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Decisione

16.2005.89

contratto per noleggio e posa ponteggi - contratto misto - contestazione dell'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate - prova mediante valutazione comportamento committente secondo la buona f

22 giugno 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.89

Data decisione, Autorità:

22.06.2006, CCC

Titolo:

contratto per noleggio e posa ponteggi - contratto misto - contestazione dell'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate - prova mediante valutazione comportamento committente secondo la buona fede - portata del silenzio del committente

MERCEDE

PROVA / PROVE

art. 8 CC

art. 90 CPC-TI

Incarto n.

16.2005.89

Lugano

22 giugno 2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19

luglio 2005 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 27 giugno 2005 del Segretario assessore della

Pretura della giurisdizione di Locarno Città nella causa civile inappellabile

(inc. n. IU.2003.37) promossa con istanza 20 agosto 2003 da

CO 1

patr. dallo RA

1 Gordola

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'231.95 oltre

accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla

convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande parzialmente accolte

dal giudice che ha invece respinto la pretesa di fr. 3'931.20, in seguito

ridotta a fr. 2'030.-, fatta valere in via riconvenzionale dalla convenuta,

letti ed esaminati gli

atti

considerato

in fatto e in

diritto:

1. Il

29 gennaio 2002 CO 1 (in seguito CO 1), che si occupa del montaggio e noleggio

di ponteggi, ha allestito per la società RI 1 SA (in seguito RI 1 SA) un'offerta

nella quale erano indicati i prezzi unitari per la posa e il noleggio di

ponteggi di facciata per uno stabile situato a __________, offerta sottoscritta

per accettazione da quest'ultima. Il 9 luglio 2002, smontati i ponteggi allestiti

lungo le case di cui alle particelle n. 5819 e 5820 RFD __________i, la CO 1 ha

inviato alla RI 1 SA la fattura 9 luglio 2002 sulla quale quest'ultima ha

versato due acconti per complessivi fr. 4'398.-; da qui un saldo a suo favore

di fr. 2'206.15.

Nel

mese di maggio 2002 la CO 1 ha ricevuto un nuovo incarico per la posa di ponteggi

sulla part. 1587 RFD __________, installazione rimossa nel mese di febbraio

2003 con conseguente notifica della fattura 6 febbraio 2003 sulla quale rimane

un saldo scoperto di fr. 2'025.80.

Considerandi

2.

Con

istanza 20 agosto 2003 la CO 1 ha convenuto la RI 1 SA davanti al Pretore della

giurisdizione di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 4'231.95. La

convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ritenendola ingiustificata, con

particolare riferimento alle misurazioni effettuate, eccessive sia per le

altezze, larghezze e lunghezze, e non conforme alle pattuizioni, l'offerta 29

gennaio 2002 dovendo essere riferita a tre stabili (part. 5819, 5820 e 1587) e

non solo ai primi due come preteso dall'istante, la quale ha pure fatturato prestazioni

non concordate. Essa ha da parte sua fatto valere una pretesa riconvenzionale

di fr. 3'931.20, poi ridotti a fr. 2'030.-, a titolo di mercede pagata in eccedenza.

3.

Con

sentenza 27 giugno 2005 il Segretario assessore, accertata la conclusione tra

le parti di un contratto misto con elementi dell'appalto e della locazione, non

ha ritenuto comprese nell'offerta 29 gennaio 2002 della ditta istante le

prestazioni per la posa dei ponteggi nella casa C (part. 1587 RFD __________). Egli

ha così riconosciuto a quest'ultima il diritto al pagamento di fr. 3'602.50 a

saldo delle sue fatture, importo limitatamente al quale ha accolto l'istanza. In

particolare il primo giudice ha riconosciuto alla ditta istante gli importi

esposti a titolo di noleggio dei ponteggi per le tre case siccome calcolati

sulla base del costo unitario pattuito dalle parti e per una durata non

contestata dalla convenuta. Per quanto attiene alle altre prestazioni, il

segretario assessore ha riconosciuto la correttezza di tutte le poste fatturate

dall'istante, salvo l'importo di fr. 585.- relativo a 9 ore di lavoro per lo spostamento

del materiale al luogo di carico che non risultano essere state concordate

con la convenuta, alla quale il primo giudice addebita in sostanza un comportamento

contrario al principio della buona fede per aver contestato le pretese avversarie,

con particolare riferimento alle misure esposte, solo in sede giudiziaria,

ossia allorquando i ponteggi erano già stati rimossi e il terreno attorno alle

case sistemato, rendendo così praticamente impossibile all'istante la prova

della correttezza delle misurazioni fatturate. Accertato il parziale benfondato

delle pretese dell'istante, il primo giudice ha respinto la domanda riconvenzionale

della convenuta intesa alla restituzione di eccedenze pagate alla ditta

istante.

4.

Con

il presente tempestivo gravame RI 1 SA è insorta contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g

CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato

le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per

aver ritenuto provate le pretese di parte istante nonostante questa non abbia

fornito nessuna prova a sostegno delle stesse, contravvenendo così all'art. 8

CC.

Con

osservazioni 12 settembre 2005 l'istante ha concluso per la reiezione del ricorso.

5.

Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una

decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio

giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il

sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non

vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere

manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può

essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe

immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta

solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di

un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60

consid. 5a).

6.

