16.2005.88
ricevibilità ricorso per cassazione - legittimazione alla rappresentanza processuale - non data alla moglie della parte
22 luglio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.88
Data decisione, Autorità:
22.07.2005, CCC
Titolo:
ricevibilità ricorso per cassazione - legittimazione alla rappresentanza processuale - non data alla moglie della parte
LEGITTIMAZIONE RICORSUALE
art. 64 CPC-TI
art. 97 cf. 4 CPC-TI
art. 142 cpv. 1 let. a CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
art. 329 cpv. 3 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.88
Lugano
22 luglio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 13 luglio 2005
presentato da
RI 1
contro
la sentenza 2 maggio 2005 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto
dell'opposizione (inc. n. EF.2005.1363) promossa con istanza 2 maggio 2005 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________-02 dell'UE di
Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 2 maggio 2005 la CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________-02 dell'UE di Lugano notificatogli per
l'incasso di fr. 3'778.-, rivendicati a titolo di assegni integrativi che il
convenuto avrebbe indebitamente percepito nel periodo dal 1°novembre 2002 al 31
gennaio 2003;
che a
valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione 16 ottobre
2003, passata in giudicato;
che con
il querelato giudizio il segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al
quale il convenuto, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida
eccezione, ha accolto l'istanza;
che con
scritto 12 luglio 2005, indirizzato alla Pretura, RI 1, e per esso la moglie __________,
ha ribadito la propria opposizione alla richiesta di pagamento dell'istante;
che
l'atto in questione, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso
per cassazione, è nullo, difettando a __________ __________ la legittimazione
alla rappresentanza del convenuto RI 1, ossia mancando un presupposto processuale
la cui presenza il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa (art. 97
cifra 4 CPC);
che
infatti, legittimati a impugnare una sentenza del pretore con ricorso in
cassazione, oltre alla parte stessa (personalmente), sono solo gli avvocati
ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che
detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);
che
quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a
CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso presentato
da __________, per conto di RI 1 nei confronti del quale è stata promossa la
procedura esecutiva nonostante l'errata indicazione nella sentenza impugnata del
nominativo di RI 1, è nullo per carenza di legittimazione della pretesa
rappresentante;
che,
quand'anche fosse ricevibile, il ricorso sarebbe in ogni caso nullo siccome non
contiene nessuna censura nei confronti della decisione del segretario assessore
relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o all'applicazione
di norme di diritto, nullità prevista dall'art. 329 cpv. 3 CPC;
che
alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche
alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv.
1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione
senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si
rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in
considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per
il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale
il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 12 luglio 2005 di RI 1, in quanto presentato da __________, è nullo.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione:
- RI 1, __________;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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