16.2005.83
diritto di essere sentito - notifica citazione - invio con lettera semplice - prova dell'invio - rinvio degli atti al giudice per nuova convocazione
20 luglio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2005.83
Data decisione, Autorità:
20.07.2005, CCC
Titolo:
diritto di essere sentito - notifica citazione - invio con lettera semplice - prova dell'invio - rinvio degli atti al giudice per nuova convocazione
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
NOTIFICA IRREGOLARE
art. 124 cpv. 1 CPC-TI
art. 142 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2005.83
Lugano
20 luglio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20
giugno 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 8 giugno 2005 del Giudice di pace del Circolo
di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n. 15a/05/O) promossa con
istanza 24 gennaio 2005 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr.1'000.- e il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________
dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 24 gennaio 2005 RI 1, ditta specializzata nello svolgimento
di attività fiduciaria commercialista, ha convenuto RI 1ottenere il pagamento di fr.
1'000.- rivendicati a saldo della fattura emessa il 31 dicembre 2003 per
prestazioni eseguite per conto di quest'ultimo;
che
all'udienza del 24 febbraio 2005 il giudice, preso atto che convenuto intendeva
prendere contatto con l'istante, assente, per sottoporgli una proposta di
pagamento, ha sospeso la causa;
che
il 12 maggio 2005 il Giudice di pace, accertato che l'istante non aveva
accettato la proposta transattiva del convenuto, ha convocate la parti alla
discussione del 25 maggio 2005 alla quale il convenuto non ha presenziato;
che
con sentenza 8 giugno 2005 il Giudice di pace ha accolto l'istanza sulla base
della documentazione prodotta dall'istante;
che
con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento per la lesione del suo diritto di essere sentito, non avendo potuto
partecipare al dibattimento finale causa il mancato recapito della relativa citazione;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice
di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in
grado di far valere le proprie ragioni;
che
nella concreta fattispecie con ordinanza 12 maggio 2005 il giudice di pace ha
convocato le parti alla discussione fissata per il successivo 25 maggio;
che
poiché la citazione destinata al convenuto non è stata spedita mediante invio
raccomandato come imposto dall’art. 124 cpv. 1 CPC, e il convenuto contesta di
averla ricevuta (cfr. al proposito lo scritto 17 giugno 2005 indirizzato alla
Direzione generale della Posta Svizzera), manca la prova della sua regolare
notifica (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 120, m. 3);
che
quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto
dell'art. 327 lett. e CPC, la sentenza impugnata è nulla (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 280, m 2);
che
l’incarto deve essere ritornato al giudice di pace affinché proceda ad un nuovo
giudizio previa valida convocazione delle parti all’udienza di discussione
finale;
che
in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica
del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il
ricorso può essere accolto senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 313bis), ritenuta la sua applicabilità
anche nell'ambito del ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC);
che
vista la particolarità del caso non si prelevano tasse o spese per il presente
giudizio, né si giustifica l’assegnazione di un'indennità al ricorrente, cui la
procedura ha non verosimilmente comportato oneri di rilievo.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 giugno 2005 di RI 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 8 giugno 2005 del Giudice di pace del Circolo di Lugano
è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi
dei considerandi
Fatti
2. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Considerandi
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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