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Decisione

16.2005.91

locazione - liberazione del deposito di garanzia a favore del locatore per difetti nell'ente locato - prova del difetto - rapporto perito comunale esclude la presenza di difetti - lavori di normale us

22 maggio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

7. Secondo

l'art. 267 cpv. 1 CO il conduttore deve restituire la cosa nello stato risultante

da un uso conforme al contratto, caso contrario egli risponde del danno cagionato.

Il locatore ha l'onere di provare l'esistenza di un difetto eccedente l'usura

normale, che questo difetto non esisteva al momento della consegna della cosa

al conduttore e che lo stesso gli è stato notificato tempestivamente (Lachat, Le bail à loyer, 1997, pag.

528, n. 5.7). Nella fattispecie il ricorrente, a sostegno della sua pretesa

atta ad ottenere la liberazione a suo favore del deposito di garanzia versato

dai conduttori, ha allegato la presenza di difetti nell'ente locato cagionati

da quest'ultimi. Trattasi di danni riscontrati nel locale cucina (pavimento,

lavandino, frigorifero e forno), tempestivamente notificati ai conduttori con

scritto raccomandato 2 aprile 2002 (cfr. doc. 8 inc. Ufficio di conciliazione).

Quanto alla responsabilità dei conduttori nell'aver cagionato i menzionati danni,

egli ha allegato il verbale di consegna 14 novembre 1997 sottoscritto dalla

precedente conduttrice (cfr. doc. 15 inc. Ufficio di conciliazione) dal quale

si evince che all'entrata dei nuovi inquilini l'appartamento era in ordine.

Sennonché, gli istanti hanno sostenuto di avere riconsegnato al convenuto un

appartamento in perfetto stato, salvo per quanto attiene a due piastrelle del

pavimento leggermente scheggiate nel locale cucina (cfr. doc. B) e hanno

prodotto il rapporto allestito dal perito comunale dal quale si evince che

tutto era in ordine, compresi in particolare gli apparecchi e accessori della cucina

(doc. B).

Ora,

a fronte di questo documento, allestito da una persona neutra appositamente

designata per la constatazione dello stato degli enti locati e che ha escluso

la presenza di difetti nell'appartamento del convenuto alla fine dell'occupazione

da parte degli istanti, la conclusione del primo giudice secondo la quale il convenuto,

al quale incombeva l'onere della prova, non ha dimostrato che i difetti da lui

accertati sono stati cagionati dai conduttori, non è arbitraria, ovvero

insostenibile, tantomeno alla luce dell'ampio potere di apprezzamento delle

prove che compete al giudice in virtù dell'art. 90 CPC. Mancando tale

dimostrazione e non avendo il convenuto provato che il solo difetto accertato,

Considerandi

ovvero la leggera scalfittura di due piastrelle nel pavimento della cucina, eccedesse

la normale usura, diviene superflua la verifica dell'entità del danno,

rispettivamente quella della pretesa violazione del diritto di essere sentito

del ricorrente in relazione alla mancata assunzione della prova peritale.

Pure

superflua, siccome non oggetto di impugnativa, è la verifica del mancato riconoscimento

da parte del primo giudice della fattura 1° marzo 2002 della ditta __________

SA (doc. 12 inc. Ufficio di conciliazione), anche perché i lavori che derivano

da un'usura normale della cosa, come sembra essere il caso in concreto, sono a

carico del locatore (Lachat, pag.

525, n. 5.1). In merito al difetto alla porta che gli istanti avrebbero

notificato all'inizio della locazione, la contestazione del ricorrente sull'effettiva

notifica di questo difetto è tardiva (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), ritenuto

che dinanzi al Pretore egli non ha sollevato nessuna riserva in tal senso.

8.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo

di cassazione, deve essere respinto con l'addebito di tasse, spese e ripetibili

alla parte soccombente (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327

segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso

per cassazione 29 luglio 2005 di RI 1 è respinto.

2.

Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 100.-, già anticipate dal

ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versale alla controparte fr.

150.

- a titolo di ripetibili per questa sede.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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