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Decisione

16.2005.87

contratto di appalto - legittimazione passiva - portata delle fatture intestate al convenuto - rappresentanza della persona giuridica - irrilevanza del silenzio della parte al ricevimento delle fattur

30 gennaio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

6.

La legittimazione passiva, ossia la posizione

della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi

confronti, costituisce un presupposto di merito che determina la proponibilità

materiale dell'azione contro una determinata persona. Il giudice verifica tale

presupposto d'ufficio in ogni stadio di cau­sa (DTF 126 II 63 consid. 1 con

rimandi, 123 III 62 consid. 3a con rinvii, 118 Ia 130 consid. 1) e in caso di

sua mancanza l'azione non è respinta in ordine ma necessita di un giudizio di merito

emanato in base ai fatti allegati dalle parti e accertati dal giudice (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 97,

m. 1 e 2; Guldener, Schweizerisches

Zivilprozessrecht, 1979, pag. 139; Ottaviani,

Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17 e 18; Häflinger, Die Parteifähigkeit im

Zivilprozess, 1987, pag. 5, 32 e segg.). In tema di azioni contrattuali, ossia

di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la

legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia parte del

contratto in base al quale la controparte procede (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 181, m. 23).

7.

In concreto, si tratta pertanto di stabilire se tra l'istante e la convenuta

sia insorto, direttamente o indirettamente, un eventuale rapporto contrattuale.

A sostegno della sua pretesa l'istante si è limitato a produrre le fatture

intestate a CO 1. Ora, a fronte delle contestazioni della convenuta che nega di

aver concluso un qualsiasi contratto con l'istante, questi documenti non bastano

per comprovare che gli interventi fatturati dall'istante siano stati concordati

con la convenuta o con un di lei rappresentante, l'unica persona in tal senso

legittimata essendo __________, amministratrice unica della CO 1 e con la quale

l'istante non pretende neppure di aver avuto un qualsiasi contatto. Trattandosi

di una società anonima, questa agisce infatti per mezzo dei suoi organi, ossia

dei membri del consiglio di amministrazione iscritti a Registro di commercio

(organi formali), oppure per mezzo di coloro che di fatto partecipano in

maniera determinante alla formazione della volontà sociale (organi di fatto),

esercitando autonomamente funzioni societarie (DTF 117 II 571 consid.

3). Non rientrando __________ in nessuna di queste categorie, né l'istante pretende

che questi avrebbe agito in qualità di rappresentante della convenuta ai sensi

dell'art. 32 CO, tant'è che egli ammette di aver ricevuto l'incarico di

eseguire i lavori controversi da __________ (cfr. verbale 25 novembre 2004), è

escluso che costui possa aver validamente impegnato la convenuta, che peraltro

non ha ratificato il suo operato (art. 38 CO). Neppure giova all'istante il fatto

per la convenuta di non aver mai reagito al ricevimento delle fatture a lei

indirizzate, poiché il silenzio non equivale ad accettazione, neppure nelle

relazioni commerciali (DTF 112 II 500).

Di

conseguenza, non avendo l'istante fornito nessuna indicazione circa la legittimazione

passiva della convenuta, la conclusione del primo giudice che ha respinto le

pretese di parte istante, deve essere confermata. Inoltre, ritenuto che la

censura d'arbitrio può riferirsi esclusivamente al risultato della decisione

impugnata e non ai motivi che ne stanno alla base (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 14; DTF 129 I 173

consid. 3.1), la questione relativa alle modalità di assunzione del teste __________,

che il primo giudice ha effettivamente sentito senza rispettare la procedura di

cui agli art. 234 segg. CPC, può rimanere indecisa anche perché la deposizione

non è stato di alcun ausilio alla tesi difensiva dell'istante.

8. Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha non evidenziato nessun titolo

di cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g CPC, deve essere

respinto.

Tasse,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327

segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 7 luglio 2005 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 160.-

b)

spese fr.

40.

-

fr.

200.

-

già

anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere

alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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