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Decisione

16.2005.8

lavoro - pattuizione salario - salari CCL sono salari minimi le parti possono derogarvi a favore del lavoratore - obbligo di pagare il salario pattuito anche in caso di rendimento carente del lavorato

13 luglio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. L'obbligo

principale del datore di lavoro è quello di pagare il salario pattuito (art.

322 cpv. 1 CO). Se, come nel caso di specie, le parti hanno pattuito un salario

superiore a quello previsto dal CCL di categoria, il datore di lavoro deve

attenersi a quanto stabilito con il dipendente ritenuto che gli stipendi previsti

dal CCL sono degli stipendi minimi (cfr. art. 14 CCL per il personale delle

autorimesse del Cantone Ticino , doc. A) ai quali le parti possono derogare a

vantaggio del lavoratore (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code

annoté, 2001, n. 1.7 ad art. 322 CO; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5.

ed., 1992, n. 5 ad art. 322 CO). Ora, un'eventuale riduzione del salario per il

preteso insufficiente rendimento del lavoratore deve essere concordata con

quest'ultimo ed sottoposta per ratifica alla Commissione paritetica (cfr. art.

18 CCL), formalità che non è stata ossequiata nel caso concreto. Inoltre, per

ovviare alle carenze lamentate (assenze ingiustificate, lentezza nell'esecuzione

del lavoro, incapacità di utilizzo di determinati apparecchi), la convenuta avrebbe potuto far capo ad altri mezzi, quali

la disdetta del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, mentre la

riduzione del salario rispetto a quanto pattuito non può in nessun modo essere

tutelata.

6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il

titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria

valutazione delle prove ed errata applicazione del diritto sostanziale da parte

del primo giudice, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i

presupposti d’applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova

pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente integrale accoglimento

dell'istanza, che la convenuta non ha contestato nel suo ammontare.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

I. Il

ricorso per cassazione è accolto.

Di conseguenza

la sentenza 14 gennaio 2005 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è

annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.

L'istanza è accolta. Di conseguenza CO 1 è

condannata

a versare a RI 1 l'importo di fr. 638.35

oltre

interessi del 5% dal 1° luglio 2004.

2.

Tasse e spese di questo giudizio, per complessivi fr. 120.-,

sono poste a carico dello Stato mentre CO 1, verserà a RI 1 un'indennità di fr.

150.-.

Considerandi

II. Il

presente giudizio è esente da tasse e spese. CO 1 verserà al ricorrente

fr. 100.- a valere quale indennità per questa sede ricorsuale.

III. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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