16.2005.87
contratto di appalto - legittimazione passiva - portata delle fatture intestate al convenuto - rappresentanza della persona giuridica - irrilevanza del silenzio della parte al ricevimento delle fattur
30 gennaio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2005.87
Data decisione, Autorità:
30.01.2006, CCC
Titolo:
contratto di appalto - legittimazione passiva - portata delle fatture intestate al convenuto - rappresentanza della persona giuridica - irrilevanza del silenzio della parte al ricevimento delle fatture a lei intestate
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
art. 32 CO
art. 97 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.87
Lugano
30 gennaio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7
luglio 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 15 giugno 2005 del Giudice di pace supplente
del circolo di Taverne nella causa civile inappellabile (inc. n. 64/04)
promossa con istanza 30 agosto 2004 nei confronti di
CO 1
patr. dall' RA 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'271.40 oltre
accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande respinte dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
1. Con
istanza 30 agosto 2004 RI 1, titolare della ditta individuale __________ di Lugano,
ha convenuto davanti al Giudice di pace del Circolo di Taverne la società CO 1
per ottenere il pagamento di fr. 1'271.40 rivendicati a saldo delle fatture
emesse il 22 agosto 2003 e il 23 febbraio 2004 per prestazioni di natura
informatica eseguite per conto di quest'ultima. All'udienza del 25 novembre
2004 CO 1 si è opposta all'istanza contestando la sua legittimazione passiva,
non avendo mai concluso nessun contratto con l'istante.
2. Con
sentenza 15 giugno 2005 il Giudice di pace supplente ha respinto l'istanza non
avendo l'istante comprovato la legittimazione passiva della convenuta che è
risultata estranea agli interventi effettuati per conto del marito
dell'amministratrice unica della convenuta, e non per conto di quest'ultima.
3. Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente si duole innanzi tutto della lesione da parte
del primo giudice delle norme di procedura che regolano l'assunzione dei testi,
mentre nel merito gli rimprovera di aver arbitrariamente valutato le risultanze
istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale negando la legittimazione
passiva della convenuta.
Con
osservazioni 2 settembre 2005 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
4. La
documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere
estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta
alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
5. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
6.
La legittimazione passiva, ossia la posizione
della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi
confronti, costituisce un presupposto di merito che determina la proponibilità
materiale dell'azione contro una determinata persona. Il giudice verifica tale
presupposto d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 126 II 63 consid. 1 con
rimandi, 123 III 62 consid. 3a con rinvii, 118 Ia 130 consid. 1) e in caso di
sua mancanza l'azione non è respinta in ordine ma necessita di un giudizio di merito
emanato in base ai fatti allegati dalle parti e accertati dal giudice (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 97,
m. 1 e 2; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 1979, pag. 139; Ottaviani,
Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17 e 18; Häflinger, Die Parteifähigkeit im
Zivilprozess, 1987, pag. 5, 32 e segg.). In tema di azioni contrattuali, ossia
di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la
legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia parte del
contratto in base al quale la controparte procede (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 181, m. 23).
7.
In concreto, si tratta pertanto di stabilire se tra l'istante e la convenuta
sia insorto, direttamente o indirettamente, un eventuale rapporto contrattuale.
A sostegno della sua pretesa l'istante si è limitato a produrre le fatture
intestate a CO 1. Ora, a fronte delle contestazioni della convenuta che nega di
aver concluso un qualsiasi contratto con l'istante, questi documenti non bastano
per comprovare che gli interventi fatturati dall'istante siano stati concordati
con la convenuta o con un di lei rappresentante, l'unica persona in tal senso
legittimata essendo __________, amministratrice unica della CO 1 e con la quale
l'istante non pretende neppure di aver avuto un qualsiasi contatto. Trattandosi
di una società anonima, questa agisce infatti per mezzo dei suoi organi, ossia
dei membri del consiglio di amministrazione iscritti a Registro di commercio
(organi formali), oppure per mezzo di coloro che di fatto partecipano in
maniera determinante alla formazione della volontà sociale (organi di fatto),
esercitando autonomamente funzioni societarie (DTF 117 II 571 consid.
3). Non rientrando __________ in nessuna di queste categorie, né l'istante pretende
che questi avrebbe agito in qualità di rappresentante della convenuta ai sensi
dell'art. 32 CO, tant'è che egli ammette di aver ricevuto l'incarico di
eseguire i lavori controversi da __________ (cfr. verbale 25 novembre 2004), è
escluso che costui possa aver validamente impegnato la convenuta, che peraltro
non ha ratificato il suo operato (art. 38 CO). Neppure giova all'istante il fatto
per la convenuta di non aver mai reagito al ricevimento delle fatture a lei
indirizzate, poiché il silenzio non equivale ad accettazione, neppure nelle
relazioni commerciali (DTF 112 II 500).
Di
conseguenza, non avendo l'istante fornito nessuna indicazione circa la legittimazione
passiva della convenuta, la conclusione del primo giudice che ha respinto le
pretese di parte istante, deve essere confermata. Inoltre, ritenuto che la
censura d'arbitrio può riferirsi esclusivamente al risultato della decisione
impugnata e non ai motivi che ne stanno alla base (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 14; DTF 129 I 173
consid. 3.1), la questione relativa alle modalità di assunzione del teste __________,
che il primo giudice ha effettivamente sentito senza rispettare la procedura di
cui agli art. 234 segg. CPC, può rimanere indecisa anche perché la deposizione
non è stato di alcun ausilio alla tesi difensiva dell'istante.
8. Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha non evidenziato nessun titolo
di cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g CPC, deve essere
respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 7 luglio 2005 di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 160.-
b)
spese fr.
40.
-
fr.
200.
-
già
anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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