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Decisione

16.2005.88

ricevibilità ricorso per cassazione - legittimazione alla rappresentanza processuale - non data alla moglie della parte

22 luglio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.88

Data decisione, Autorità:

22.07.2005, CCC

Titolo:

ricevibilità ricorso per cassazione - legittimazione alla rappresentanza processuale - non data alla moglie della parte

LEGITTIMAZIONE RICORSUALE

art. 64 CPC-TI

art. 97 cf. 4 CPC-TI

art. 142 cpv. 1 let. a CPC-TI

art. 313bis CPC-TI

art. 329 cpv. 3 CPC-TI

Incarto n.

16.2005.88

Lugano

22 luglio

2005/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 13 luglio 2005

presentato da

RI 1

contro

la sentenza 2 maggio 2005 del Segretario assessore

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto

dell'opposizione (inc. n. EF.2005.1363) promossa con istanza 2 maggio 2005 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in

via definitiva dell'opposizione interposta dal

convenuto al PE n. __________-02 dell'UE di

Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 2 maggio 2005 la CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta da RI 1 al PE n. __________-02 dell'UE di Lugano notificatogli per

l'incasso di fr. 3'778.-, rivendicati a titolo di assegni integrativi che il

convenuto avrebbe indebitamente percepito nel periodo dal 1°novembre 2002 al 31

gennaio 2003;

che a

valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione 16 ottobre

2003, passata in giudicato;

che con

il querelato giudizio il segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al

quale il convenuto, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida

eccezione, ha accolto l'istanza;

che con

scritto 12 luglio 2005, indirizzato alla Pretura, RI 1, e per esso la moglie __________,

ha ribadito la propria opposizione alla richiesta di pagamento dell'istante;

che

l'atto in questione, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso

per cassazione, è nullo, difettando a __________ __________ la legittimazione

alla rappresentanza del convenuto RI 1, ossia mancando un presupposto processuale

la cui presenza il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa (art. 97

cifra 4 CPC);

che

infatti, legittimati a impugnare una sentenza del pretore con ricorso in

cassazione, oltre alla parte stessa (personalmente), sono solo gli avvocati

ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che

detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);

che

quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a

CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso presentato

da __________, per conto di RI 1 nei confronti del quale è stata promossa la

procedura esecutiva nonostante l'errata indicazione nella sentenza impugnata del

nominativo di RI 1, è nullo per carenza di legittimazione della pretesa

rappresentante;

che,

quand'anche fosse ricevibile, il ricorso sarebbe in ogni caso nullo siccome non

contiene nessuna censura nei confronti della decisione del segretario assessore

relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o all'applicazione

di norme di diritto, nullità prevista dall'art. 329 cpv. 3 CPC;

che

alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche

alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv.

1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione

senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si

rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in

considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per

il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale

il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il

ricorso 12 luglio 2005 di RI 1, in quanto presentato da __________, è nullo.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione:

- RI 1, __________;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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