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Decisione

16.2005.90

rigetto provvisorio - riconoscimento di debito - contratto leasing - identità importo posto in esecuzione e canoni leasing scaduti

22 novembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i costi di ripristino del veicolo (fr. 3'549.25), le spese di incasso fatturate

dalla ditta IFS (fr. 3'755.25) e quelle dall'avv. __________ (fr. 776.70). A

valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di leasing

20 dicembre 1996, quello di compravendita con impegno di ripresa del veicolo di

identica data e il conteggio in seguito a disdetta del contratto del 28 aprile

2004. All'udienza del 28 giugno 2005, indetta per il contraddittorio, RI 1 non

è comparso ed è rimasto precluso.

2. Con sentenza dell'11 luglio 2005 il Pretore__________ accertata la

presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta

dall'istante alla quale non è stata opposta nessuna valida eccezione, ha integralmente

accolto l'istanza.

3. Con

il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo

con decreto 27 luglio 2005, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio

postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver

arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il

diritto sostanziale concedendo il rigetto dell'opposizione al PE allo stesso

notificato nonostante il medesimo non sia stato notificato anche alla moglie

che ha sottoscritto i contratti prodotti a valere quale riconoscimento di

debito; egli contesta inoltre la legittimazione alla rappresentanza processuale

del rappresentante dell'istante, la legittimazione attiva di quest'ultima, e la

propria legittimazione passiva con riferimento al credito posto in esecuzione e

l'esistenza di un valido riconoscimento di debito. Da ultimo il ricorrente eccepisce

la nullità del contratto di leasing.

Con

osservazioni 18 agosto 2005 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.

4. Giusta

l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e

riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere

ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o

persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile

soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione

reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. Secondo

l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione

se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante

atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di

pagare una determinata somma di denaro. In quest'ultima ipotesi il

riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a

condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione

di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione

del debitore con la quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di

denaro a una determinata persona. Essenziale è in ogni caso che dal raffronto

dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la

professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente

determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a

possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (D. Staehelin, Kommentar zum

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 15, 25 e 26 ad art. 82

LEF; Panchaud/Caprez, La

mainlevée de l’opposition, 1980, § 6).

6. Nella

procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni

stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento

di debito (D. Staehelin, op.

cit., n. 50 ad art. 84). Nella fattispecie, a sostegno della sua domanda di

rigetto dell'opposizione e a valere quale titolo di credito, l'istante ha indicato

il contratto di leasing 20 dicembre 1996 (doc. A). Se non che, gli importi posti

in esecuzione non corrispondono ai canoni di leasing scaduti o al prezzo di

compravendita del veicolo in caso di ripresa bensì alle spese sostenute per il

recupero e ripristino del veicolo oggetto del contratto di leasing (cfr. istanza,

punto 2). Per questi importi, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice,

non vi è agli atti nessun valido riconoscimento di debito, il quale, per

legittimare il rigetto provvisorio dell'opposizione, deve riferirsi al credito

posto in esecuzione (D. Staehelin,

op. cit., n. 40 ad art. 82), ciò che non è il caso in concreto.

7. Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di

cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione

delle prove documentali da parte del primo giudice e la conseguente errata

applicazione dell'art. 82 LEF, deve essere accolto senza che occorra verificare

le ulteriori censure ricorsuali. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti

d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte

di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza.

8. Tasse,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto che

per la prima sede al convenuto, assente dal contraddittorio, non viene riconosciuta

nessuna indennità.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

I. Il

ricorso per cassazione 2 dicembre 2004 di RI 1 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 11 luglio 2005 del Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Nord è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.

L'istanza è respinta.

2. Le

spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 230.- da anticipare dalla parte

istante, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

Considerandi

II. Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, già anticipate dal ricorrente,

sono poste a carico di CO 1 la quale rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo

di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione:

-

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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