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Decisione

16.2005.81

stralcio per ritiro esecuzione - desistenza uguale soccombenza

25 agosto 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.81

Data decisione, Autorità:

25.08.2005, CCC

Titolo:

stralcio per ritiro esecuzione - desistenza uguale soccombenza

STRALCIO PER RITIRO DELL'ESECUZIONE

art. 148 CPC-TI

Incarto n.

16.2005.81

Lugano

25 agosto 2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13

giugno 2005 presentato da

RI 1

rappr.

dall'amministratore unico RA 1

contro

la sentenza 25 maggio 2005 del Giudice di pace del

circolo di Lugano nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 250a/05/S)

promossa con istanza 14 febbraio 2005 da

CO 1

rappr. dall'RA 2

con la

quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda

parzialmente accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con sentenza 25 maggio 2005 il

Considerandi

Giudice di pace del circolo di Lugano ha rigettato in via definitiva,

limitatamente all'importo di fr. 100.-, l’opposizione interposta da RI 1al PE

n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l’incasso di fr. 160.- oltre

accessori rivendicati a titolo di multa disciplinare inflitta a quest'ultima

con risoluzione 5 febbraio 2004 dell'Ufficio di tassazione delle persone

giuridiche (fr. 100.-) oltre a fr. 60.- a titolo di tasse di diffida, domanda

alla quale la convenuta si è opposta contestando la presenza agli atti di un

valido titolo esecutivo;

che

con atto ricorsuale 13 giugno 2005 RI 1è insorta contro il predetto giudizio;

che

con scritto 5 agosto 2005 la parte istante, per il tramite dell'Ufficio

esazione e condoni, ha comunicato di aver ritirato l'esecuzione in oggetto;

che

decadendo l’esecuzione, sia l’istanza di rigetto dell'opposizione sia il

ricorso proposto da __________ divengono privi d’oggetto;

che per

principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende

priva

d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e

indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le

parti ne concordino un diverso riparto e ne diano comunicazione, ciò che non è

il caso

in

concreto.

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327.

segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. L’istanza

di rigetto dell’opposizione 14 febbraio 2005 dello CO 1 e il ricorso per

cassazione 13 giugno 2005 di RI 1sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate

dai ruoli.

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, già anticipati dalla ricorrente,

sono poste a carico dello CO 1 il quale rifonderà alla ricorrente fr. 100.- a

titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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