Secondo

l'art. 8 CC, chi, come l'istante, procede per l'incasso di una mercede d'appaltatore,

è tenuto, in base alle regole generali in materia di onere probatorio, a dimostrare

l'esistenza dell'asserito contratto così come la congruità della propria pretesa.

In

concreto, litigiosa non è l'esistenza di un contratto tra le parti, bensÌ l'effettiva

esecuzione di tutte le opere fatturate dall'istante e in particolare la

determinazione della mercede di sua spettanza.

Tale

prova può essere fornita con uno qualsiasi dei mezzi di prova previsti dal codice

di rito, o anche mediante la valutazione, secondi i canoni della buona fede,

del comportamento preprocessuale e processuale del committente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. ad art. 90 m. 88; II CCA sentenza 12.2004.193 del 7 settembre

2005). In questo senso viene attribuito valore probatorio – nel senso di un'implicita,

sostanziale ammissione della pretesa per mercedi – al comportamento di quel

committente che nella fase preprocessuale non adduce sostanziali contestazioni

della fatturazione dell'imprenditore, o addirittura, come nel caso concreto,

paga degli acconti sulla base dei conteggi di quest'ultimo salvo poi esigere

durante la causa che egli dimostri il compimento e il valore di ogni e

qualsiasi sua prestazione (sentenza del Tribunale federale 4C.348/2005).

Proprio

la preminenza del principio dell'affidamento, valido anche in ambito processuale,

preclude infatti al committente la possibilità di revocare in dubbio senza motivazione

oggettiva, ovvero con finalità unicamente defatigatorie, circostanze attinenti

la quantificazione della mercede dell'appaltatore che risultavano acquisite

prima dell'avvio della causa. Non può, infatti, essere tutelato il

comportamento di quel committente che dapprima poco o nulla eccepisce in merito

alla fatturazione dell'appaltatore, e che solo in causa chiede la verifica di

ogni elemento costitutivo della pretesa del fornitore d'opera (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90 m. 42; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App. ad art. 90 m. 83 e 88).

7.

Sulla

base di questi principi la valutazione delle prove effettuata dal segretario assessore

e la conclusione cui egli è giunto ritenendo adempiuto da parte dell'istante l'onere

della prova che le competeva, non può essere considerata insostenibile, ovvero

arbitraria.

Segnatamente,

per quel che riguarda il contenuto dell'offerta 29 gennaio 2002, non può essere

considerata arbitraria l'interpretazione del primo giudice secondo cui questa

era riferita solo alle prime due case, poiché basata sulle indicazioni fornite

dalla convenuta medesima in calce a questo documento, ove

il suo rappresentante menziona unicamente le prime due case (case A + B), ritenuto che quella fornita dalla ricorrente

secondo la quale questa menzione era da intendersi solo

dal punto di vista temporale, costituisce semplicemente una diversa

interpretazione a lei più favorevole ma non sufficiente a fondare una censura

di arbitrio.

Quanto

alle misure fatturate dall'istante, la contestazione

della convenuta è stata sollevata per la prima volta con la risposta di causa del

26.

settembre 2003, ovvero oltre un anno dopo l'emissione della prima fattura e

a distanza di otto mesi dalla notifica della seconda fattura. Inoltre neppure

al ricevimento dei dettagli delle misure effettuate dalla ditta istante di cui

ai suoi scritti 22 marzo e 13 maggio 2002 (dettagli sicuramente noti alla

convenuta tant'è che è stata lei stessa a produrli in causa [doc. 8]), con

relative richieste di acconti (doc. L) debitamente onorati dalla convenuta,

quest'ultima ha ritenuto di dover puntualizzare la sua posizione mettendo in

discussione le misurazioni proposte, ciò che nemmeno ha fatto al ricevimento

dei solleciti di pagamento 20 novembre, 13 e 20 dicembre 2002 (doc. F) e della

situazione finale 6 febbraio 2003 (doc. 1). La convenuta non ha quindi mai

contestato prima dell'inizio della causa la pretesa dell'istante, tantomeno le

misure applicate, lo scritto 24 gennaio 2003 (doc. 16) al

quale fa riferimento e che non è stato prodotto agli atti, sembra concernere

altre problematiche ma non espressamente il problema delle misure. In

circostanze del genere, la convenuta ha impedito all'istante, una volta rimossi i ponteggi e ripristinato il terreno adiacente

le case, di dimostrare la correttezza delle stesse. Al riguardo, __________, al

quale fa riferimento la ricorrente, avrebbe tutt'al più potuto confermare il

contenuto delle fatture, ma non le misure dei ponteggi.

Alla

luce di questo comportamento preprocessuale e processuale della convenuta, valutato

secondo i canoni della buona fede, non può essere censurato il giudizio impugnato

che ha ritenuto adempiuto da parte dell'istante l'onere della prova che le competeva

ai sensi dell'art. 8 CC e che ha quindi accolto, ancorché in misura parziale,

le sue pretese.

8.

Ne discende che il ricorso, che non ha concretizzato nessun titolo

di cassazione tantomeno quello di cui all'art. 327 lett. g CPC la ricorrente

essendosi in sostanza limitata a riproporre le proprie contestazioni della

pretesa avversaria evidenziando così la natura prevalentemente appellatoria del

suo gravame, deve essere respinto.

Tasse,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv.

1.

CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327

segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1.

Il

ricorso per cassazione 19 luglio 2005 di RI 1 SA è respinto.

2.

Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.-

b)

spese fr.

50.

- fr. 350.-

già

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere

alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

- Savosa;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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