16.2005.81
stralcio per ritiro esecuzione - desistenza uguale soccombenza
25 agosto 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.81
Data decisione, Autorità:
25.08.2005, CCC
Titolo:
stralcio per ritiro esecuzione - desistenza uguale soccombenza
STRALCIO PER RITIRO DELL'ESECUZIONE
art. 148 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.81
Lugano
25 agosto 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13
giugno 2005 presentato da
RI 1
rappr.
dall'amministratore unico RA 1
contro
la sentenza 25 maggio 2005 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 250a/05/S)
promossa con istanza 14 febbraio 2005 da
CO 1
rappr. dall'RA 2
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda
parzialmente accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con sentenza 25 maggio 2005 il
Considerandi
Giudice di pace del circolo di Lugano ha rigettato in via definitiva,
limitatamente all'importo di fr. 100.-, l’opposizione interposta da RI 1al PE
n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l’incasso di fr. 160.- oltre
accessori rivendicati a titolo di multa disciplinare inflitta a quest'ultima
con risoluzione 5 febbraio 2004 dell'Ufficio di tassazione delle persone
giuridiche (fr. 100.-) oltre a fr. 60.- a titolo di tasse di diffida, domanda
alla quale la convenuta si è opposta contestando la presenza agli atti di un
valido titolo esecutivo;
che
con atto ricorsuale 13 giugno 2005 RI 1è insorta contro il predetto giudizio;
che
con scritto 5 agosto 2005 la parte istante, per il tramite dell'Ufficio
esazione e condoni, ha comunicato di aver ritirato l'esecuzione in oggetto;
che
decadendo l’esecuzione, sia l’istanza di rigetto dell'opposizione sia il
ricorso proposto da __________ divengono privi d’oggetto;
che per
principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende
priva
d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e
indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le
parti ne concordino un diverso riparto e ne diano comunicazione, ciò che non è
il caso
in
concreto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327.
segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. L’istanza
di rigetto dell’opposizione 14 febbraio 2005 dello CO 1 e il ricorso per
cassazione 13 giugno 2005 di RI 1sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate
dai ruoli.
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, già anticipati dalla ricorrente,
sono poste a carico dello CO 1 il quale rifonderà alla ricorrente fr. 100.- a
titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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