16.2005.90
rigetto provvisorio - riconoscimento di debito - contratto leasing - identità importo posto in esecuzione e canoni leasing scaduti
22 novembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2005.90
Data decisione, Autorità:
22.11.2005, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - riconoscimento di debito - contratto leasing - identità importo posto in esecuzione e canoni leasing scaduti
CONTRATTO DI LEASING
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2005.90
Lugano
22 novembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22
luglio 2005 presentato da
RI 1
patr. dall' RA 2
contro
la sentenza 11 luglio 2005 del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord, nella procedura sommaria di rigetto
dell'opposizione (inc. n. EF.2005.193) promossa con istanza 25 maggio 2005 da
CO 1 a
patr. dall' RA 1
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio, domanda
accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con
istanza 25 maggio 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio notificatogli per
l'incasso di fr. 6'215.30 oltre interessi del 5% dal 10 novembre 2004. Tale importo
corrisponde alle spese sostenute dall'istante per ottenere la riconsegna di un
veicolo Honda Legend consegnato al convenuto sulla base di un contratto
di leasing da questi sottoscritto il 20 dicembre 1996, unitamente alla moglie __________,
con __________ per la durata di 48 mesi e un canone mensile di fr. 628.-, con
successivo impegno di ripresa e acquisto del veicolo al prezzo concordato di
fr. 20'000.-. Dette spese, rivendicate da CO 1 sulla base della cessione di
credito sottoscritta l'11 ottobre 2004 da __________ Auto Leasing SA, concernono
Fatti
i costi di ripristino del veicolo (fr. 3'549.25), le spese di incasso fatturate
dalla ditta IFS (fr. 3'755.25) e quelle dall'avv. __________ (fr. 776.70). A
valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di leasing
20 dicembre 1996, quello di compravendita con impegno di ripresa del veicolo di
identica data e il conteggio in seguito a disdetta del contratto del 28 aprile
2004. All'udienza del 28 giugno 2005, indetta per il contraddittorio, RI 1 non
è comparso ed è rimasto precluso.
2. Con sentenza dell'11 luglio 2005 il Pretore__________ accertata la
presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta
dall'istante alla quale non è stata opposta nessuna valida eccezione, ha integralmente
accolto l'istanza.
3. Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 27 luglio 2005, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il
diritto sostanziale concedendo il rigetto dell'opposizione al PE allo stesso
notificato nonostante il medesimo non sia stato notificato anche alla moglie
che ha sottoscritto i contratti prodotti a valere quale riconoscimento di
debito; egli contesta inoltre la legittimazione alla rappresentanza processuale
del rappresentante dell'istante, la legittimazione attiva di quest'ultima, e la
propria legittimazione passiva con riferimento al credito posto in esecuzione e
l'esistenza di un valido riconoscimento di debito. Da ultimo il ricorrente eccepisce
la nullità del contratto di leasing.
Con
osservazioni 18 agosto 2005 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
4. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. Secondo
l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione
se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante
atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro. In quest'ultima ipotesi il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione
di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione
del debitore con la quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di
denaro a una determinata persona. Essenziale è in ogni caso che dal raffronto
dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la
professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (D. Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 15, 25 e 26 ad art. 82
LEF; Panchaud/Caprez, La
mainlevée de l’opposition, 1980, § 6).
6. Nella
procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni
stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito (D. Staehelin, op.
cit., n. 50 ad art. 84). Nella fattispecie, a sostegno della sua domanda di
rigetto dell'opposizione e a valere quale titolo di credito, l'istante ha indicato
il contratto di leasing 20 dicembre 1996 (doc. A). Se non che, gli importi posti
in esecuzione non corrispondono ai canoni di leasing scaduti o al prezzo di
compravendita del veicolo in caso di ripresa bensì alle spese sostenute per il
recupero e ripristino del veicolo oggetto del contratto di leasing (cfr. istanza,
punto 2). Per questi importi, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice,
non vi è agli atti nessun valido riconoscimento di debito, il quale, per
legittimare il rigetto provvisorio dell'opposizione, deve riferirsi al credito
posto in esecuzione (D. Staehelin,
op. cit., n. 40 ad art. 82), ciò che non è il caso in concreto.
7. Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione
delle prove documentali da parte del primo giudice e la conseguente errata
applicazione dell'art. 82 LEF, deve essere accolto senza che occorra verificare
le ulteriori censure ricorsuali. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti
d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte
di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza.
8. Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto che
per la prima sede al convenuto, assente dal contraddittorio, non viene riconosciuta
nessuna indennità.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 2 dicembre 2004 di RI 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 11 luglio 2005 del Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1.
L'istanza è respinta.
2. Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 230.- da anticipare dalla parte
istante, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Considerandi
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, già anticipate dal ricorrente,
sono poste a carico di CO 1 la quale rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo
di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione:
-
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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