovano in quella posizione da numerosi anni e a
una distanza superiore a quella prevista dalla LAC, rilevando infine di aver
sempre provveduto alla loro potatura.
2.
Con sentenza 31 maggio 2005 il Giudice di pace, basandosi sulle risultanze istruttorie,
dalle quali è emerso che le piante in questione comportano un'immissione eccessiva
ai sensi dell'art. 684 CC poiché privano il fondo dell'istante di sole, luce e
vista, ha ordinato alla convenuta di procedere al taglio alla base di tre
betulle, un larice e un pino siti nella sua proprietà di __________ e più
precisamente le piante evidenziate in verde sulla copia del doc. 11
(planimetria), allegata alla sentenza e dichiarata parte integrante della
stessa.
3.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto
sospensivo con decreto 24 giugno 2005, RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui
alle lettere a), e) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente eccepisce innanzi
tutto l'incompetenza per valore del giudice di pace, contesta inoltre la sua
legittimazione passiva, la particella n. 249 RFD __________ non essendo di sua
esclusiva proprietà ma con altre persone formanti una Comunione ereditaria. Da
ultimo, rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale
concludendo all'accoglimento dell'istanza.
Con
osservazioni 12 luglio 2005 la controparte postula la reiezione del ricorso.
4.
In merito alla competenza per valore del Giudice di pace, l'art. 5 CPC
stabilisce che se l'oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore
litigioso è determinato dalla domanda. Ora, nelle cause come quella in esame il
valore litigioso è quello che il taglio delle piante procurerebbe al fondo
dell'istante, rispettivamente quello corrispondente alla svalutazione del
fondo serviente se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; DTF 45 II 405/406
consid. 1; cfr. anche Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). In concreto dunque, il
valore litigioso non corrisponde al costo del taglio degli alberi come indicato
dall'istante. Tuttavia l'abbattimento delle cinque piante non dovrebbe influire
molto sul valore dei fondi in questione, motivo per cui il valore di lite
corrisponde a fr. 1'900.-.
5. La ricorrente sostiene che la particella n. 249 RFD __________ appartiene
a membri di una comunione ereditaria, sicché l'azione non poteva essere
promossa solo contro di lei. Ora, la particella in questione appartiene a una
comunione ereditaria formata di RI 1, __________, __________ e __________. E
siccome alla comunione ereditaria difetta la capacità processuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 41, m.
4), sono i singoli membri che devono essere convenuti in giudizio congiuntamente,
siccome formano un litisconsorzio necessario (art. 41 CPC; Ottaviani, Le parti nel processo civile
ticinese, 1989, pag. 67; Cocchi/
Trezzini, op. cit., ad art. 38 CPC, m. 16). Il litisconsorzio necessario
dipende dal diritto sostanziale (Ottaviani,
op. cit., pag. 66 in fondo; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 41, m. 2), in concreto dall'art. 602 cpv. 2 CC secondo il
quale i coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della
successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima,
riservate le facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente
conferite per legge o per contratto, di modo che, salvo questi casi non dati in
concreto, il singolo membro di una comunione ereditaria non è legittimato ad agire
in nome proprio per far valere pretese della successione (DTF 121 III 118; Schaufelberger, Basler Kommentar, ZGB
II, 2ª edizione, n. 26 ad art. 602 CC), e non può quindi neppure essere
convenuto singolarmente in un'azione giudiziaria che interessa un diritto di
spettanza della comunione ereditaria (Schaufelberger,
op. cit., n. 31 ad art. 602 CC), come quello
fatto valere in causa dall'istante. Nella fattispecie, quindi, l'istante
avrebbe dovuto convenire in giudizio tutti i membri della comunione ereditaria
e non la sola RI 1.
6.
La circostanza che solo con il ricorsoAP 2abbia eccepito l'inammissibilità
dell'istanza poco importa. I presupposti processuali devono essere verificati
d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 prima frase CPC), poiché la loro
violazione implica la nullità dell'atto compiuto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC).
E la sanzione della nullità si applica, oltre che agli atti processuali, alle
sentenze, ove esse siano impugnate con appello o ricorso per cassazione (art.
146 CPC). L'esistenza di un litisconsorzio necessario è, appunto, un
presupposto processuale (art. 97 n. 5 CPC). Ove la sentenza di primo grado sia
impugnata, il rispetto di tale presupposto dev'essere quindi verificato d'ufficio
anche in sede di cassazione, indipendentemente dalle censure sollevate. Ne
segue che in concreto la sentenza impugnata dev'essere annullata e gli atti
rinviati al primo giudice affinché questi, in conformità con l'art. 47 CPC, assegni
all'istante un termine adeguato per integrare la sua istanza con l'indicazione
di tutti gli altri membri della comunione ereditaria, con la comminatoria dello
stralcio della causa in caso di inottemperanza. L'assegnazione di un termine
per rimediare al vizio è conforme al principio per cui, ravvisandosi la
mancanza di un presupposto processuale sanabile entro breve tempo, alla parte
in causa va impartito un termine perché sani il difetto (art. 99 cpv. 3 CPC). Di
conseguenza l'istanza 12 gennaio 2004 di CO 1 non è nulla ma occorre però riprendere
il processo con la diffida all'istante affinché completi l'istanza con la
notifica della medesima ai litisconsorti omessi e con il rifacimento di tutti
gli atti processuali cui quest'ultimi non hanno potuto prendere parte (udienze,
sopralluogo, cfr. Rep. 1994 pag. 370), vedendosi precludere i loro diritti di
difesa.
7.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto con il
conseguente annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al primo giudice
per integrazione dell'istruttoria e nuovo giudizio.
8.
In considerazione della particolarità della fattispecie e a titolo eccezionale
non si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano ripetibili alla
ricorrente la quale avrebbe potuto eccepire tempestivamente la mancanza del
presupposto processuale, evitando a sua volta di compiere atti viziati.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la tariffa giudiziaria
pronuncia:
1.
Il ricorso per cassazione 16 giugno 2005 di RI 1 è accolto.
Di
conseguenza è accertata la nullità della sentenza 31 maggio 2005 del Giudice di
pace del circolo di Sonvico con il conseguente rinvio degli atti per nuovo
giudizio ai sensi dei considerandi.
Fatti
2.
Non si prelevano tasse e spese per il presente
giudizio né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.
Considerandi
terzi implicati
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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