16.2005.84
capacità di essere parte - legittimazione alla rappresentanza processuale - rappresentanza di una SA - partecipazione della parte all'udienza sana le carenze dell'istanza
28 aprile 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2005.84
Data decisione, Autorità:
28.04.2006, CCC
Titolo:
capacità di essere parte - legittimazione alla rappresentanza processuale - rappresentanza di una SA - partecipazione della parte all'udienza sana le carenze dell'istanza
CAPACITÀ DI RAPPRESENTANZA
art. 64 CPC-TI
art. 97 cf. 4 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.84
Lugano
28 aprile
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30
giugno 2005 presentato da
RI 1
rappr. da RA 1
contro
la sentenza 1° giugno 2005 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n. 02a/05/O) promossa
con istanza 6 gennaio 2005 da
CO
1
con la quale l'istante ha
chiesto il pagamento di fr. 637.80 oltre accessori e il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE
di Lugano, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 6 gennaio 2005 CO 1 ha convenuto la società RI 1 davanti al Giudice di
pace del circolo di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 637.80 rivendicati
a saldo della fattura emessa il 30 luglio 2003 per un intervento di riparazione
eseguito presso il Bar __________ a Lugano gestito da quest'ultima;
che la
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo la nullità dell'istanza
siccome sottoscritta da persona priva della necessaria legittimazione, così
come la carenza di legittimazione alla rappresentanza processuale di __________
presente all'udienza per conto dell'istante;
che con ”ordinanza“ dell'8 aprile 2005 il Giudice di pace ha respinto le eccezioni di
natura procedurale sollevate dalla convenuta, convocando le parti alla
discussione del 27 aprile 2005 durante la quale la convenuta si è opposta
all'istanza;
che con
sentenza 1° giugno 2005 il Giudice di pace, ritenuto sufficientemente comprovato
il credito di parte istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta,
ha accolto l'istanza;
che con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento; la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente
ammesso la validità dell'istanza ancorché sottoscritta da persona priva del necessario
diritto di firma a favore dell'istante, mentre nel merito gli rimprovera di
aver accolto l'istanza nonostante parte istante non abbia comprovato il suo
credito;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte
le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
secondo l'art. 97 cifra 4 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di
causa se esistono – rispettivamente se sono esistiti – i presupposti
processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro
rappresentanti;
che
la capacità processuale è riconosciuta alle persone fisiche e alle persone giuridiche
(art. 38 CPC) come espressione dell'esercizio dei diritti civili (art. 12 CC);
che
trattandosi di persona giuridica, la rappresentanza processuale è riconosciuta
ai suoi organi, ossia, per quanto riguarda la società anonima, ai membri del
consiglio d'amministrazione (organi formali), oppure a coloro che di fatto
partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale
(organi di fatto: Cocchi/Trezzini,
CPC–TI, ad art. 64, m. 11);
che
nella fattispecie CO 1 ha prodotto la procura 20 dicembre 2004, validamente
sottoscritta da due suoi rappresentanti, con la quale incaricava la __________
di rappresentarla in tutte le procedure necessarie al recupero del suo credito
nei confronti della convenuta;
che
con istanza 6 gennaio 2005 la __________ ha avviato la procedura qui in esame;
che
la procura 20 dicembre 2004 non prevedeva alcuna possibilità di subdelega, motivo
per cui l'unica persona legittimata a sottoscrivere l'istanza per conto di CO 1
era un organo della __________;
che
così non è stato poiché dalle risultanze del Registro di commercio di __________
non risulta che tale __________ abbia diritto di firma per conto della __________;
che nella
sua”ordinanza“dell'8 aprile 2005 il Giudice di pace ha
ritenuto sanate le carenze di diritto di firma in seguito alla partecipazione all'udienza
del 23 febbraio 2005 di __________, rappresentante dell'istante, durante la
quale, agendo come organo di fatto della CO 1, ha confermato il contenuto dell'istanza;
che in
questa sede la ricorrente ha contestato in modo generico l'”ordinanza“ dell'8 aprile 2005, da lui definita “folle”, senza tuttavia
spiegare per quale motivo l'accertamento del primo giudice sulla qualità di
organo di fatto di __________ sarebbe errato;
che
pertanto, in mancanza di una contestazione sufficientemente motivata al riguardo,
si deve concludere che __________ ha validamente confermato dinanzi al primo
giudice l'istanza 6 gennaio 2005 proposta da CO 1;
che nel
merito della vertenza che oppone le parti, poiché all'udienza del 23 febbraio
2005, indetta per permettere alle parti di esporre le rispettive ragioni e
contestazioni (art. 294 cpv. 2 CPC), la convenuta non ha sollevato nessuna obiezione
circa l'effettiva sussistenza della pretesa avversaria e il suo ammontare (le
successive contestazioni proposte all'udienza 27 aprile 2005 non potendo essere
considerate siccome tardive), anche l'odierna contestazione si rivela tardiva,
l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede
nuovi fatti, prove o eccezioni;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha
evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte istante che non ha formulato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.
Fatti
148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 30 giugno 2005 di RI 1 è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 110.-
b) spese fr.
40.-
fr.
150.-
già
Considerandi
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
-
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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