16.2005.85
interpretazione sentenza - presupposti
5 dicembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2005.85
Data decisione, Autorità:
05.12.2005, CCC
Titolo:
interpretazione sentenza - presupposti
INTERPRETAZIONE
art. 333 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.85
Lugano
5 dicembre 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di interpretazione
29 novembre 2005 presentata da
RI 1
relativamente alla sentenza 8 novembre 2005 emessa da
questa Camera nell'ambito della causa civile inappellabile contro di lui promossa
con istanza 14 gennaio 2005 da
CO 1
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con
sentenza 21 aprile 2005 il Giudice di pace supplente del Circolo di Pregassona,
in accoglimento dell'istanza 14 gennaio 2005 introdotta CO 1 per il pagamento di
proprie prestazioni professionali, ha condannato RI 1 al pagamento di fr.
1'151.40 oltre accessori;
che,
adita dal convenuto con ricorso per cassazione 9 maggio 2005, con sentenza 8
novembre 2005 questa Camera ha accertato la nullità della sentenza del primo giudice
per carenza di motivazione ai sensi dell'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC, con conseguente
rinvio degli atti per nuovo giudizio;
che il 29
novembre 2005 RI 1 ha presentato istanza di interpretazione della sentenza 8
novembre 2005 di questa Camera;
che secondo
l'art. 333 CPC se in una sentenza definitiva si riscontrano dispositivi ambigui
od oscuri, il giudice, a richiesta di parte, li chiarisce in via di
interpretazione;
che una
domanda di interpretazione è destinata solo ad appurare il significato di un
determinato dispositivo, non a rivederne o a riesaminarne la portata;
che,
infatti, il rimedio straordinario dell'interpretazione è dato nei casi in cui
nella sentenza si riscontrano dispositivi ambigui od oscuri, oppure nei casi in
cui il senso di un dispositivo è poco chiaro poiché in contraddizione con le
motivazioni della sentenza, ovvero per permettere l'esatta comprensione della
volontà espressa dal giudice (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 333, m. 1);
che RI 1 non
sostiene esservi ambiguità o contraddizione nei dispositivi del giudizio di
questa Camera, dissentendo unicamente dai suoi considerandi;
che,
pertanto, non sono dati gli estremi per procedere all'interpretazione della sentenza;
che, in
ogni caso, la motivazione della sentenza, accertando d'ufficio la nullità della
sentenza del Giudice di pace supplente per carenza di motivazione, trova
puntuale riscontro nel dispositivo n. 1 che il richiedente ha correttamente capito;
che per
quanto attiene al mancato riconoscimento di ripetibili al ricorrente (dispositivo
n. 2), questi non evidenzia nessuna ambiguità nel medesimo ma non condivide il
contenuto, ciò che andava se del caso sollevato mediante impugnazione del dispositivo;
che giusta
l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla domanda di interpretazione della sentenza
trattandosi di un rimedio di diritto -ancorché di sola natura processuale-
questa Camera, per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, può decidere con
breve motivazione la reiezione dell’istanza senza notifica alla controparte per
le osservazioni, qualora questa si rilevi inammissibile o manifestamente infondata.
che le
spese del giudizio odierno andrebbero a carico dell'istante, la sua domanda
risultando disattesa, tuttavia, a titolo eccezionale, si prescinde dal riscuotere
oneri;
Per i quali motivi,
pronuncia:
Fatti
1. Nella
misura in cui è ricevibile, la domanda di interpretazione 29 novembre 2005 presentata
da RI 1 è respinta.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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