16.2005.86
carta di credito - azione per recupero scoperto - legittimazione del rappresentante della parte - rappresentanza della persona giuridica - la costituzione all'udienza della parte sana i vizi dell'ista
15 maggio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2005.86
Data decisione, Autorità:
15.05.2006, CCC
Titolo:
carta di credito - azione per recupero scoperto - legittimazione del rappresentante della parte - rappresentanza della persona giuridica - la costituzione all'udienza della parte sana i vizi dell'istanza - divieto del formalismo eccessivo - verifica del RC può essere fatta d'ufficio dal giudice
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
VIZIO FORMALE O DI FORMA
art. 54 CC
art. 55 CC
art. 64 CPC-TI
art. 88 CPC-TI
art. 97 cf. 4 CPC-TI
art. 301 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.86
Lugano
15 maggio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12
luglio 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 21 giugno 2005 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile
inappellabile (inc. n. IU.2004.437) promossa con istanza 15 dicembre 2004 nei
confronti di
CO 1
patr. dall' RA
1
con la quale l'istante
ha chiesto il pagamento di fr. 2'872.40 oltre interessi e spese
come pure il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n.
__________ dell'UEF di
Mendrisio, domande sulle quali il giudice non si è pronunciato
avendo respinto in
ordine l'istanza,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 15 dicembre 2004 CO 1 ha convenuto __________davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 2'872.40 rivendicati
a saldo dello scoperto sull'utilizzo della carta VISA Gold n. __________ rilasciata
a quest'ultimo, oltre all'importo di fr. 10.- per le spese di notifica del PE;
che
il convenuto si è opposto all'istanza negando di essere debitore dell'importo rivendicato
e contestando la decorrenza così come il tasso degli interessi reclamati;
che
alla discussione finale il convenuto ha altresì eccepito la nullità
dell'istanza per carenza di legittimazione del rappresentante dell'istante, i
firmatari dell'istanza, __________ e __________, così come __________ che ha
partecipato alle udienze, non essendo legittimati in tal senso;
che
con sentenza 21 giugno 2005 il segretario assessore ha accertato la nullità dell'istanza
poiché sottoscritta da persone sconosciute senza sapere se eventualmente
legittimate a vincolare la parte istante;
che
con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g)
dell'art. 327 CPC; la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato le norme di procedura che regolano la capacità delle parti e la
legittimazione dei loro rappresentanti concludendo alla nullità della sua
istanza ancorché sottoscritta da persone regolarmente autorizzate a vincolarla
e confermata in udienza da persone regolarmente iscritte nel registro di
commercio; essa si duole inoltre della lesione del suo diritto di essere
sentita per non averle il primo giudice permesso di sanare la pretesa carenza
di legittimazione dei firmatari dell'istanza;
che
con osservazioni 5 settembre 2005 la controparte ha postulato la reiezione del
ricorso;
che
la dichiarazione 21 aprile 2005, allegata al ricorso, deve essere estromessa dall'incarto
in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in
questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
secondo l'art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di
causa se esistono – rispettivamente se sono esistiti – i presupposti
processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro
rappresentanti;
che
trattandosi di una persona giuridica, secondo la giurisprudenza sorta nell'ambito
dell'art. 64 cpv. 1 CPC questa agisce per mezzo dei
suoi organi (art. 54/55 CC; Leuch/ Marbach,
Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 2000, n. 1.a ad art. 35);
che organi di una società anonima sono i membri del consiglio d'amministrazione
(organi formali) e coloro che, senza una designazione formale, partecipano in maniera
determinante alla formazione della volontà sociale (organi di fatto)
esercitando autonomamente funzioni societarie (Forstmoser/Maier-Hayoz/ Nobel, Schweizerisches Aktienrecht,
1996, pag. 175 n. 17 segg., pag. 441 n. 3 segg.);
che
per quanto attiene alle risultanze del registro di commercio, è vero che l'istante
ha prodotto solo in questa sede un estratto dello stesso, tuttavia trattandosi
di informazioni facilmente accessibili il primo giudice avrebbe potuto e dovuto
farvi riferimento d'ufficio nell'ambito del proprio potere di indagine (art. 88
CPC; II CCA 9 gennaio 1998 in re C./B.), ragione per la quale il documento deve
essere acquisito agli atti;
che
dal citato estratto si evince che le due firmatarie dell'istanza, delle quali
solo __________ ha un diritto di firma collettiva a due, non erano legittimate
a vincolare l'istituto bancario in qualità di organi formali, e neppure lo
potevano fare quali organi di fatto non avendo l'istante neppure allegato tale
loro funzione in seno alla società;
che,
per contro, alle due udienze indette per la discussione dell'istanza hanno presenziato,
in rappresentanza dell'istituto, __________ e l'avv. __________, entrambi
iscritti con diritto di firma collettiva a due e quindi legittimati a vincolare
l'istante in quanto organi della stessa;
che la giurisprudenza alla quale ha fatto riferimento il primo giudice
e secondo cui la costituzione all'udienza della parte stessa o di un suo
patrocinatore debitamente legittimato non può sanare la nullità dell'atto
introduttivo di causa (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 64 m. 3), si riferiva a una diversa fattispecie, ovvero nel
caso in cui l'istanza è sottoscritta da un avvocato in una procedura davanti al
giudice di pace, ove il patrocinio di avvocati è vietato espressamente dall'art.
301 CPC;
che
quindi, per non cadere nel formalismo eccessivo vietato dall'art. 29 cpv. 1
Cost. (cfr. sentenza del Tribunale federale 2P.89/2003) e per conformarsi al principio secondo il quale gli atti di procedura
compiuti da un rappresentante senza poteri sono validi se ratificati dal
rappresentato (DTF 113 II 113), diversamente da quanto concluso dal primo
giudice si deve ritenere che la partecipazione all'udienza di __________ e dell'avv.
__________ durante la quale hanno confermato l'istanza, ha sanato le carenze
formali dell'atto introduttivo della causa;
che,
di conseguenza, accertata la validità dal punto di vista formale dell'istanza
15 dicembre 2004 di RI 1, si giustifica il rinvio degli atti al primo giudice
affinché si esprima sul merito della vertenza;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato
il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve essere accolto
senza che si renda necessaria la verifica della pretesa violazione del diritto
di essere sentita della ricorrente, mentre la contestazione circa la carenza di
poteri di rappresentanza dell'avv. __________ è priva di fondamento siccome lo
stesso è iscritto nel registro cantonale degli avvocati e abilitato ad agire in
virtù dell'autorizzazione del convenuto (cfr. procura in favore dell'avv. __________;
che
tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. e per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 12 luglio 2005 di
RI 1 SA è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 giugno 2005 del Segretario assessore della Pretura di
Lugano, sezione 1, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché
si pronunci sul merito della vertenza.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già
anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico di CO 1 il quale rifonderà
Considerandi
alla ricorrente fr. 150.- quale indennità per questa sede.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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