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Decisione

16.2005.80

stralcio per ritiro esecuzione - desistenza uguale soccombenza

25 agosto 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.80

Data decisione, Autorità:

25.08.2005, CCC

Titolo:

stralcio per ritiro esecuzione - desistenza uguale soccombenza

STRALCIO PER RITIRO DELL'ESECUZIONE

art. 148 CPC-TI

Incarto n.

16.2005.80

Lugano

25 agosto

2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13

giugno 2005 presentato da

RI 1

rappr. dall' RA

1

contro

la sentenza 25 maggio 2005 del Giudice di pace del

circolo di Lugano, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 67a/05/S)

promossa con istanza 26 gennaio 2005 da

CO 1

rappr. dall'RA 2

con la

quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda

parzialmente accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con sentenza 25 maggio 2005 il

Giudice di pace del circolo di Lugano ha rigettato in via definitiva,

limitatamente all'importo di fr. 100.-, l’opposizione interposta da RI 1in

liquidazione al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l’incasso di

fr. 160.- oltre accessori rivendicati a titolo di multa disciplinare inflitta a

quest'ultima con risoluzione 5 febbraio 2004 dell'Ufficio di tassazione delle

persone giuridiche (fr. 100.-) oltre a fr. 60.- a titolo di tasse di diffida,

domanda alla quale la convenuta si è opposta contestando la presenza agli atti

di un valido titolo esecutivo;

che

con atto ricorsuale 13 giugno 2005 RI 1in liquidazione è insorta contro il

predetto giudizio;

che

con scritto 5 agosto 2005 la parte istante, per il tramite dell'Ufficio

esazione e condoni, ha comunicato di aver ritirato l'esecuzione in oggetto;

che

decadendo l’esecuzione, sia l’istanza di rigetto dell'opposizione sia il

ricorso proposto da RI 1in liquidazione che divengono privi d’oggetto;

che per

principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende

priva

d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e

indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le

parti ne concordino un diverso riparto e ne diano comunicazione, ciò che non è

il caso

in

concreto.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327

segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. L’istanza

di rigetto dell’opposizione 26 gennaio 2005 dello CO 1 e il ricorso per

cassazione 13 giugno 2005 di RI 1in liquidazione sono privi d’oggetto e le

relative procedure stralciate dai ruoli.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, già anticipati dalla ricorrente,

sono poste a carico dello CO 1 il quale rifonderà alla ricorrente fr. 100.- a

titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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