16.2005.8
lavoro - pattuizione salario - salari CCL sono salari minimi le parti possono derogarvi a favore del lavoratore - obbligo di pagare il salario pattuito anche in caso di rendimento carente del lavorato
13 luglio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2005.8
Data decisione, Autorità:
13.07.2005, CCC
Titolo:
lavoro - pattuizione salario - salari CCL sono salari minimi le parti possono derogarvi a favore del lavoratore - obbligo di pagare il salario pattuito anche in caso di rendimento carente del lavoratore o di altre manchevolezze
SALARIO
art. 322 CO
Incarto n.
16.2005.8
Lugano
13 luglio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19
gennaio 2005 presentato da
RI 1
rappr. dal Sindacato RA 1
contro
la sentenza 14 gennaio 2005 del Giudice di pace del
circolo di Bellinzona nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc.
n. 127-2004) promossa con istanza 16 dicembre 2004 nei confronti di
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 638.25 oltre interessi a titolo
di pretese salariali, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. RI
1 ha lavorato alle dipendenze del garage CO 1 di Bellinzona in qualità di meccanico
riparatore dal 2 gennaio al 30 giugno 2004. Il salario mensile netto pattuito ammontava
a fr. 3'400.- per il periodo di prova di tre mesi, decorso il quale lo stesso aumentava
a fr. 3'600.-. Il contratto di lavoro, disdetto dalla datrice di lavoro il 30 aprile
2004 per il successivo 31 maggio, si è concluso il 30 giugno 2004 a seguito di
un'inabilità lavorativa del dipendente che ha protratto il termine di disdetta.
Con istanza 16 dicembre 2004 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace
del Circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 638.25
corrispondenti all'adeguamento del salario, mai praticato dal datore di lavoro che
ha sempre corrisposto al dipendente il salario di fr. 3'400.- anche dopo il
periodo di prova e segnatamente per i mesi da aprile a giugno 2004, oltre alla relativa
tredicesima per questi mesi.
La convenuta
si è opposta all'istanza rilevando di aver corrisposto all'istante un salario superiore
a quello minimo previsto dal CCL per il personale delle autorimesse del Cantone
Ticino, a dipendenza delle assicurazioni fornite dal lavoratore in merito alle
sue capacità professionali, che però, di fatto, sono risultate inferiori alle
aspettative, donde la decisione di porre fine al rapporto di lavoro anche per le
assenze ingiustificate del dipendente.
2. Con
sentenza 14 gennaio 2005 il Giudice di pace ha respinto l'istanza ritenendo
giustificate le argomentazioni della convenuta secondo la quale l'adeguamento
del salario non era nel caso concreto giustificato perché il salario pattuito era
superiore a quello previsto dal CCL di categoria, e perché l'istante ha disatteso
le aspettative della datrice di lavoro a dipendenza delle sue carenze a livello
professionale e delle sue assenze che questi, violando l'art. 8 cpv. 7 CCL, non
ha mai tempestivamente segnalato.
3. Con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver basato il suo
giudizio sulle allegazioni di parte convenuta, peraltro rimaste allo stadio di mere
affermazioni, anziché attenersi al chiaro testo del contratto che prevede
l'adeguamento del salario così come rivendicato in causa.
Con
osservazioni 8 febbraio 2005 la convenuta si è opposta all'accoglimento del
ricorso.
4. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il gravame,
una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è
stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in
caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128
Fatti
I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. L'obbligo
principale del datore di lavoro è quello di pagare il salario pattuito (art.
322 cpv. 1 CO). Se, come nel caso di specie, le parti hanno pattuito un salario
superiore a quello previsto dal CCL di categoria, il datore di lavoro deve
attenersi a quanto stabilito con il dipendente ritenuto che gli stipendi previsti
dal CCL sono degli stipendi minimi (cfr. art. 14 CCL per il personale delle
autorimesse del Cantone Ticino , doc. A) ai quali le parti possono derogare a
vantaggio del lavoratore (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code
annoté, 2001, n. 1.7 ad art. 322 CO; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5.
ed., 1992, n. 5 ad art. 322 CO). Ora, un'eventuale riduzione del salario per il
preteso insufficiente rendimento del lavoratore deve essere concordata con
quest'ultimo ed sottoposta per ratifica alla Commissione paritetica (cfr. art.
18 CCL), formalità che non è stata ossequiata nel caso concreto. Inoltre, per
ovviare alle carenze lamentate (assenze ingiustificate, lentezza nell'esecuzione
del lavoro, incapacità di utilizzo di determinati apparecchi), la convenuta avrebbe potuto far capo ad altri mezzi, quali
la disdetta del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, mentre la
riduzione del salario rispetto a quanto pattuito non può in nessun modo essere
tutelata.
6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il
titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria
valutazione delle prove ed errata applicazione del diritto sostanziale da parte
del primo giudice, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i
presupposti d’applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova
pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente integrale accoglimento
dell'istanza, che la convenuta non ha contestato nel suo ammontare.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione è accolto.
Di conseguenza
la sentenza 14 gennaio 2005 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è
annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1.
L'istanza è accolta. Di conseguenza CO 1 è
condannata
a versare a RI 1 l'importo di fr. 638.35
oltre
interessi del 5% dal 1° luglio 2004.
2.
Tasse e spese di questo giudizio, per complessivi fr. 120.-,
sono poste a carico dello Stato mentre CO 1, verserà a RI 1 un'indennità di fr.
150.-.
Considerandi
II. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. CO 1 verserà al ricorrente
fr. 100.- a valere quale indennità per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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