Lexipedia

Decisione

16.2005.9

contestazione fattura per trasporto taxi - onere della prova della durata dei tempi di attesa - fattura generica non supplisce all'onere probatorio

21 giugno 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. L’art.

8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di

fatto l’obbligo di provarla. In conseguenza di questa norma fondamentale, la

mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga

il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto

(Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).

In concreto, a fronte delle contestazioni del convenuto circa

le poste fatturate dall'istante, spettava a quest'ultimo provare la durata dei

tempi di attesa, ovvero il benfondato della sua pretesa a questo titolo

(Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 183 m. 35 e 36). Se non che, contrariamente a

quanto concluso dal primo giudice, l’istante non ha fatto fronte a quest’onere

probatorio essendosi limitato a produrre la sua fattura 19 dicembre 2003 (doc.

B) dalla quale si evince unicamente il tipo di intervento effettuato, ovvero

una trasferta e due tempi di attesa, ma non anche la durata di queste attese. Mancando

qualsiasi indicazione in tal senso, occorre considerare quanto riconosciuto dal

ricorrente in questa sede, ossia fr. 15.– per la trasferta e la differenza per

le attese. La prova della durata dei tempi di attesa e del loro carattere oneroso

era in concreto doverosa ritenuto che l'istante medesimo conferma di non aver

mai fatturato in precedenza all'istante i tempi di attesa poiché gli stessi

erano ragionevoli (cfr. verbale 1° ottobre 2004).

6. Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di

cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'errata applicazione

dell'art. 8 CC da parte del primo giudice, deve essere accolto senza che sia

necessaria la verifica delle ulteriori censure ricorsuali, in particolare

quella secondo la quale il giudice non si sarebbe espresso sulle prove offerte

dal convenuto.

7. Accogliendo

il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,

si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente

accoglimento dell'istanza limitatamente a fr. 50.– oltre a una proporzionale

partecipazione alle spese esecutive.

8.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148

CPC), che per la prima sede può essere ripartita tra le parti in ragione di metà

ciascuno.

Per

i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

I. Il

ricorso per cassazione 21 gennaio 2005 di RI 1 è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 15 dicembre 2004 del Giudice di pace del Circolo della

Navegna, limitatamente ai dispositivi n. 1 e 2, è annullata e sostituita

dal seguente giudicato:

1

L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza RI 1 è condannato a pagare a CO

1 l'importo di fr. 50.– oltre a

fr.

27.– a titolo di partecipazione alle spese esecutive.

2. Le

spese giudiziarie per la domanda principale, con una tassa di giustizia di fr.

50.–, in totale di fr. 111.–, da anticipare come di rito dall'istante,

rimangono a suo carico per ½ mentre la rimanenza deve essere posta a carico del

convenuto. Compensate le ripetibili.

Considerandi

II. Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.–, già anticipate dal ricorrente

sono poste a carico di CO 1 il quale rifonderà al ricorrente fr. 20.– a valere

quale indennità per questa sede.

III. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La

presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster