16.2005.9
contestazione fattura per trasporto taxi - onere della prova della durata dei tempi di attesa - fattura generica non supplisce all'onere probatorio
21 giugno 2005Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2005.9
Data decisione, Autorità:
21.06.2005, CCC
Titolo:
contestazione fattura per trasporto taxi - onere della prova della durata dei tempi di attesa - fattura generica non supplisce all'onere probatorio
ONERE DELLA PROVA
art. 8 CC
Incarto n.
16.2005.9
Lugano
21 giugno 2005/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 21 gennaio 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 15 dicembre 2004 del Giudice di pace del circolo della
Navegna, nella causa civile inappellabile (inc. n. 30–2004) promossa con
istanza 28 agosto 2004 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 97.– oltre
accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con
istanza 28 agosto 2004 CO 1, concessionario di una licenza per la guida di
taxi, ha convenuto in giudizio RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 97.–, corrispondenti
alle spese sostenute per il trasporto del convenuto da Minusio a Locarno (fr.
15.–), oltre ai periodi di attesa (fr. 82.–). RI 1 contestato la pretesa, salvo
riconoscere fr. 50.– (fr. 38.– calcolati sulla base delle tariffe di categoria
per la trasferta da Minusio a Locarno e fr. 16.– per l'attesa). In via
riconvenzionale egli ha fatto valere una pretesa di fr. 200.– a titolo di
risarcimento dei danni per perdite di tempo varie per la tutela dei suoi diritti.
2. Con
sentenza 15 dicembre 2004 il Giudice di pace ha integralmente accolto le pretese
dell'istante, riconoscendo a quest'ultimo il diritto al pagamento della
trasferta e dei tempi di attesa cagionati dal convenuto, la cui pretesa
riconvenzionale è invece stata respinta.
3. Con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento con il conseguente accoglimento dell'istanza limitatamente all'importo
di fr. 50.–. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver accolto la pretesa
dell'istante nonostante questi non abbia fatto fronte all'onere della prova che
gli competeva in merito alla durata dei tempi di attesa fatturati.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato
il gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso
o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità.
Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come
arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128
Fatti
I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. L’art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provarla. In conseguenza di questa norma fondamentale, la
mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga
il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto
(Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
In concreto, a fronte delle contestazioni del convenuto circa
le poste fatturate dall'istante, spettava a quest'ultimo provare la durata dei
tempi di attesa, ovvero il benfondato della sua pretesa a questo titolo
(Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 183 m. 35 e 36). Se non che, contrariamente a
quanto concluso dal primo giudice, l’istante non ha fatto fronte a quest’onere
probatorio essendosi limitato a produrre la sua fattura 19 dicembre 2003 (doc.
B) dalla quale si evince unicamente il tipo di intervento effettuato, ovvero
una trasferta e due tempi di attesa, ma non anche la durata di queste attese. Mancando
qualsiasi indicazione in tal senso, occorre considerare quanto riconosciuto dal
ricorrente in questa sede, ossia fr. 15.– per la trasferta e la differenza per
le attese. La prova della durata dei tempi di attesa e del loro carattere oneroso
era in concreto doverosa ritenuto che l'istante medesimo conferma di non aver
mai fatturato in precedenza all'istante i tempi di attesa poiché gli stessi
erano ragionevoli (cfr. verbale 1° ottobre 2004).
6. Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'errata applicazione
dell'art. 8 CC da parte del primo giudice, deve essere accolto senza che sia
necessaria la verifica delle ulteriori censure ricorsuali, in particolare
quella secondo la quale il giudice non si sarebbe espresso sulle prove offerte
dal convenuto.
7. Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente
accoglimento dell'istanza limitatamente a fr. 50.– oltre a una proporzionale
partecipazione alle spese esecutive.
8.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148
CPC), che per la prima sede può essere ripartita tra le parti in ragione di metà
ciascuno.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 21 gennaio 2005 di RI 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 15 dicembre 2004 del Giudice di pace del Circolo della
Navegna, limitatamente ai dispositivi n. 1 e 2, è annullata e sostituita
dal seguente giudicato:
1
L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza RI 1 è condannato a pagare a CO
1 l'importo di fr. 50.– oltre a
fr.
27.– a titolo di partecipazione alle spese esecutive.
2. Le
spese giudiziarie per la domanda principale, con una tassa di giustizia di fr.
50.–, in totale di fr. 111.–, da anticipare come di rito dall'istante,
rimangono a suo carico per ½ mentre la rimanenza deve essere posta a carico del
convenuto. Compensate le ripetibili.
Considerandi
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.–, già anticipate dal ricorrente
sono poste a carico di CO 1 il quale rifonderà al ricorrente fr. 20.– a valere
quale indennità per questa sede.
III. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster